§ 67.4.10d - Legge 2 marzo 1963, n. 397.
Nuovo ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:02/03/1963
Numero:397


Sommario
Art. 1.      Fanno parte integrante, quale zona di espansione del porto commerciale e industriale di Venezia e della annessa zona industriale, le aree e gli specchi d'acqua di cui [...]
Art. 2.      Nell'area di ampliamento così determinata saranno predisposti dal Consorzio di cui al successivo art. 6 il nuovo piano regolatore generale, in sostituzione del progetto [...]
Art. 3.      Le opere di cui all'articolo precedente sono dichiarate, ad ogni effetto di legge, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti
Art. 4.      Le aree di cui all'elenco allegato (allegato B) e gli specchi d'acqua appartenenti alla Stato compresi nel perimetro di cui all'art. 1, sono ceduti al Consorzio per lo [...]
Art. 5.      Il valore delle aree appartenenti allo Stato cedute al Consorzio è determinato dal Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della marina mercantile
Art. 6.      A partire dal 1° luglio 1963 il Consorzio di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1233, è sostituito di pieno diritto da un Consorzio obbligatorio tra i comuni di Venezia [...]
Art. 7.      Il Consorzio è ente di diritto pubblico, senza scopo di lucro, ed ha la durata di anni 35 dall'approvazione dello statuto
Art. 8.      La cessione delle aree sarà effettuata da parte del Consorzio sulla base di programmi di utilizzazione della zona nei quali saranno seguiti criteri orientativi di [...]
Art. 9.      Spetta al Ministero dell'industria e commercio la vigilanza sull'attività del Consorzio
Art. 10.      Il reddito del Consorzio non è assoggettabile ad imposta di ricchezza mobile di categoria B, nei limiti in cui risulta destinato alla costruzione, miglioramento o [...]
Art. 11.      Il Consorzio è autorizzato alla emissione di prestiti obbligazionari


§ 67.4.10d - Legge 2 marzo 1963, n. 397.

Nuovo ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera.

(G.U. 5 aprile 1963, n. 92).

 

 

     Art. 1.

     Fanno parte integrante, quale zona di espansione del porto commerciale e industriale di Venezia e della annessa zona industriale, le aree e gli specchi d'acqua di cui all'allegata planimetria (allegato A) e compresi entro il perimetro come di seguito descritto:

     a nord: dal canale di grande navigazione Malamocco-Marghera, lungo il ciglio settentrionale di Fossetta dei Barambani e canale Bondante di sotto;

     a ovest: lungo il ciglio occidentale del canale Bondante di sotto fino alla confluenza col Taglio Barbieri; del Taglio Barbieri; del canale Bondantino fino alla sua intersezione col canale Poloschiavo verso sud, fino al confine territoriale del comune di Mira;

     a sud: lungo il confine territoriale del comune di Mira col comune di Campagnalupia;

     a est: lungo il confine territoriale del comune di Mira col comune di Venezia, fino al punto di intersezione con il canale di grande navigazione Malamocco-Marghera a nord delle Motte di Volpego; indi sponda occidentale del canale Malocco-Marghera fino all'altezza della Fossetta dei Barambani.

     L'esatta ricognizione territoriale è affidata al Magistrato alle acque di Venezia che dovrà provvedervi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2.

     Nell'area di ampliamento così determinata saranno predisposti dal Consorzio di cui al successivo art. 6 il nuovo piano regolatore generale, in sostituzione del progetto 6 giugno 1956 indicato nell'art. 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233, nonchè i piani di massima ed i relativi progetti esecutivi delle opere occorrenti per l'attuazione della presente legge.

     Essi saranno approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Magistrato alle acque, per quanto attiene alla salvaguardia della laguna.

     Le dette approvazioni sostituiscono le speciali autorizzazioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 10 giugno 1936, n. 1853, convertito in legge 7 gennaio 1937, n. 191.

     Alle opere necessarie per l'esecuzione dei progetti si applicano, in quanto non contrastanti con le presenti norme, le disposizioni di cui alla legge 20 ottobre 1960 n. 1233.

