§ 67.4.45 – D.Lgs. 27 aprile 1948, n. 614.
Ricostituzione dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:27/04/1948
Numero:614


Sommario
Art. 1.      Il Comando generale delle capitanerie di porto assume la denominazione di Ispettorato generale delle capitanerie di porto
Art. 2.      L'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto è preposto all'Ispettorato generale [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 67.4.45 – D.Lgs. 27 aprile 1948, n. 614. [1]

Ricostituzione dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto.

(G.U. 8 giugno 1948, n. 131).

 

     Art. 1.

     Il Comando generale delle capitanerie di porto assume la denominazione di Ispettorato generale delle capitanerie di porto.

 

          Art. 2.

     L'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto è preposto all'Ispettorato generale indicato nell'articolo precedente.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.