Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.1 navigazione aerea |
Data: | 30/12/1992 |
Numero: | 560 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le licenze aeronautiche professionali con le relative abilitazioni rilasciate da uno Stato membro della Comunità economica europea, possono essere rese valide per [...] |
Art. 2. 1. Qualora la licenza da convalidare non risponda ai requisiti di equivalenza delle licenze aeronautiche italiane, si applicano i criteri stabiliti dall'art. 4 della [...] |
Art. 3. 1. La convalida delle licenze aeronautiche può essere sospesa nei casi e per i periodi previsti dall'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre [...] |
Art. 3 bis. [3] |
§ 67.1.100 - D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 560.
Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/670/CEE concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile
(G.U. 4 febbraio 1993, n. 28, S.O.)
1. Le licenze aeronautiche professionali con le relative abilitazioni rilasciate da uno Stato membro della Comunità economica europea, possono essere rese valide per svolgere attività professionali di volo o connesse al volo.
2. Ai cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea, per lo svolgimento di attività non professionali su aeromobili immatricolati in Italia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23, comma 6, del
3. [1]
4. La durata degli atti di convalida delle licenze rilasciate dai Paesi membri non può superare il periodo di validità dei titoli che si riconoscono.
1. Qualora la licenza da convalidare non risponda ai requisiti di equivalenza delle licenze aeronautiche italiane, si applicano i criteri stabiliti dall'art. 4 della
1. La convalida delle licenze aeronautiche può essere sospesa nei casi e per i periodi previsti dall'art. 80 del
2. Il provvedimento motivato di sospensione è immediatamente notificato all'interessato ed, entro quindici giorni dall'adozione, all'amministrazione dello Stato membro che ha rilasciato la licenza originaria.
Le norme del presente regolamento si applicano anche nei confronti dei cittadini italiani, in luogo di quelle di cui all'art. 23, commi 4 e 5, e dell'art. 24 del regolamento approvato con
[1] Comma abrogato dall'art. 16, comma 1,
[2] Comma modificato dall'art. 16, comma 2,
[3] Articolo aggiunto dall'art. 12 della