§ 67.3.4 – R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2311.
Norme per l'equo trattamento del personale addetto alle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dall'industria privata, da [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.3 navigazione sulle acque interne
Data:19/10/1923
Numero:2311


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° gennaio 1924, l'equo trattamento del personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna, esercitate [...]
Art. 2.      I concordati di cui al precedente articolo dovranno essere conclusi, firmati dalle parti, e trasmessi in originale a cura della direzione delle aziende al circolo [...]
Art. 3.      Le controversie che sorgessero tra azienda e personale per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quarto comma dell'art. 1 del presente decreto saranno decise [...]
Art. 4.      E' data facoltà al nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici di stabilire con suo decreto le norme per la elezione dei rappresentanti legali del [...]
Art. 5.      Per la prima applicazione del presente decreto, i termini indicati ai precedenti articoli 2 e 3 sono stabiliti come segue
Art. 6.      E' approvato, secondo lo schema annesso (allegato B) al presente decreto, lo statuto per le casse di soccorso a favore del personale addetto ai pubblici servizi di [...]
Art. 7.      Il personale inscritto alla cassa nazionale per le assicurazioni sociali a norma dell'art. 6 del decreto luogotenenziale del 25 marzo 1919, n. 467, durante il periodo di [...]
Art. 8.      Per le aziende il cui personale è inscritto alla cassa nazionale per le assicurazioni sociali, l'intero contributo di cui all'art. 6 del decreto luogotenenziale 25 marzo [...]
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10. 
Art. 11.      Per gli agenti di ruolo inscritti alla cassa nazionale e passati fra gli avventizi, può essere continuata dalla azienda da cui dipendono o dagli stessi agenti [...]
Art. 12.      Con decreto reale, su proposta del ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per l'economia nazionale, sarà provveduto al coordinamento dei precedenti [...]
Art. 13.      Le controversie che, a decorrere dal 1° gennaio 1924, sorgessero tra aziende e personale in corso di applicazione delle norme di equo trattamento già determinate ai [...]
Art. 14.      Le controversie di indole collettiva riguardanti direttamente il personale di diverse aziende e che sorgessero in corso di applicazione delle norme di trattamento, [...]
Art. 15.      Contro le decisioni delle commissioni arbitrali interprovinciali di cui all'art. 13 del presente decreto e contro quelle del ministro per i lavori pubblici ai sensi [...]
Art. 16.      Sono abrogate le disposizioni del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, ad eccezione, e nonostante qualsiasi disposizione diversa o contraria, di quelle contenute [...]
Art. 17.      E' punita con la sanzione amministrativa fino a lire 1.000.000 qualunque contravvenzione, da parte degli esercenti di pubblici servizi di trasporto, alle disposizioni [...]
Art. 18.      Le disposizioni in materia di equo trattamento non sono applicabili
Art. 19.      A decorrere dal 1° gennaio 1924, cessa qualsiasi concessione di sussidi straordinari di esercizio a carico dello Stato, in dipendenza di qualsivoglia titolo o causa, a [...]
Art. 20.      Tutte le controversie in dipendenza dell'applicazione delle norme di trattamento approvate per il quinquennio 1919-923, le quali, al 31 dicembre 1923, non fossero state [...]
Art. 21.      Qualunque spesa o indennità per il funzionamento dei collegi e delle commissioni arbitrali interprovinciali, di cui al presente decreto, sono determinate dal ministero [...]


§ 67.3.4 – R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2311. [1]

Norme per l'equo trattamento del personale addetto alle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dall'industria privata, da provincie o da comuni.

(G.U. 10 novembre 1923, n. 264).

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° gennaio 1924, l'equo trattamento del personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna, esercitate dall'industria privata, da provincie o da comuni, sarà stabilito secondo le norme contenute nel presente decreto e nell'annesso regolamento (allegato A), visto, d'ordine nostro, dal ministro per i lavori pubblici.

     Gli stipendi e le paghe, le competenze accessorie ed ogni altra indennità fissa o temporanea di qualunque natura, dovuti al personale a decorrere dal 1° gennaio 1924, dovranno stabilirsi, entro il termine di cui all'art. 2, primo comma, del presente decreto, d'accordo fra ciascuna azienda ed il personale dipendente rappresentato da proprii delegati, in base alle norme stabilite dal nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, a termini dell'art. 4 del presente decreto.

