§ 67.4.22 – R.D.L. 11 novembre 1938, n. 1902.
Istituzione di un comando generale delle capitanerie di porto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:11/11/1938
Numero:1902


Sommario
Art. 1.      E' istituito un comando generale delle capitanerie di porto
Art. 2.      Il comando generale delle capitanerie di porto è retto da un ammiraglio di squadra in servizio permanente effettivo, il quale nell'esercizio delle sue attribuzioni è [...]
Art. 3.      Con regio decreto, da emanarsi, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta dei ministri per la marina e per le comunicazioni, di concerto col [...]
Art. 4.      Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno. Esso sarà presentato al parlamento per la conversione in legge


§ 67.4.22 – R.D.L. 11 novembre 1938, n. 1902. [1]

Istituzione di un comando generale delle capitanerie di porto.

(G.U. 26 dicembre 1938, n. 294).

 

     Art. 1.

     E' istituito un comando generale delle capitanerie di porto.

     Esso sostituisce l'ispettorato delle capitanerie di porto.

 

          Art. 2.

     Il comando generale delle capitanerie di porto è retto da un ammiraglio di squadra in servizio permanente effettivo, il quale nell'esercizio delle sue attribuzioni è coadiuvato dagli ufficiali generali del corpo delle capitanerie di porto.

     Il comandante generale è nominato con decreto reale su proposta del ministro per la marina, di concerto con quello per le comunicazioni, sentito il consiglio dei ministri.

 

          Art. 3.

     Con regio decreto, da emanarsi, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta dei ministri per la marina e per le comunicazioni, di concerto col ministro per le finanze, saranno stabilite le attribuzioni e l'ordinamento interno del comando generale delle capitanerie di porto.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno. Esso sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.

     I ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.


[1] Convertito in legge dalla L. 2 giugno 1939, n. 739. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.