§ 67.2.46 - D.M. 21 settembre 1994, n. 664.
Regolamento recante norme per la definizione e l'accertamento della potenza massima di esercizio dei motori delle unità da diporto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.2 navigazione da diporto
Data:21/09/1994
Numero:664


Sommario
Art. 1.      1. Sono approvate le norme allegate che fanno parte integrante del presente regolamento per la definizione e l'accertamento della potenza massima di esercizio, dei motori delle unità da diporto.
Art. 2.      1. Le omologazioni già rilasciate ai sensi della precedente normativa in materia, per i motori le cui caratteristiche non soddisfano le prescrizioni delle allegate norme, cessano di avere [...]
Art. 3.      1. Le certificazioni (certificato d'uso o licenza di navigazione - parte apparato motore), rilasciate dai competenti uffici del Ministero dei trasporti e della navigazione fino alla data fissata [...]
Art. 4.      1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 67.2.46 - D.M. 21 settembre 1994, n. 664.

Regolamento recante norme per la definizione e l'accertamento della potenza massima di esercizio dei motori delle unità da diporto.

(G.U. 2 dicembre 1994, n. 282).

 

     Art. 1.

     1. Sono approvate le norme allegate che fanno parte integrante del presente regolamento per la definizione e l'accertamento della potenza massima di esercizio, dei motori delle unità da diporto.

     2. Il decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 514, è abrogato.

 

          Art. 2.

     1. Le omologazioni già rilasciate ai sensi della precedente normativa in materia, per i motori le cui caratteristiche non soddisfano le prescrizioni delle allegate norme, cessano di avere validità due anni dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 3.

     1. Le certificazioni (certificato d'uso o licenza di navigazione - parte apparato motore), rilasciate dai competenti uffici del Ministero dei trasporti e della navigazione fino alla data fissata al precedente art. 2 e riguardanti motori per unità da diporto omologati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, conservano la loro validità senza limitazioni.

     2. Conservano altresì la loro validità le analoghe certificazioni rilasciate, sino alla data surrichiamata, per motori approvati in singolo esemplare.

 

          Art. 4.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegato

Norme per la definizione e l'accertamento della potenza massima

di esercizio dei motori delle unità da diporto

     (Omissis).