§ 67.4.3 – R.D. 19 ottobre 1898, n. 454.
che approva alcune modificazioni al regolamento del 20 maggio 1897, n. 178, che stabilisce le condizioni speciali per le navi addette al trasporto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:19/10/1898
Numero:454


Sommario
Articolo 1.      Gli art. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20 (4° comma), 24, 30, 32, 35 (3° comma), 42, 44 (2° comma), 61, 63 ( 2° comma), 79 e 80 e le tabelle A e B del regolamento [...]
Articolo 2.      Il Nostro ministro della marina, di concerto con quelli dell'interno degli affari esteri e di grazia e giustizia, è autorizzato a pubblicare un regolamento sul trasporto [...]
Art. 3.      I piroscafi addetti al trasporto dei passeggieri dovranno essere forniti di tutti gli attrezzi, corredi e istrumenti e soddisfare a tutte le condizioni prescritte [...]
Art. 5.      Sui piroscafi destinati a viaggi di lunga navigazione è permesso l'imbarco di passeggieri sì nel primo corridoio (superiore) che nel secondo immediatamente sottostanti [...]
Art. 6.      L'area complessiva dei boccaporti e di ogni altra apertura che dia aria a ciascuno dei locali occupati dai passeggieri, sì nel primo che nel secondo corridoio, deve [...]
Art. 8.      Ad ogni locale posto sotto coperta, in cui siano alloggiati più di 25 passeggieri, si dovrà poter accedere da un boccaporto munito di scale ad uso dei passeggieri. Se [...]
Art. 9.      I locali indicati nel precedente art. 8 dovranno essere forniti di trombe a vento in lamiere di ferro, di cui il centro dell'imboccatura si trovi almeno due metri al di [...]
Art. 10.      Le cuccette normali, salvo l'eccezione portata dal seguente art. 13, dovranno avere dimensioni non minori di metri 1.80 in lunghezza e m. 0.56 in larghezza, misurate al [...]
Art. 13.      Ciascuna cuccetta normale non potrà servire che per una sola persona d'età superiore ai sei anni, o per una coppia di ragazzi d'età superiore ad un anno ed inferiore a [...]
Art. 14.      Ciascun corridoio di passaggio fra i gruppi di cuccette dovrà avere una larghezza media di ottanta centimetri, con un minimo di sessanta
Art. 16.      In ogni piroscafo che imbarca più di 50 passeggieri dovranno essere sempre due locali ad uso di infermeria, uno per gli uomini e l'altro per le donne, situati in coperta [...]
Art. 17.      Le latrine per i passeggieri di 3ª classe, raggruppate in almeno due casotti ben separati, dei quali uno riservato ad uso delle donne, saranno costruite secondo sistemi [...]
Art. 20. (4° comma)      Si dovrà in ogni caso imbarcare fra il personale di equipaggio un infermiere e un'infermiera, giudicati abili dai medici di porto. Nel caso che siano due i medici a [...]
Art. 24.      Non sono ammessi nei piroscafi nazionali medici di bordo di nazionalità estera
Art. 30.      L'apparecchio di disinfezione a vapore, che i detti piroscafi debbono avere a termini del precedente art. 3 e dell'art. 10 del regolamento approvato con regio decreto 23 [...]
Art. 32.      Le persone al di sotto di sedici anni e maggiori di un anno d'età, imbarcate in viaggi di lunga navigazione, dovranno essere munite di un regolare certificato di [...]
Art. 35. (3° comma)      Fino a che non finzioni lo apposito locale, o l'amministrazione marittima non abbia impiantato stabilimenti provvisori, la disinfezione degli effetti d'uso non puliti [...]
Art. 42.      Oltre alle casse d'acqua in coperta pel dissetamento dei passeggieri, se ne dovranno collocare altre minori, della capacità da 25 a 30 litri ciascuna, in ogni locale del [...]
Art. 44. (2° comma)      Gli armatori dei piroscafi dovranno presentare alla commissione stessa, in doppio esemplare, i relativi piani per ogni corridoio in cui i passeggieri devono essere [...]
Art. 61.      Sarà cura della commissione di verificare il ruolo di equipaggio per assicurarsi che il piroscafo abbia a bordo un sufficiente numero di persone addette esclusivamente [...]
Art. 63. (2° comma)      Nel formare i ranci, i quali non potranno oltrepassare 8 razioni, si avrà cura di includere possibilmente tutti i membri di ciascuna famiglia in uno stesso rancio, [...]
Art. 79.      Per i piroscafi nazionali che al 10 giugno 1897 erano già addetti al trasporto di passeggieri, le disposizioni contenute nell'art. 4 entreranno in vigore soltanto l'11 [...]
Art. 80.      Le disposizioni contenute nell'art. 3° , § A, n. 2, e nell'ultimo capoverso dell'art. 9 entreranno in vigore soltanto al 1° marzo 1899


