§ 67.4.73 – L. 23 dicembre 1955, n. 1368.
Estensione del diritto di opzione previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 915, ai pensionati della Cassa nazionale per la previdenza [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:23/12/1955
Numero:1368


Sommario
Art. 1.      Il diritto di opzione per il trattamento di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 915, è esteso ai [...]
Art. 2.      L'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 915, è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 3.      L'esercizio delle facoltà previste dai precedenti articoli dovrà essere fatto valere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e gli effetti di [...]


§ 67.4.73 – L. 23 dicembre 1955, n. 1368.

Estensione del diritto di opzione previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 915, ai pensionati della Cassa nazionale per la previdenza marinara, esonerati dal servizio fra il 1° gennaio 1946 e il 1° agosto 1952.

(G.U. 16 gennaio 1956, n. 12).

 

     Art. 1.

     Il diritto di opzione per il trattamento di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 915, è esteso ai titolari di pensione liquidata secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058.

     La facoltà di cui al precedente comma può essere fatta valere anche dai superstiti degli iscritti e dei pensionati della gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, deceduti posteriormente al 31 dicembre 1943.

     L'esercizio della facoltà prevista dal precedente comma comporta il rimborso delle somme riscosse ai sensi dell'art. 7 del citato decreto n. 1058.

 

          Art. 2.

     L'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 915, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Il personale navigante e amministrativo in servizio alla data del 1° gennaio 1944, il cui trattamento di previdenza sia costituito in tutto o in parte da contratti di assicurazione sulla vita disciplinati dall'art. 14 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, e dai conti individuali fruttiferi con capitalizzazione annua di cui al secondo comma dell'art. 15 del citato decreto, e dalle altre forme di previdenza previste dai decreti Ministeriali numero 12 e 13 del 18 agosto 1938, emanati in forza della delega di cui all'art. 20 del decreto stesso, ha facoltà di chiedere l'iscrizione alla gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara secondo le norme del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, con il riconoscimento del periodo di servizio prestato presso le società di navigazione attuali e cessate contemplate nell'art. 1 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842.

     A tale effetto dovrà essere versata la riserva matematica relativa agli anni da riconoscere, calcolata sulla retribuzione raggiunta alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il limite stabilito dall'art. 6 del regio decreto, 16 settembre 1937, n. 1842.

     La facoltà di cui al primo comma potrà essere esercitata anche dai superstiti.

     Le modalità per il versamento delle somme necessarie per il riscatto in questione saranno stabilite dal Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara".

 

          Art. 3.

     L'esercizio delle facoltà previste dai precedenti articoli dovrà essere fatto valere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e gli effetti di esso avranno decorrenza dal 1° agosto 1952.

     Le pensioni liquidate a seguito dell'esercizio delle facoltà previste dall'art. 1, determinate sulla base della media annua delle retribuzioni conseguite nel triennio anteriore alla risoluzione del rapporto di lavoro, saranno rivalutate ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 915.