§ 67.2.A - Legge 14 agosto 1971, n. 823.
Integrazione e modifica della legge 11 febbraio 1971, n. 50, concernente la navigazione da diporto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.2 navigazione da diporto
Data:14/08/1971
Numero:823


Sommario
Art. 1.      Dopo il secondo comma dell'art. 50 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 67.2.A - Legge 14 agosto 1971, n. 823.

Integrazione e modifica della legge 11 febbraio 1971, n. 50, concernente la navigazione da diporto.

(G.U. 15 ottobre 1971, n. 262)

 

     Art. 1.

     Dopo il secondo comma dell'art. 50 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Chi ha conseguito l'abilitazione di cui all'art. 16 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, può condurre imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 25 e fino a 50 tonnellate, in navigazione oltre le 20 miglia dalla costa, purchè presenti alla capitaneria di porto nella cui giurisdizione risiede, domanda intesa a sostenere l'esame previsto dall'art. 20, punto d) della presente legge.

     L'esame, fermi restando i prescritti requisiti personali, deve essere sostenuto entro un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale".

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.