§ 67.4.3 – R.D. 19 ottobre 1898, n. 454.

che approva alcune modificazioni al regolamento del 20 maggio 1897, n. 178, che stabilisce le condizioni speciali per le navi addette al trasporto dei passeggieri.

(G.U. 22 novembre 1898, n. 262).

 

     Articolo 1.

     Gli art. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20 (4° comma), 24, 30, 32, 35 (3° comma), 42, 44 (2° comma), 61, 63 ( 2° comma), 79 e 80 e le tabelle A e B del regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri, approvato con regio decreto del 20 maggio 1897, n. 178, sono sostituiti dagli articoli e dalle tabelle che fanno seguito al presente decreto, firmati d'ordine Nostro dai ministri della marina dell'interno, degli affari esteri e di grazia e giustizia e dei culti.

 

          Articolo 2.

     Il Nostro ministro della marina, di concerto con quelli dell'interno degli affari esteri e di grazia e giustizia, è autorizzato a pubblicare un regolamento sul trasporto dei passeggieri per mare, in cui gli articoli e le tabelle approvati con il presente decreto siano sostituiti a quelli che per questo decreto medesimo rimangono abrogati.

 

 

Modificazioni introdotte nei corrispondenti articoli del regolamento

approvato col regio decreto 20 maggio 1897, n. 178, che stabilisce

le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri

 

          Art. 3.

     I piroscafi addetti al trasporto dei passeggieri dovranno essere forniti di tutti gli attrezzi, corredi e istrumenti e soddisfare a tutte le condizioni prescritte dall'art. 10 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1895, n. 671, salvo le seguenti modificazioni:

     A. Per tutti i piroscafi addetti al trasporto dei passeggieri.

     1. Gli anelli, o cinture di sicurezza, dovranno essere in numero almeno eguale a quello delle piazze sanitarie ed essere collocati nelle rispettive cuccette;

     2. Le imbarcazioni di cui sono obbligati ad essere provvisti i detti piroscafi dovranno essere collocate sotto le grue, completamente pronte con tutto l'occorrente per essere messe in mare e corrispondenti, per numero e capacità, a quanto è stabilito dall'annessa tabella E.

     Se la dotazione normale delle imbarcazioni sotto le grue, quale è determinata dalla tabella, non fosse sufficiente a contenere tutte le persone esistenti a bordo, tenuto conto che a ciascuna persona adulta ed a ciascuna coppia di ragazzi da uno a dieci anni d'età corrisponda un decimo di tonnellata di stazza delle imbarcazioni, calcolato secondo le regole vigenti sulla stazzatura, dovranno aggiungersi, come dotazione supplementare, in coperta o sotto le grue, altri battelli addizionali di legno, di metallo o d'altro, oppure zattere di salvataggio di sistema approvato dalla commissione di cui all'art. 44 del presente regolamento. Detti battelli e zattere addizionali dovranno essere almeno di tale capacità da raggiungere la metà della capacità prescritta dalla tabella per la dotazione normale, senza però che il piroscafo sia obbligato a portarne in quantità maggiore di quella necessaria a contenere tutte le persone imbarcate. Tutti i detti battelli e zattere addizionali dovranno essere sistemati a bordo nel modo più conveniente per essere adoperati. Le zattere dovranno essere fornite di casse d'aria o di sugheri atti a renderle insommergibili, e saranno tenute in coperta già formate e pronte ad essere messe in mare. Per calcolare la loro capacità agli effetti sopraindicati, si cuberanno le casse di aria e si riterrà che 85 decimetri cubi corrispondano ad un posto di persona adulta; se poi, invece di casse d'aria, le zattere fossero provviste di sugheri, si calcolerà che un posto sia rappresentato da 106 decimetri cubi di sughero.

