| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 67. Navigazione | 
| Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile | 
| Data: | 05/06/1974 | 
| Numero: | 282 | 
| Sommario | 
| Art. unico. All'articolo 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è aggiunto il seguente comma: | 
§ 67.4.12E - Legge 5 giugno 1974, n. 282.
Modifica dell'art. 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente le condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo di navi mercantili nazionali.
(G.U. 27 luglio 1974, n. 197)
     All'articolo 88 della 
"Le tabelle di cui al precedente comma possono essere aggiornate o modificate con decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dei Ministri per la sanità e per la marina mercantile. Nei decreti dovrà altresì essere indicato il termine, non superiore a novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per l'attuazione delle disposizioni in essi contenute".