     I concordati stipulati per effetto del presente articolo hanno validità per il tempo che sarà convenuto ed in ogni caso per un periodo non inferiore a cinque anni.

     In caso di mancato accordo, la decisione delle controversie deve essere deferita ai collegi arbitrali istituiti a norma dell'art. 3 del presente decreto, i quali, nel determinare il trattamento del personale, dovranno tenere conto delle condizioni economiche locali, di quelle finanziarie dell'azienda, dei requisiti per l'ammissione del personale e del servizio che esso deve prestare.

     Il trattamento complessivo del personale per ciascuna azienda, concordato o determinato entro il termine fissato, in caso di mancato accordo, dai collegi arbitrali, non potrà essere più oneroso di quello medio del quinquennio 1919-1923.

     Non potrà considerarsi diritto acquisito, agli effetti del presente decreto, l'avere fatto parte, secondo l'ordinamento vigente anteriormente al 1° gennaio 1924, del personale di ruolo.

 

          Art. 2.

     I concordati di cui al precedente articolo dovranno essere conclusi, firmati dalle parti, e trasmessi in originale a cura della direzione delle aziende al circolo ferroviario d'ispezione competente, tre mesi prima della scadenza del patto di lavoro.

     I concordati appena firmati dovranno essere integralmente comunicati dalla direzione dell'azienda al personale, mediante apposito ordine di servizio.

     In caso di mancato accordo, i direttori delle aziende devono trasmettere, non oltre i successivi dieci giorni, le proposte per il trattamento del personale ai collegi arbitrali istituiti ai sensi dell'art. 3.

     I collegi arbitrali devono decidere entro il termine perentorio di due mesi dalla comunicazione delle proposte di cui al precedente comma.

 

          Art. 3.

     Le controversie che sorgessero tra azienda e personale per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quarto comma dell'art. 1 del presente decreto saranno decise da un collegio arbitrale composto, per ciascuna azienda, di cinque arbitri per le aziende che hanno un numero di agenti stabili non superiore a trecento, e di sette arbitri per le altre aziende.

     Dei collegi arbitrali fanno parte rispettivamente due o tre rappresentanti delle aziende secondo il numero degli agenti stabili presso ciascuna azienda.

     Gli arbitri, in rappresentanza del personale, sono nominati con le norme stabilite dal nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, a termini dell'art. 4 del presente decreto. Gli arbitri, in rappresentanza dell'azienda, sono nominati da chi ha la legale rappresentanza di quest'ultima.

     Il pretendente del collegio è nominato d'accordo dagli arbitri scelti dalle parti, o, in mancanza e su istanza di una delle parti medesime, dal presidente della corte d'appello competente per territorio rispetto alla sede della direzione dell'azienda.

     La nomina degli arbitri deve essere fatta entro i cinque giorni successivi al termine stabilito dal primo comma dell'art. 2. Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, non sia stato provveduto, entro tale termine, alla nomina degli arbitri, il ministro per i lavori pubblici vi provvederà d'ufficio entro i cinque giorni successivi.

     Il collegio arbitrale deve essere costituito non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito dal primo comma dell'art. 2. Le mansioni di segretario del collegio sono disimpegnate da un funzionario di cancelleria nominato dal presidente della corte d'appello.

     I collegi arbitrali non sono tenuti all'osservanza di forme, e gli arbitri decidono quali amichevoli compositori.

     Le decisioni sono valide se deliberate a maggioranza di voti e sottoscritte dal presidente; devono essere depositate in originale, nel termine di cinque giorni dalla data, dal presidente stesso o da uno degli arbitri, alla cancelleria della pretura del mandamento in cui furono pronunciate. Le decisioni sono rese esecutive ed inserite nei registri per decreto del pretore, il quale deve pronunciarlo nel termine di giorni cinque dal deposito nella cancelleria.

     Le decisioni dei collegi arbitrali non sono suscettibili di appello, né di opposizione; contro tali decisioni è ammesso soltanto il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione, a sensi dell'art. 3, n. 3, della legge 31 marzo 1877, n. 3761, per incompetenza o eccesso di potere.

     Gli atti e le decisioni dei collegi arbitrali, le copie relative, gli atti e i documenti prodotti dalle parti sono esenti da tasse di bollo e di registro.