     E' in facoltà degli armatori di sostituire alle zattere propriamente dette altri mezzi di salvataggio riconosciuti dalla succitata commissione adatti allo scopo, semprechè in tal modo si raggiunga, occorrendo, la capacità di trasporto prescritta per la dotazione supplementare.

     Gli armatori prima di disporre per la costruzione delle zattere o degli altri mezzi di salvataggio destinati ai loro piroscafi, potranno presentarne un modello alla prefata commissione, la quale, previo l'opportuno esame, determinerà se sono accettabili.

     B. Per i piroscafi addetti al trasporto dei passeggieri in viaggi di lunga navigazione.

     3. Il piroscafo dovrà essere fornito di un apparecchio per disinfezione a vapore sotto pressione del tipo Geneste-Herscher o di sistema simile, riconosciuto di pari efficacia dalla commissione di visita, come pure di una lavanderia a vapore che potrà anche essere combinata col detto apparecchio. In mancanza della lavanderia a vapore si dovrà provvedere nel modo indicato dal seguente art. 30.

     4. Le paratie di ferro che circondano i compartimenti delle macchine e delle caldaie, quando non esistano cofani od intercapedini, dovranno essere completamente rivestite di tavole all'esterno.

 

          Art. 5.

     Sui piroscafi destinati a viaggi di lunga navigazione è permesso l'imbarco di passeggieri sì nel primo corridoio (superiore) che nel secondo immediatamente sottostanti alla coperta, purchè questi abbiano rispettivamente l'altezza almeno di m. 1.80 e di m. 2.00, misurata dalla faccia superiore del tavolato alla faccia superiore dei bagli del ponte sovrastante e non siano formati con tavolati posticci.

     Sono considerati come tavolati posticci i ponti che non siano di solida costruzione e non siano formati da bagli metallici fissati stabilmente alle murate e da tavolati di legno della grossezza almeno di 50 millimetri, o da lamiere di ferro, convenientemente calafatati e provvisti di ombrinali comunicanti con le sentine.

     E' vietato di alloggiare passeggieri su più di due ponti.

     Se però sul ponte scoperto esistessero casseri o tughe, è permesso imbarcarvi passeggieri a condizione che i detti casseri o tughe siano di solida costruzione.

 

          Art. 6.

     L'area complessiva dei boccaporti e di ogni altra apertura che dia aria a ciascuno dei locali occupati dai passeggieri, sì nel primo che nel secondo corridoio, deve raggiungere almeno il cinque per cento della superficie del locale stesso.

     Se questa quota non fosse raggiunta in qualche locale, il numero delle piazze sanitarie che quest'ultimo potrebbe contenere in base al seguente art. 7 verrà ridotto nella misura del rapporto fra la quota effettiva e quella prescritta.

 

          Art. 8.

     Ad ogni locale posto sotto coperta, in cui siano alloggiati più di 25 passeggieri, si dovrà poter accedere da un boccaporto munito di scale ad uso dei passeggieri. Se questi non oltrepassano i 50 basterà una scala, se sono più di 50 e non superano i 150 le scale dovranno essere due e se sono più di 150, tre. Se poi i passeggieri riuniti in un locale oltrepassano i 200, si dovrà poter accedere a questo mediante due boccaporti entrambi muniti di due scale e posti l'uno a proravia e l'altro a poppavia, oppure mediante un grande boccaporto munito di quattro scale, quando le condizioni di aerazione siano riconosciute sufficienti dalla commissione di visita.

     Ogni scala dovrà avere una larghezza di circa 80 centimetri ed essere munita di un guardamano e, per sicurezza dei bambini, difesa fino all'altezza del guardamano stesso da una grata, anche in cordicella, o da tela olona solidamente fissata.

     Durante le operazioni d'imbarco e di sbarco delle merci si dovrà sempre avere un mezzo di accesso da ciascun locale alla coperta. Perciò se un locale non avesse, oltre il boccaporto comune, una discesa speciale od una porta di accesso ad altro locale munito di scala, una parte del boccaporto stesso dovrà essere sistemato ad uso esclusivo dei passeggieri, separandola dal rimanente mediante solida cancellata in pali di ferro in modo da evitare disgrazie.

 

          Art. 9.

     I locali indicati nel precedente art. 8 dovranno essere forniti di trombe a vento in lamiere di ferro, di cui il centro dell'imboccatura si trovi almeno due metri al di sopra del ponte scoperto.

