| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 67. Navigazione | 
| Capitolo: | 67.1 navigazione aerea | 
| Data: | 11/01/1979 | 
| Numero: | 14 | 
| Sommario | 
| Art. 1. In deroga all'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, integrato dall'art. 10 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, negli aeroporti civili o aperti al traffico aereo [...] | 
| Art. 2. Nel caso che la prestazione del servizio antincendi venga effettuata in favore di terzi, coloro che espletano il servizio in conformità all'art. 1 potranno richiedere un [...] | 
| Art. 3. Nelle more dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 1 e per la durata massima di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il [...] | 
§ 67.1.50 - Legge 11 gennaio 1979, n. 14. [1]
Servizio antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico aereo civile.
(G.U. 22 gennaio 1979, n. 21)
     In deroga all'art. 1 della 
Nel caso di affidamento, il servizio antincendi è espletato a cura e spese dei soggetti di cui al precedente comma, con personale in possesso di apposita abilitazione rilasciata dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco, previo accertamento della sussistenza di adeguati requisiti di idoneità e di capacità tecnica. Le modalità per il conseguimento dell'abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
Le spese per l'addestramento del personale, ai fini dell'abilitazione, sono a carico dei soggetti ai quali è affidato il servizio antincendi.
Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dei trasporti, determina la dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti di cui al primo comma.
La responsabilità della regolarità e della efficienza dei servizi nell'ambito dell'aeroporto compete ai soggetti di cui al primo comma. L'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco controlla l'esatto adempimento delle determinazioni adottate dal Ministero dell'interno ai sensi del secondo comma e, ove riscontri inadempienze, propone la sospensione dell'attività di volo, fino a quando non risultino adottate le misure prescritte. Il relativo provvedimento è adottato dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.
Nel caso che la prestazione del servizio antincendi venga effettuata in favore di terzi, coloro che espletano il servizio in conformità all'art. 1 potranno richiedere un corrispettivo la cui tariffa é sottoposta all'approvazione del Ministero dei trasporti.
Le prestazioni in favore degli aeromobili di Stato sono effettuate gratuitamente.
Nelle more dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 1 e per la durata massima di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio antincendi negli aeroporti civili o in quelli sui quali comunque si effettua traffico aereo civile sarà espletato secondo le modalità in essere, purché l'impiego di personale e di mezzi sia tale da garantire i limiti di sicurezza a giudizio del Ministero dei trasporti - Direzione generale della aviazione civile, sentiti i Ministeri interessati.
Allegato.
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						 Alghero  | 
					
						 Napoli  | 
				
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						 Bari  | 
					
						 Olbia  | 
				
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						 Bergamo-Orio al Serio  | 
					
						 Palermo-Punta Raisi  | 
				
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						 Bologna  | 
					
						 Pantelleria  | 
				
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						 Brindisi  | 
					
						 Pescara  | 
				
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						 Cagliari  | 
					
						 Pisa  | 
				
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						 Catania-Fontanarossa  | 
					
						 Reggio Calabria  | 
				
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						 Crotone  | 
					
						 Rimini  | 
				
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						 Falconara  | 
					
						 Roma-Ciampino  | 
				
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						 Firenze  | 
					
						 Roma-Fiumicino  | 
				
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						 Forlì  | 
					
						 Ronchi dei Legionari  | 
				
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						 Genova  | 
					
						 Torino  | 
				
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						 Lamezia Terme  | 
					
						 Trapani  | 
				
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						 Lampedusa  | 
					
						 Treviso  | 
				
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						 Milano-Linate  | 
					
						 Venezia-Tessera  | 
				
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						 Milano-Malpensa  | 
					
						 Verona-Villafranca  | 
				
[1] Abrogata dall'art. 35 del