     I collegi arbitrali hanno sede legale presso il circolo ferroviario d'ispezione, dal quale dipendono le aziende esercenti.

     Le decisioni dei collegi arbitrali, appena rese esecutive dal pretore, saranno comunicate al personale a cura della direzione di esercizio delle rispettive aziende, mediante apposito ordine di servizio e trasmesse in copia al direttore del competente circolo ferroviario d'ispezione.

 

          Art. 4.

     E' data facoltà al nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici di stabilire con suo decreto le norme per la elezione dei rappresentanti legali del personale, delegati a stipulare con le aziende esercenti i concordati di cui al precedente art. 1°, nonché per la elezione dei rappresentanti delegati a far parte, in caso di mancato accordo con le aziende, dei collegi arbitrali di cui all'articolo stesso.

     Per la prima applicazione del presente decreto, i rappresentanti legali del personale, delegati a stipulare i concordati o a far parte dei collegi arbitrali, ai sensi del precedente comma, saranno nominati dal nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici.

 

          Art. 5.

     Per la prima applicazione del presente decreto, i termini indicati ai precedenti articoli 2 e 3 sono stabiliti come segue:

     a) la conclusione dei concordati, la firma delle parti, la trasmissione dei concordati stessi ai circoli ferroviari competenti, devono avvenire non oltre il 30 novembre 1923;

     b) entro il 30 novembre 1923 le aziende devono avere nominato i rispettivi arbitri; in mancanza di tale nomina, il ministro per i lavori pubblici deve provvedervi d'ufficio entro il 3 dicembre 1923;

     c) i collegi arbitrali devono costituirsi entro il 6 dicembre 1923;

     d) l'invio, in caso di mancato accordo, delle proposte delle aziende esercenti ai collegi arbitrali deve essere fatto non oltre il 7 dicembre 1923;

     e) le decisioni dei collegi arbitrali dovranno essere emesse non oltre il 20 dicembre 1923.

 

          Art. 6.

     E' approvato, secondo lo schema annesso (allegato B) al presente decreto, lo statuto per le casse di soccorso a favore del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, di cui al precedente art. 1°, in sostituzione dello schema di statuto tipo approvato col regio decreto 30 gennaio 1921, n. 215. Tale schema è visto, d'ordine nostro, dal ministro per i lavori pubblici.

 

          Art. 7.

     Il personale inscritto alla cassa nazionale per le assicurazioni sociali a norma dell'art. 6 del decreto luogotenenziale del 25 marzo 1919, n. 467, durante il periodo di inscrizione è esonerato dall'obbligo di assicurazione per la invalidità e la vecchiaia a norma del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, e del decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1479. Per il personale inscritto alle casse speciali istituite presso le aziende si applicano le disposizioni degli articoli 1,196,197e198 del regolamento 29 febbraio 1920, n. 245, per quanto si riferisce all'eventuale esonero dall'obbligo dell'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia.

 

          Art. 8.

     Per le aziende il cui personale è inscritto alla cassa nazionale per le assicurazioni sociali, l'intero contributo di cui all'art. 6 del decreto luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, sarà dalla cassa nazionale assegnato ad un fondo speciale denominato "fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto". Per detto fondo la cassa terrà gestione separata da quella delle altre operazioni da essa esercitate.

     Sul fondo così costituito si intendono trasferite tutte le attività esistenti nei fondi costituiti a norma dell'art. 7 del citato decreto luogotenenziale n. 467.

 

          Art. 9.

     (Omissis) [2].

     (Omissis) [3].

     L'importo delle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 1924, in relazione alle precedenti lettere a) e b) e di quelle decorrenti dalla stessa data, in caso di morte, a favore della famiglia, è a carico del fondo di cui al precedente art. 8, fatta deduzione della pensione corrispondente ai contributi ordinari e speciali versati in conformità delle leggi 30 giugno 1906, n. 272, e 14 luglio 1912, n. 835, o altrimenti versati dalle aziende e relative quote di concorso della cassa, e fatta deduzione della pensione corrispondente al capitale di ripartizione per eventuale passaggio da casse speciali alla cassa nazionale. Non sono a carico del fondo le quote di concorso di cui all'art. 11, capoverso terzo, del regolamento per la previdenza 30 settembre 1920, n. 1538.