     Le trombe dovranno avere una sezione non minore di sette centimetri quadrati ognuna e saranno distribuite nelle proporzioni seguenti:

Per i locali contenenti da

25

a

100

passeggeri,

due

Per i locali contenenti da

101

a

200

passeggeri,

tre

Per i locali contenenti da

oltre

 

200

passeggeri,

quattro

     Inoltre i locali del primo corridoio situati lateralmente ai cofani delle macchine e delle caldaie e tutti i locali del secondo corridoio dovranno essere forniti di estrattori meccanici di tale potenza da rinnovare l'aria degli ambienti non meno di tre volte in un'ora. In mancanza di questi, dovranno essere collocati in ogni locale uno o più estrattori automatici, oppure altri apparecchi i quali dalla commissione di visita siano giudicati di sufficiente efficacia.

 

          Art. 10.

     Le cuccette normali, salvo l'eccezione portata dal seguente art. 13, dovranno avere dimensioni non minori di metri 1.80 in lunghezza e m. 0.56 in larghezza, misurate al di dentro delle falche formanti le cuccette medesime. Il piano delle cuccette inferiori dovrà essere almeno a 40 centimetri al di sopra del tavolato del ponte, e quello delle cuccette superiori a 70 centimetri da quello delle inferiori.

     Le cuccette dovranno essere costruite in ferro, divise le une dalle altre con adatte separazioni, ed impiantate in ogni loro parte e fissate a bordo con solidità ed accuratezza. Le falche potranno essere di legno e dovranno essere imbiancate con latte di calce ad ogni viaggio.

     Le cuccette saranno tutte numerate in modo chiaramente visibile.

     Il corredo di ciascuna cuccetta sarà composto di un materasso e di un guanciale, ripieni di crine vegetale o di zostera marina, nonché di una coperta di lana. Nei viaggi al di là del capo Horn ed in qualsiasi viaggio, se la cuccetta debba servire per una coppia di ragazzi, le coperte dovranno essere due.

     Le cuccette delle infermerie dovranno avere materasso e guanciale di crine animale o di lana, col corredo per ognuna di quattro lenzuola e di due federe bianche pel guanciale.

 

          Art. 13.

     Ciascuna cuccetta normale non potrà servire che per una sola persona d'età superiore ai sei anni, o per una coppia di ragazzi d'età superiore ad un anno ed inferiore a sei.

     Per eccezione, alle coppie di ragazzi di eguale sesso, di età superiore a sei ed inferiore a dieci, e preferibilmente appartenenti alla stessa famiglia, potranno essere assegnate cuccette speciali aventi una larghezza non minore di 80 centimetri. Sarà perciò in facoltà degli armatori di costruire, in sostituzione di altrettante cuccette ordinarie, un conveniente numero di cuccette larghe 80 centimetri, subordinatamente però all'osservanza di tutte le altre condizioni stabilite dal presente regolamento, per collocarvi le dette coppie di ragazzi.

     Uguali cuccette speciali dovranno essere, di regola, assegnate alle donne che il medico di bordo avrà riconosciuto in istato avanzata gravidanza ed a quelle aventi con sé bambini di età inferiore ad un anno; al quale scopo le cuccette montate nei locali destinati alle donne e nella corrispondente infermeria dovranno, per la decima parte almeno, avere la suindicata larghezza.

 

          Art. 14.

     Ciascun corridoio di passaggio fra i gruppi di cuccette dovrà avere una larghezza media di ottanta centimetri, con un minimo di sessanta.

     Tali corridoi ed ogni altro spazio nei locali dei passeggieri non occupato dalle cuccette dovranno essere mantenuti sgombri da qualunque oggetto, ad eccezione degli effetti di vestiario, i quali non dovranno occupare più di un decimo di metro cubo per ciascun passeggiere e dovranno essere disposti in modo da non impedire il passaggio e l'accesso alle cuccette, dovendo il restante del bagaglio essere messo nella stiva o in altro locale separato.

     Se qualche locale fosse adoperato per alloggio di passeggieri soltanto in parte, lo spazio rimanente potrà essere adoperato per deposito merci, a condizione che sia separato mediante una solida paratia di tavole, ferme restando le altre prescrizioni relative alla ventilazione dell'alloggio dei passeggieri. Resta però proibito di collocare in detto spazio separato barili di carne o di pesce comunque conservati, ed ogni altra sostanza capace di tramandare odore incomodo od emanazioni nocive.

