§ 67.1.79 - Legge 24 dicembre 1986, n. 938.
Gestione dell'aeroporto di Venezia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:24/12/1986
Numero:938


Sommario
Art. 1.      1. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile, l'esercizio dell'aeroporto di [...]


§ 67.1.79 - Legge 24 dicembre 1986, n. 938.

Gestione dell'aeroporto di Venezia.

(G.U. 7 gennaio 1987, n. 4)

 

 

     Art. 1.

     1. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile, l'esercizio dell'aeroporto di Venezia-Tessera è affidato in concessione per la durata di 30 anni ad una apposita società per azioni con partecipazione paritetica e complessivamente maggioritaria della regione Veneto, della provincia di Venezia e del comune di Venezia, la cui costituzione è promossa dallo stesso Ministro dei trasporti. Alla stessa società è affidata in concessione la realizzazione delle opere di ammodernamento e completamento dell'aeroporto, ivi comprese quelle relative all'aerostazione. La concessione è disciplinata da apposita convenzione, approvata con lo stesso decreto di concessione o, con le stesse modalità, con successivo decreto.

     2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della marina mercantile ed il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri e le modalità per il passaggio alla nuova società concessionaria dei beni e del personale del Provveditorato al porto di Venezia occorrenti per l'esercizio dell'aeroporto e per la realizzazione delle opere indicate nel comma 1.

     3. Dalla data del decreto di concessione di cui al comma 1 la nuova società concessionaria subentra al Provveditorato al porto di Venezia in tutti i rapporti inerenti all'esercizio dell'aeroporto e alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1. Tutti i diritti derivanti dall'esercizio dell'aeroporto compresi quelli di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, continuano ad essere devoluti al concessionario.

     4. Fino alla data di cui al comma 3 e comunque per un periodo non superiore a due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Provveditorato al porto di Venezia continua a svolgere, con gestione e contabilità separate, le attività occorrenti ad assicurare l'esercizio dell'aeroporto e la realizzazione delle opere indicate nel comma 1.

     5. Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito con legge 8 luglio 1929, n. 1342, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 agosto 1957, n. 797, nonché gli articoli 2, 3 e 4 della stessa legge n. 797.