 

          Art. 10. [4]

 

          Art. 11.

     Per gli agenti di ruolo inscritti alla cassa nazionale e passati fra gli avventizi, può essere continuata dalla azienda da cui dipendono o dagli stessi agenti interessati, l'inscrizione alla cassa mediante il versamento del 15 per cento della retribuzione effettivamente corrisposta, purché la inscrizione abbia carattere continuativo; gli agenti in tal caso conservano tutti i diritti che derivano dal regolamento per la previdenza 30 settembre 1920, n. 1538. Nel versamento suddetto si intende compreso anche il contributo per assicurazione obbligatoria eventualmente dovuto dalle aziende, a norma del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, per gli agenti che vi sono soggetti.

     Agli agenti passati da servizi di ruolo ad avventizi ed a favore dei quali non sia usata la facoltà indicata nel precedente comma, si applicheranno le disposizioni dell'art. 13 del regolamento per la previdenza, come per il caso di riduzioni di posti.

 

          Art. 12.

     Con decreto reale, su proposta del ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per l'economia nazionale, sarà provveduto al coordinamento dei precedenti articoli 7, 8, 9, 10 e 11 con le vigenti disposizioni del regolamento 30 settembre 1920, n. 1538.

 

          Art. 13.

     Le controversie che, a decorrere dal 1° gennaio 1924, sorgessero tra aziende e personale in corso di applicazione delle norme di equo trattamento già determinate ai sensi dei precedenti articoli, saranno decise da commissioni arbitrali interprovinciali, nominate dal ministro per i lavori pubblici, tra rappresentanti delle aziende, rappresentanti del personale, e funzionari governativi, ai quali ultimi spetta la presidenza.

     Il numero, la composizione delle commissioni arbitrali interprovinciali, la circoscrizione di esse, la durata in carica dei componenti, le norme per il funzionamento delle commissioni stesse, saranno stabiliti, entro il 31 dicembre 1923, con decreto del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici.

 

          Art. 14.

     Le controversie di indole collettiva riguardanti direttamente il personale di diverse aziende e che sorgessero in corso di applicazione delle norme di trattamento, dovranno essere rimesse al giudizio del ministro dei lavori pubblici, il quale, sentite le parti, decide definitivamente quale arbitro amichevole compositore.

 

          Art. 15.

     Contro le decisioni delle commissioni arbitrali interprovinciali di cui all'art. 13 del presente decreto e contro quelle del ministro per i lavori pubblici ai sensi dell'art. 14, è ammesso ricorso alla IV sezione del consiglio di Stato per i motivi indicati all'art. 22 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.

 

          Art. 16.

     Sono abrogate le disposizioni del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, ad eccezione, e nonostante qualsiasi disposizione diversa o contraria, di quelle contenute negli articoli 1, 5, 6, 7, 11, 2° comma, ai soli effetti del presente decreto, e 16, 1° e 3° comma.

     Ogniqualvolta si renda necessario per assicurare la continuità dell'esercizio, è data facoltà discrezionale al prefetto, sentiti gli enti concedenti e il competente circolo ferroviario d'ispezione, quando trattisi di aziende esercenti tramvie urbane o linee che furono considerate urbane, agli effetti dello stesso regio decreto-legge n. 40, e al ministro per i lavori pubblici, quando trattisi di aziende esercenti le altre linee, di accordare:

     1) modificazioni delle tariffe e delle condizioni di trasporto, nonché riduzioni di treni, sospensioni temporanee di servizi, senza che gli enti locali eventualmente interessati possano esigere riduzioni di sussidi, canoni, sovvenzioni da essi anteriormente stabiliti a favore degli esercenti, quali che siano gli obblighi dei medesimi verso gli enti predetti;

     2) riduzioni dei canoni di manutenzione delle strade eventualmente sino al puro rimborso delle spese effettive di manutenzione delle sedi occupate;

     3) riduzione o soppressione della partecipazione ai prodotti lordi da parte degli enti locali, anche sotto forma di canone fisso;

     4) deroghe nei soli riguardi tecnici ai patti di concessione relativi all'esercizio delle linee e non contemplate nei precedenti comma, che non costituiscano aggravio al bilancio dello Stato, delle provincie e dei comuni;

     5) proroghe delle scadenze delle concessioni delle ferrovie e delle tramvie a trazione meccanica per un periodo che non potrà mai eccedere i dieci anni.