 

          Art. 16.

     In ogni piroscafo che imbarca più di 50 passeggieri dovranno essere sempre due locali ad uso di infermeria, uno per gli uomini e l'altro per le donne, situati in coperta o nel corridoio superiore, convenientemente adattati e ventilati, divisi completamente dai locali di alloggio, e capaci di ricoverare almeno il quattro per cento dei passeggieri di 3ª classe, tenuto conte che per ogni passeggiero ivi ricoverato è assegnato uno spazio non minore di m. c. 3.50. E' però in facoltà del capitano di far montare, alla partenza, soltanto la metà delle cuccette prescritte, salvo a collocare poi a posto le rimanenti in caso di bisogno.

     Deve esservi pure, per uso di ambulatorio ed eventualmente per sala di operazione, un locale o camerino speciale bene illuminato, di ampiezza tale da potervi collocare un lettuccio inclinato, delle dimensioni all'incirca di una cuccetta, attorno al quale si possa girare liberamente.

     Annessi a ciascuna infermeria vi saranno inoltre un camerino da bagno ed una latrina speciale per uso soltanto degli ammalati, costruita con tutte le regole d'arte e d'igiene. Quando ragioni speciali non permettessero di costruire latrine stabili, la commissione di visita potrà, in via eccezionale, ammettere latrine portatili che corrispondano interamente alle esigenze dell'igiene.

     Le cuccette saranno collocate in modo che uno dei lati lunghi m. 1.80 sia adiacente al corridoio di passaggio e perciò direttamente accessibile. I passeggieri fra le cuccette avranno una larghezza non minore di un metro.

 

          Art. 17.

     Le latrine per i passeggieri di 3ª classe, raggruppate in almeno due casotti ben separati, dei quali uno riservato ad uso delle donne, saranno costruite secondo sistemi che a giudizio della commissione di visita siano igienici e convenienti. Ogni casotto potrà contenere un collettore comune con più posti, divisi l'uno dall'altro da un tavolato alto circa 60 centimetri, e dovrà avere possibilmente un paravento in lamiera presso la porta. Le latrine dovranno essere ben ventilate e munite di un getto d'acqua continuo con solido e stabile scaricatore fuori bordo.

     I posto dovranno essere almeno due sui piroscafi che imbarcano fino a 100 passeggieri e si aumenteranno di due ogni 150 passeggieri in più, destinandone un numero proporzionale per le donne.

 

          Art. 20. (4° comma)

     Si dovrà in ogni caso imbarcare fra il personale di equipaggio un infermiere e un'infermiera, giudicati abili dai medici di porto. Nel caso che siano due i medici a bordo, tanto gli infermieri quanto le infermiere dovranno essere due. La commissione di visita si accerterà che fra i componenti l'equipaggio si trovino altre persone capaci di coadiuvare e sostituire gl'infermieri in caso di insufficienza o d'impedimento durante il viaggio.

 

          Art. 24.

     Non sono ammessi nei piroscafi nazionali medici di bordo di nazionalità estera.

     I medici di bordo prendono parte alla stipulazione del contratto d'arruolamento e sono iscritti nel ruolo d'equipaggio.

     Sui piroscafi esteri che trasportano passeggieri italiani imbarcati in un porto dello Stato dovrà sempre trovarsi un medico di bordo che sia cittadino italiano e sia nominato nel modo indicato all'art. 21.

 

          Art. 30.

     L'apparecchio di disinfezione a vapore, che i detti piroscafi debbono avere a termini del precedente art. 3 e dell'art. 10 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1895, n. 671, dovrà essere previamente controllato dall'autorità sanitaria governativa per accertarne il buon funzionamento.

     I piroscafi stessi dovranno pure essere provvisti di due tinozze in legno, della capacità di circa 50 litri ciascuna, per un'eventuale disinfezione chimica e di due locali adatti per bagno a pioggia, uno per gli uomini e l'altro per le donne.

     I piroscafi poi che non fossero forniti della lavanderia a vapore di cui tratta il precedente art. 3, dovranno avere un apposito locale ad uso di lavanderia comune, con vasca divisa in quattro scompartimenti distinti, sufficienti ciascuno per una persona, con rubinetti di alimentazione ad acqua dolce e fori di deflusso indipendenti, in modo da evitare la promiscuità dell'acqua. La vasca sarà messa a disposizione dei passeggieri ogni giorno per almeno tre ore, durante il qual tempo l'acqua dovrà essere rinnovata a convenienti intervalli.

