Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile |
Data: | 07/05/1948 |
Numero: | 1151 |
Sommario |
Art. 1. Il termine per l'ultimazione dei lavori di rimessa in efficienza delle navi o galleggianti ammessi ai benefici del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, [...] |
Art. 2. E' abrogato il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686 |
Art. 3. Qualora per i danni, che hanno dato origine ai lavori di ricupero e di riparazione contemplati dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, siano già [...] |
Art. 4. Per provvedere al pagamento dei compensi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, con le modifiche di cui al presente decreto, è [...] |
Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 67.4.46 – D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1151. [1]
Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, riguardante benefici per il ricupero e la rimessa in efficienza delle navi sinistrate.
(G.U. 13 settembre 1948, n. 213).
Il termine per l'ultimazione dei lavori di rimessa in efficienza delle navi o galleggianti ammessi ai benefici del
Tuttavia, il compenso di riparazione dovuto ai termini dell'art. 2 del
E' abrogato il secondo comma dell'art. 2 del
Fermo il disposto del quarto comma dell'articolo stesso, il compenso di riparazione per i lavori di ricupero e di rimessa in efficienza eseguiti dopo la data di entrata in vigore del
Qualora per i danni, che hanno dato origine ai lavori di ricupero e di riparazione contemplati dal
Per le navi o galleggianti ai quali, per i danni derivati da sinistro dovuto a causa di guerra, non siano stati e non siano attribuiti indennità o rimborsi a qualunque titolo, il Ministero della marina mercantile comunicherà alla competente Intendenza di finanza l'ammontare del compenso erogato in base al
Per provvedere al pagamento dei compensi previsti dal
Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Ratificato dalla