     La concessione di tali proroghe sarà fatta dal ministro per i lavori pubblici di accordo con il ministro per le finanze qualora trattisi di ferrovie o di tramvie sovvenzionate dallo Stato; di accordo con il ministro dell'interno, e sentiti gli enti locali interessati, quando trattisi di tramvie urbane o linee che furono considerate urbane agli effetti del citato regio decreto n. 40.

     La proroga della scadenza delle concessioni accordata agli esercenti servizi di trasporto urbani non modifica i termini per l'esercizio della facoltà di riscatto da parte dei comuni, di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1903, n. 103.

 

          Art. 17.

     E' punita con la sanzione amministrativa fino a lire 1.000.000 qualunque contravvenzione, da parte degli esercenti di pubblici servizi di trasporto, alle disposizioni del presente decreto, e con la sanzione amministrativa fino a lire 400.000 qualunque contravvenzione alle norme concordate od alle decisioni emanate ai sensi degli articoli 2, 5, 13 e 14 [5].

     Il prodotto delle pene pecuniarie comminate nel precedente comma è devoluto alla cassa nazionale per le assicurazioni sociali o alla cassa speciale.

     Quando gli esercenti non ottemperino nei termini loro prefissi alle ingiunzioni del ministro per i lavori pubblici, questi potrà provvedere di ufficio, rivalendosi delle spese all'uopo occorrenti sulle sovvenzioni disponibili dello Stato e degli enti locali e sui prodotti dell'esercizio, con le forme e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

     Le note delle spese sono rese esecutive dal ministro per i lavori pubblici.

 

          Art. 18.

     Le disposizioni in materia di equo trattamento non sono applicabili:

     a) alle aziende esercenti linee soltanto in alcune stagioni dell'anno;

     b) alle aziende esercenti ferrovie private autorizzate al pubblico servizio;

     c) alle aziende esercenti linee per le quali, a giudizio del circolo ferroviario d'ispezione, sia sufficiente, per assicurare la regolarità e la sicurezza dell'esercizio, un numero di agenti non superiore a venticinque.

 

          Art. 19.

     A decorrere dal 1° gennaio 1924, cessa qualsiasi concessione di sussidi straordinari di esercizio a carico dello Stato, in dipendenza di qualsivoglia titolo o causa, a favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna.

 

          Art. 20.

     Tutte le controversie in dipendenza dell'applicazione delle norme di trattamento approvate per il quinquennio 1919-923, le quali, al 31 dicembre 1923, non fossero state decise, in prima istanza, dalle commissioni locali di equo trattamento o in seconda istanza dalla commissione centrale, sono deferite al giudizio delle commissioni arbitrali interprovinciali, di cui all'art. 13 del presente decreto, le quali decidono definitivamente.

 

          Art. 21.

     Qualunque spesa o indennità per il funzionamento dei collegi e delle commissioni arbitrali interprovinciali, di cui al presente decreto, sono determinate dal ministero per i lavori pubblici. Le spese ed indennità sono a carico del bilancio del ministero dei lavori pubblici e stabilite di anno in anno nello stato di previsione della spesa dello stesso ministero.

     E' abrogata ogni altra disposizione diversa o contraria a quella del presente decreto.

     Con decreto del nostro ministro segretario di Stato per le finanze saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del ministero dei lavori pubblici le variazioni necessarie, a decorrere dall'esercizio corrente, per l'esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge e che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.

 

 

Allegato

(Omissis)


[1] Convertito in legge dalla L. 17 aprile 1925, n. 473. Per una parziale abrogazione delle norme del presente decreto, vedi gli artt. 11 e 15 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148.

[2] Comma abrogato dall'art. 12 della L. 28 luglio 1961, n. 830.

[3] Comma abrogato dall'art. 12 della L. 28 luglio 1961, n. 830.

[4] Articolo abrogato dall'art. 10 della L. 28 luglio 1961, n. 830.

[5] Le sanzioni amministrative di cui alpresente comma hanno sostituito le originarie sanzioni penali dell’ammeda. Gli importi delle sanzioni sono stati da ultimo così modificati per effetto dell'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.