Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile |
Data: | 19/02/1940 |
Numero: | 194 |
Sommario |
Art. 1. Il Comando generale delle capitanerie di porto ha le seguenti attribuzioni |
Art. 2. Le attribuzioni del comando generale delle capitanerie di porto sono ripartite, come segue, fra i sottonotati uffici |
Art. 3. Il presente decreto ha vigore dal 1° marzo 1940-XVIII |
§ 67.4.24 – R.D. 19 febbraio 1940, n. 194. [1]
Attribuzioni e ordinamento del comando generale delle capitanerie di porto.
(G.U. 10 aprile 1940, n. 85).
Il Comando generale delle capitanerie di porto ha le seguenti attribuzioni:
I. - Personale militare delle capitanerie di porto:
a) studi e proposte relativi all'ordinamento, stato ed avanzamento degli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto e del personale del C.R.E.M., categoria portuali;
b) proposte relative alle tabelle di pace e di guerra di assegnazione degli ufficiali e del personale del C.R.E.M.;
c) proposte al ministro per le comunicazioni relative ai movimenti degli ufficiali, e richiesta di benestare del ministero della marina per quelli investiti di cariche direttive. Segnalazione al comando superiore del C.R.E.M. dei movimenti dei sottufficiali in servizio delle capitanerie ritenuti necessari;
d) relazione col ministero della marina per lo stato e l'avanzamento degli ufficiali;
e) amministrazione dei capitoli del bilancio riguardanti i personali suddetti.
II. - Personale civile delle capitanerie di porto:
a) tabelle di assegnazione e movimenti del personale;
b) incaricati marittimi e delegati di spiaggia.
III. - Organizzazione interna delle capitanerie di porto ed ispezioni relative:
a) organizzazione interna degli uffici dipendenti e studi e proposte relativi alla circoscrizione marittima;
b) vigilanza ed ispezione sui servizi compiuti dagli organi dipendenti: provvedimenti nei riguardi dei servizi di competenza del comando generale; relazioni e proposte nei riguardi dei servizi di competenza di altri organi;
c) fabbricati, mobili, mezzi nautici, attrezzi, spese di ufficio, ecc., delle direzioni marittime, capitanerie ed uffici minori ed amministrazione dei relativi capitoli di bilancio;
d) organizzazione e funzionamento del servizio relativo alle azioni di merito compiuto in mare.
IV. - Servizi militari riguardanti la gente di mare:
a) requisiti d'indole militare da richiedersi per l'iscrizione fra la gente di mare e per il conseguimento di qualifiche e gradi marittimi, accertamenti relativi, rilascio di certificati a dimostrazione del possesso dei requisiti suddetti;
b) preparazione bellica della gente di mare imbarcata sul naviglio mercantile e, limitatamente alla istruzione obbligatoria post-militare, della gente di mare in attesa d'imbarco;
c) concorso agli studi per la formazione degli ufficiali di complemento della regia marina appartenenti alla gente di mare;
d) accertamenti sulla efficienza militare degli equipaggi mercantili;
e) provvedimenti disciplinari e pratiche in materia penale relativi alla preparazione ed efficienza militare del personale marittimo a terra o imbarcato;
f) sovraintendenza in concorso con le autorità della regia marina alla esecuzione dei servizi di leva e mobilitazione affidati alle capitanerie di porto.
V. - Servizi militari nei riguardi del naviglio mercantile:
esecuzione delle disposizioni dell'ufficio di stato maggiore della regia marina per la protezione bellica del naviglio mercantile navigante durante le ostilità inerenti ai provvedimenti attuabili nei porti.
VI. - Servizi militari riguardanti i porti mercantili:
a) preparazione del personale portuale nei riguardi della esecuzione di servizi da compiere in tempo di guerra o di emergenza;
b) concorso con le autorità della regia marina o con altre competenti all'esecuzione dei seguenti servizi per la parte affidata alle capitanerie di porto:
1) organizzazione del servizio delle ostruzioni nei porti là dove è attribuita alle capitanerie di porto, ed amministrazione dei relativi fondi;
2) dragaggio, pilotaggio, rotte di sicurezza per i quali non venga provveduto esclusivamente dalle autorità militari marittime;
c) sovraintendenza in concorso con le autorità della regia marina o con altre competenti alla organizzazione della protezione antiaerea dei porti mercantili in genere;
d) compilazione delle monografie logistiche dei porti;
e) concorso con le autorità della regia marina e con le altre competenti nella preparazione ed addestramento della milizia portuaria per il suo impiego nella difesa costiera in caso di mobilitazione;
f) sovraintendenza e concorso con le autorità della regia marina e con le altre competenti all'esecuzione da parte della milizia portuaria del servizio complementare di polizia militare;
g) tutti gli altri servizi che in accordo con l'ufficio di stato maggiore della regia marina sarà ritenuto necessario affidare alla esecuzione delle capitanerie di porto per la difesa dei porti e del traffico marittimo.
Le attribuzioni del comando generale delle capitanerie di porto sono ripartite, come segue, fra i sottonotati uffici:
Ufficio 1° - Personale militare e civile delle capitanerie di porto;
Ufficio 2° - Servizi militari riguardanti i porti mercantili ed il naviglio mercantile;
Ufficio 3° - Organizzazione interna delle capitanerie di porto ed ispezioni relative;
Ufficio 4° - Servizi militari riguardanti la gente di mare.
L'ufficio 3° è retto da un maggior generale di porto.
Gli uffici 1° e 4° sono retti rispettivamente da colonnelli di porto.
I tre detti uffici dipendono direttamente dal tenente generale di porto, comandante in seconda del comando generale delle capitanerie di porto.
L'ufficio 2° è retto da un capitano di vascello, capo di stato maggiore dell'ammiraglio di squadra comandante generale delle capitanerie di porto, ed è posto alla diretta dipendenza dello stesso comandante generale. Detto ufficio è così composto:
1ª sezione: servizi militari riguardanti i porti mercantili,
retta dal capo dell'ufficio;
2ª sezione: servizi militari riguardanti il naviglio mercantile,
retta da un capitano di fregata.
Il presente decreto ha vigore dal 1° marzo 1940-XVIII.
[1] Abrogato dall'art. 2269 del