§ 67.4.8a - Legge 19 luglio 1959, n. 551.
Norme interpretative della legge 5 gennaio 1953, n. 24, sul riordinamento dei servizi delle opere marittime.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:19/07/1959
Numero:551


Sommario
Art. unico.      All'art. 2 della legge 5 gennaio 1953, n. 24, è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente


§ 67.4.8a - Legge 19 luglio 1959, n. 551. [1]

Norme interpretative della legge 5 gennaio 1953, n. 24, sul riordinamento dei servizi delle opere marittime.

(G.U. 3 agosto 1959, n. 185).

 

 

     Art. unico.

     All'art. 2 della legge 5 gennaio 1953, n. 24, è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente:

     "Le attribuzioni dell'Amministrazione dei lavori pubblici afferenti al demanio marittimo ed alle sue pertinenze indicate negli articoli 28 e 29 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonchè a tutte le costruzioni comunque insistenti sul demanio o sulle pertinenze stesse, sono esercitate dall'Amministrazione centrale e dagli Uffici del genio civile per le Opere marittime".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.