     La spesa autorizzata con l'art. 6 della legge 13 giugno 1961, n. 528, resta destinata alla esecuzione delle opere occorrenti per l'apertura del canale marittimo Malamocco-Marghera, quale opera più urgente per deviare il traffico marittimo dal centro storico della città di Venezia e consentire la discarica di petroliere di grande tonnellaggio.

     Fuori del perimetro della zona di cui all'art. 1  sono fatte salve, anche ai fini del necessario coordinamento con il retroterra, le destinazioni di zona previste dal piano regolatore generale del comune di Mira e degli altri Comuni interessati per territorio.

 

          Art. 3.

     Le opere di cui all'articolo precedente sono dichiarate, ad ogni effetto di legge, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

     Per le aree di proprietà privata comprese nel perimetro di cui all'art. 1, il Consorzio provvede allo esproprio osservando le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

 

          Art. 4.

     Le aree di cui all'elenco allegato (allegato B) e gli specchi d'acqua appartenenti alla Stato compresi nel perimetro di cui all'art. 1, sono ceduti al Consorzio per lo sviluppo del porto e zona industriale di Venezia-Marghera.

     Restano escluse dalla cessione le aree e gli specchi d'acqua che debbono far parte del Demanio marittimo portuale, da definire ai sensi degli articoli 31 e seguenti del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonchè le aree che siano destinate a sede di opere pubbliche.

     Le aree, che, anche dopo la loro cessione, venissero a far parte del Demanio marittimo e quelle che verranno destinate a sede di opere pubbliche saranno retrocesse allo Stato, previo scomputo del loro valore, al prezzo di cessione.

 

          Art. 5.

     Il valore delle aree appartenenti allo Stato cedute al Consorzio è determinato dal Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della marina mercantile.

     Gli atti di cessione sono esenti da ogni onere fiscale.

     L'importo relativo a ciascuna parte di aree viene versato dal Consorzio all'Amministrazione finanziaria dello Stato, a mano a mano che il Consorzio medesimo prende possesso di esse.

     All'atto in cui l'Amministrazione finanziaria introita le somme, queste vengono accreditate al Ministero dei lavori pubblici, in uno speciale capitolo denominato: "Opere marittime - lavori per l'ampliamento del porto di Venezia e della zona industriale di Venezia-Marghera".

     Con i fondi di detto capitolo il Ministero dei lavori pubblici provvede ad eseguire le opere pubbliche di cui all'art. 2, ovvero a finanziarle dopo averle affidate in concessione al Consorzio, ai sensi della legge 20 ottobre 1960, n. 1233.

 

          Art. 6.

     A partire dal 1° luglio 1963 il Consorzio di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1233, è sostituito di pieno diritto da un Consorzio obbligatorio tra i comuni di Venezia e di Mira, la provincia di Venezia, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia ed il Provveditorato al porto di Venezia, ferme restando le quote di partecipazione ivi stabilite ed i rispettivi impegni.

     Il comune di Mira, entrando a far parte del Consorzio obbligatorio è tenuto ad apportare tre quote di un milione di lire ciascuna e ad assumere l'impegno di contribuzione alle spese con 35 annualità posticipate di 30 milioni annui.

     Al Consorzio possono chiedere di essere ammessi quei Comuni della provincia di Venezia che dimostrino di avere comunque interesse al nuovo ampliamento portuale.

     Ogni Comune può partecipare con un massimo di tre quote di un milione di lire ciascuna, assumendo l'impegno di contribuzione alle spese con 35 annualità posticipate di 10 milioni di lire per ciascuna quota sottoscritta. Nella rappresentanza di ciascun Ente locale sarà compresa la minoranza consiliare.

     La provincia di Venezia è autorizzata a surrogare i Comuni negli impegni finanziari relativi alla partecipazione al Consorzio.

 

          Art. 7.

     Il Consorzio è ente di diritto pubblico, senza scopo di lucro, ed ha la durata di anni 35 dall'approvazione dello statuto.

