Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.1 navigazione aerea |
Data: | 12/08/1974 |
Numero: | 376 |
Sommario |
Art. 1. Il termine di sei anni previsto dall'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 291 , entro il quale devono essere ultimati i lavori di completamento ivi menzionati, è [...] |
Art. 2. L'esecuzione, negli aeroporti di Palermo-Punta Raisi e Venezia-Marco Polo, delle opere non ancora appaltate alla data di entrata in vigore della presente legge e [...] |
§ 67.1.43 - Legge 12 agosto 1974, n. 376. [1]
Proroga di termine di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 291, recante norme a favore degli aeroporti civili di Palermo-Punta Raisi e Venezia-Marco Polo
(G.U. 26 agosto 1974, n. 222)
Il termine di sei anni previsto dall'articolo 2 della
L'esecuzione, negli aeroporti di Palermo-Punta Raisi e Venezia-Marco Polo, delle opere non ancora appaltate alla data di entrata in vigore della presente legge e relative agli stanziamenti residui di cui alla
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato di due anni, dall'articolo unico della