| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 67. Navigazione | 
| Capitolo: | 67.3 navigazione sulle acque interne | 
| Data: | 28/03/1968 | 
| Numero: | 295 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, istituito con legge 24 agosto 1941, n. 1044, modificata ed integrata dalla legge 10 ottobre 1962, n. 1549, provvederà anche [...] | 
| Art. 2. L'approvazione da parte del magistrato per il Po dei progetti del Consorzio per opere idroviarie, portuali e comunque annesse all'utilizzo dell'idrovia importa la [...] | 
| Art. 3. L'art. 8 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, è sostituito dal seguente | 
§ 67.3.22 – L. 28 marzo 1968, n. 295.
Modifiche ed integrazioni alle leggi 24 agosto 1941, n. 1044 e 10 ottobre 1962, n. 1549, inerenti al canale navigabile Milano - Cremona - Po.
(G.U. 4 aprile 1968, n. 88).
     Il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, istituito con 
L'approvazione da parte del magistrato per il Po dei progetti del Consorzio per opere idroviarie, portuali e comunque annesse all'utilizzo dell'idrovia importa la dichiarazione di pubblica utilità dei relativi lavori nonchè l'urgenza e l'indifferibilità degli stessi.
Il magistrato per il Po, sentito il proprio comitato tecnico-amministrativo, approva, unitamente all'atto di concessione, le convenzioni che disciplinano i modi, i termini e le condizioni dell'esecuzione dell'opera, nonchè le convenzioni con cui sono affidati al Consorzio la gestione e l'esercizio idroviari, disciplinandone i modi, i termini e le condizioni.
     L'art. 8 della 
"Per quanto concerne il piano di utilizzazione generale di cui al precedente art. 6, sono escluse dalle espropriazioni per pubblica utilità le aree occupate da fabbricati e impianti a destinazione industriale e servizi connessi, già in attività alla data di adozione da parte del Consorzio del piano generale di utilizzazione".