     Il Consorzio ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e disciplinare l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera, ed in particolare:

     a) promuovere le espropriazioni per pubblica utilità delle aree da utilizzare agli scopi di cui sopra;

     b) assumere l'esecuzione delle opere di urbanizzazione necessarie per una idonea e completa sistemazione delle aree;

     c) procedere direttamente alla vendita delle aree sulla base dei programmi di cui al successivo art. 8.

     Il Consorzio è retto da un Consiglio di amministrazione composto di 21 membri, di cui 3 nominati dalla provincia di Venezia, 3 dal comune di Venezia, 3 dal comune di Mira, 6 dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, 1 dal Provveditorato al porto di Venezia, 2 in rappresentanza dei datori di lavoro della provincia di Venezia, 2 in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori più rappresentative della provincia di Venezia. Fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione il presidente del Magistrato delle acque.

     Le norme di funzionamento del Consorzio saranno stabilite nello statuto, da emanarsi dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per la marina mercantile.

     Le eventuali rimanenze attive che avessero a sussistere all'atto della cessazione del Consorzio passeranno al patrimonio dello Stato, mentre le eventuali passività saranno ripartite a carico dei consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

 

          Art. 8.

     La cessione delle aree sarà effettuata da parte del Consorzio sulla base di programmi di utilizzazione della zona nei quali saranno seguiti criteri orientativi di preferenza nell'ordine seguente:

     a) utilizzazione dell'area connessa ad incremento dell'attività marittima e portuale;

     b) completamento dei cicli produttivi esistenti nei settori in cui operano aziende della Provincia e della Regione;

     c) incremento del livello di occupazione che può derivare - direttamente od indirettamente - nella zona e nel territorio provinciale dall'investimento aziendale;

     d) esigenze di sicurezza, di igiene pubblica e di incolumità degli abitanti.

     Ai fini del presente articolo i programmi saranno redatti tenendo conto degli aspetti economici generali dell'area regionale circostante, nonchè degli aspetti demografici, sociologici e urbanistici relativi, sulla base di adeguate previsioni in ordine all'opportunità economica, tecnologica e merceologica dei singoli insediamenti produttivi.

 

          Art. 9.

     Spetta al Ministero dell'industria e commercio la vigilanza sull'attività del Consorzio.

     Il Ministero, in caso di violazione di legge o di difformità degli atti o provvedimenti dal piano generale, può invitare il Consorzio a provvedere, assegnandogli un termine e, in difetto, qualora il Consorzio non provveda e ciò possa comportare gravi danni al Consorzio stesso e alla utilizzazione della zona, può sciogliere, con motivato provvedimento, il Consiglio di amministrazione, nominando un commissario.

     L'amministrazione normale dovrà essere ricostituita entro tre mesi dall'avvenuto scioglimento.

     Il controllo ordinario della gestione amministrativa e finanziaria del Consorzio viene esercitato da un Collegio di revisori composto di tre membri, di cui: uno, con funzione di presidente, nominato dal Ministro per i lavori pubblici, uno nominato dal Ministro per le finanze ed uno, nominato dal Ministro per la marina mercantile.

 

          Art. 10.

     Il reddito del Consorzio non è assoggettabile ad imposta di ricchezza mobile di categoria B, nei limiti in cui risulta destinato alla costruzione, miglioramento o manutenzione straordinaria di opere e attrezzature consortili, a condizione che sia accantonato in apposito fondo denominato avanzi di gestione da iscrivere in bilancio. La destinazione ai fini sopraindicati deve risultare da apposito allegato al bilancio.

     Gli accantonamenti utilizzati per scopi diversi da quelli su indicati concorrono a formare il reddito imponibile di categoria B nell'esercizio sul quale è avvenuta l'utilizzazione.

     Il Consorzio è esente da imposta sulle società.

     I materiali destinati alla costruzione, ampliamento, manutenzione ed esercizio delle opere di cui all'art. 1 sono esenti da ogni imposta o tassa comunale.

 

          Art. 11.

     Il Consorzio è autorizzato alla emissione di prestiti obbligazionari.

 

     Allegati

     (Omissis)