 

          Art. 32.

     Le persone al di sotto di sedici anni e maggiori di un anno d'età, imbarcate in viaggi di lunga navigazione, dovranno essere munite di un regolare certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo.

     Gli armatori, prima di presentare alla commissione di visita i passeggieri, specialmente quando trattasi di un gran numero di emigranti, dovranno accertarsi che le persone suindicate siano munite del documento prescritto o farle munire, previa vaccinazione, del relativo certificato, rimanendo vietata la vaccinazione durante la visita di partenza.

     Tuttavia la commissione, in vista di circostanze speciali e quando stimi che non siano per derivarne inconvenienti, potrà permettere l'imbarco di pochi ragazzi non muniti di certificato, a condizione che il medico di bordo si obblighi a farli ricoverare, con la persona che ne ha la custodia, nelle infermerie ed a vaccinarli entro i primi giorni del viaggio, facendone poi menzione nel giornale sanitario.

 

          Art. 35. (3° comma)

     Fino a che non finzioni lo apposito locale, o l'amministrazione marittima non abbia impiantato stabilimenti provvisori, la disinfezione degli effetti d'uso non puliti sarà fatta coll'apparecchio di cui il piroscafo dev'essere munito a termini del precedente art. 3, sotto la sorveglianza del medico di porto.

     Così pure le persone per le quali quest'ultimo avrà riconosciuto la necessità di un bagno di pulizia, a meno che l'armatore provveda altrimenti con mezzi del luogo, saranno sottoposte al bagno a doccia a bordo del piroscafo in partenza, nei locali indicati nel capoverso dell'art. 30. In caso d'inesecuzione, la commissione di visita vieterà l'imbarco di dette persone.

 

          Art. 42.

     Oltre alle casse d'acqua in coperta pel dissetamento dei passeggieri, se ne dovranno collocare altre minori, della capacità da 25 a 30 litri ciascuna, in ogni locale del corridoio superiore, a disposizione dei passeggieri durante la notte o quando circostanze di tempo cattivo non possano salire in coperta. Affinché tali casse possano servire anche per i passeggieri alloggiati nel corridoio inferiore, dovranno essere collocate presso le scale che vi danno accesso.

     E' vietata l'applicazione dei succhiatoi alle dette casse, dovendosi provvedere alla distribuzione dell'acqua mediante rubinetti automatici, convenientemente collocati.

 

          Art. 44. (2° comma)

     Gli armatori dei piroscafi dovranno presentare alla commissione stessa, in doppio esemplare, i relativi piani per ogni corridoio in cui i passeggieri devono essere alloggiati. Su tali piani, redatti in iscala centesimale non minore dell'uno per cento, saranno indicati con esattezza, col sussidio di apposite leggende.

 

          Art. 61.

     Sarà cura della commissione di verificare il ruolo di equipaggio per assicurarsi che il piroscafo abbia a bordo un sufficiente numero di persone addette esclusivamente al servizio dei passeggieri, fra i quali un capostiva per ciascun locale di alloggio. Sui piroscafi esteri dovrà essere imbarcato anche un interprete. Del risultato della verifica sarà fatto constare nel processo verbale.

 

          Art. 63. (2° comma)

     Nel formare i ranci, i quali non potranno oltrepassare 8 razioni, si avrà cura di includere possibilmente tutti i membri di ciascuna famiglia in uno stesso rancio, completando quest'ultimo, ove occorra, con persone isolate.

 

          Art. 79.

     Per i piroscafi nazionali che al 10 giugno 1897 erano già addetti al trasporto di passeggieri, le disposizioni contenute nell'art. 4 entreranno in vigore soltanto l'11 dicembre 1899.

     Per i piroscafi già noleggiati da armatori nazionali al 10 giugno 1897 è concessa eguale dilazione per la durata del relativo contratto, ma non oltre il detto termine.

 

          Art. 80.

     Le disposizioni contenute nell'art. 3° , § A, n. 2, e nell'ultimo capoverso dell'art. 9 entreranno in vigore soltanto al 1° marzo 1899.

 

 

Allegati

(Omissis)