§ 67.3.26 – D.P.R. 23 agosto 1982, n. 867.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/349 relativa alla stazzatura delle cisterne di natanti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.3 navigazione sulle acque interne
Data:23/08/1982
Numero:867


Sommario
Art. 1.      Ai sensi e per gli effetti del presente decreto per stazzatura CEE si intende una stazzatura effettuata alle condizioni e secondo le modalità indicate negli articoli seguenti e negli allegati
Art. 2.      Alla stazzatura CEE possono essere sottoposte le cisterne dei natanti adibiti alla navigazione interna ed al cabotaggio
Art. 3.      Gli strumenti di misura da utilizzare per rilevare il livello del liquido nelle cisterne a stazzatura CEE devono essere specificamente adatti a tale stazzatura e soddisfare alle prescrizioni del [...]
Art. 4.      Alla stazzatura CEE delle cisterne di natanti si estende la disciplina istituita con il decreto che attua la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 71/316 (1), per quanto applicabile
Art. 5.      Per la stazzatura CEE di ogni cisterna effettuata dagli uffici provinciali metrici è dovuto all'erario un diritto fisso rapportato alla capacità della cisterna e pari a L. 5.000 per ogni metro [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 67.3.26 – D.P.R. 23 agosto 1982, n. 867. [1]

Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/349 relativa alla stazzatura delle cisterne di natanti.

(G.U. 22 novembre 1982, n. 321, S.O.).

 

     Art. 1.

     Ai sensi e per gli effetti del presente decreto per stazzatura CEE si intende una stazzatura effettuata alle condizioni e secondo le modalità indicate negli articoli seguenti e negli allegati.

 

          Art. 2.

     Alla stazzatura CEE possono essere sottoposte le cisterne dei natanti adibiti alla navigazione interna ed al cabotaggio.

     I risultati delle operazioni di stazzatura sono riportati in apposito certificato di stazzatura CEE compilato in conformità degli allegati al presente decreto.

     I certificati di stazzatura CEE rilasciati dagli Stati membri della CEE hanno la stessa validità degli analoghi certificati nazionali.

 

          Art. 3.

     Gli strumenti di misura da utilizzare per rilevare il livello del liquido nelle cisterne a stazzatura CEE devono essere specificamente adatti a tale stazzatura e soddisfare alle prescrizioni del provvedimento di attuazione della relativa direttiva comunitaria particolare che li riguarda.

 

          Art. 4.

     Alla stazzatura CEE delle cisterne di natanti si estende la disciplina istituita con il decreto che attua la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 71/316 (1), per quanto applicabile.

 

          Art. 5.

     Per la stazzatura CEE di ogni cisterna effettuata dagli uffici provinciali metrici è dovuto all'erario un diritto fisso rapportato alla capacità della cisterna e pari a L. 5.000 per ogni metro cubo o frazione.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 46, fatto salvo quanto ivi previsto.