§ 67.1.20 - D.P.R. 5 giugno 1964, n. 567.
Istituzione dei ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:05/06/1964
Numero:567


Sommario
Art. 1.      Sono istituiti i ruoli organici delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del personale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - [...]
Art. 2.      I posti fuori ruolo, previsti nella tabella L allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, sono attribuiti al Ministero dei trasporti e [...]
Art. 3.      I direttori centrali, di cui alla tabella I allegata al presente decreto, sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il [...]
Art. 4.      L'accesso alle qualifiche iniziali delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva ha luogo mediante pubblico concorso per esami, eccetto che per quelle dei ruoli [...]
Art. 5.      Per l'ammissione ai concorsi nei ruoli del personale della carriera direttiva, gli aspiranti devono aver conseguito, presso una Università od Istituto superiore dello [...]
Art. 6.      Per l'ammissione ai concorsi nei ruoli del personale della carriera di concetto, gli aspiranti devono aver conseguito il diploma di scuola media superiore
Art. 7.      Per l'ammissione ai concorsi nei ruoli del personale della carriera esecutiva, gli aspiranti devono aver conseguito il diploma di scuola media inferiore
Art. 8.      Per l'ammissione ai concorsi nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, gli aspiranti devono aver conseguito la licenza di scuola elementare
Art. 9.      Nei bandi di concorso, viene determinata la ripartizione dei posti fra i candidati in possesso dei titoli di studio e delle specializzazioni richiesti
Art. 10.      Con il regolamento da emanare ai sensi dell'art. 161 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, saranno stabilite le attività professionali che i funzionari appartenenti ai [...]
Art. 11.      La prima formazione dei ruoli organici di cui alle tabelle annesse avverrà mediante
Art. 12.      La domanda intesa ad ottenere il trasferimento di cui alla lettera a) dell'articolo precedente dovrà essere redatta in carta legale, indirizzata al Ministero dei [...]
Art. 13.      I titoli soggetti a valutazione, ai fini dei concorsi di cui all'art. 11, lettere b) e c), sono i seguenti
Art. 14.      Il colloquio previsto per l'esame speciale dei concorsi riservati al personale civile dei ruoli aggiunti delle carriere direttiva e di concetto ed agli ufficiali in [...]
Art. 15.      Le Commissioni dei concorsi di cui ai precedenti articoli sono composte come segue
Art. 16.      Le Commissioni dei concorsi per titoli, riservati ai sottufficiali in servizio permanente, sono composte come segue
Art. 17.      Nei posti disponibili nel ruolo organico delle carriere esecutiva ed ausiliaria, rispettivamente fino alle qualifiche di archivista ed equiparata e di usciere capo, è [...]
Art. 18.      E' istituito un ruolo organico del personale operaio del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile, secondo la tabella [...]
Art. 19.      Il personale non di ruolo del Ministero della difesa-Aeronautica, in servizio alla data d'entrata in vigore della legge 30 gennaio 1963, n. 141, presso la soppressa [...]
Art. 20.      Per il personale inquadrato nei ruoli di cui alle annesse tabelle, ai sensi dell'art. 11, lettera b), del presente decreto, è valutato, ai fini di carriera, il servizio [...]
Art. 21.      Il personale dei ruoli dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile beneficerà per una sola volta per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari [...]
Art. 22.      Nella prima applicazione del presente decreto, i requisiti per l'ammissione ai concorsi di cui all'art. 11 lettera b) sono stabiliti come segue
Art. 23.      Nella prima applicazione del presente decreto, i direttori di aeroporto appartenenti al ruolo organico presso il Ministero della difesa-Aeronautica saranno inquadrati, a [...]
Art. 24.      Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e [...]


§ 67.1.20 - D.P.R. 5 giugno 1964, n. 567.

Istituzione dei ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

(G.U. 21 luglio 1964, n. 177)

 

 

     Art. 1.

     Sono istituiti i ruoli organici delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del personale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - con la dotazione prevista per ciascuna carriera nelle tabelle allegate al presente decreto, vistate dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.

     Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma precedente, nell'espletamento delle proprie funzioni, ha l'obbligo del volo.

     Allo stesso obbligo è tenuto il personale non appartenente ai detti ruoli, comunque in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile e relativi organi periferici.

 

          Art. 2.

     I posti fuori ruolo, previsti nella tabella L allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, sono attribuiti al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile.

 

          Art. 3.

     I direttori centrali, di cui alla tabella I allegata al presente decreto, sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il Consiglio di amministrazione, tra gli ispettori generali ed equiparati dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

 

          Art. 4.

     L'accesso alle qualifiche iniziali delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva ha luogo mediante pubblico concorso per esami, eccetto che per quelle dei ruoli degli ispettori di volo e degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo per i quali ha luogo mediante concorso per titoli ed esami.

     L'accesso alla carriera ausiliaria ha luogo mediante concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

 

          Art. 5.

     Per l'ammissione ai concorsi nei ruoli del personale della carriera direttiva, gli aspiranti devono aver conseguito, presso una Università od Istituto superiore dello Stato, il diploma di laurea.

     Il tipo di laurea e le relative specializzazioni sono stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.

     Per un periodo di cinque anni, dall'entrata in vigore del presente decreto, ai concorsi per l'accesso nei ruoli degli ispettori di volo e degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo, sono ammessi gli aspiranti che abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore e siano in possesso dei seguenti requisiti:

     a) per il ruolo degli ispettori di volo:

     1) ufficiale dell'Arma aeronautica ruolo naviganti che abbia conseguito almeno il grado di capitano e sia in possesso del brevetto di pilota civile di terzo grado;

     2) pilota civile in possesso del brevetto di terzo grado.

     Tutti gli aspiranti devono possedere i requisiti professionali per l'esercizio delle attribuzioni di pilota professionista di prima classe di cui all'Annesso primo, quarta edizione e successivi emendamenti alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ed aver effettuato almeno mille ore di volo complessive. Si può prescindere dal possesso di tali requisiti per gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti, in servizio presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

     I vincitori dei concorsi dovranno frequentare, successivamente alla nomina, un corso in Italia o all'estero su indicazione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e superarne i relativi esami finali.

     Nel caso di esito negativo di tale corso, resta in facoltà dell'Amministrazione di farlo ripetere o di risolvere il rapporto d'impiego con decreto motivato, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione. Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego, sarà corrisposta una indennità pari a due mensilità dello stipendio percepito.

     Dal corso di cui ai precedenti commi, possono essere dispensati, con giudizio motivato dell'Amministrazione, i vincitori di concorso abilitati all'esercizio delle funzioni di pilota di linea, ai sensi del citato Annesso alla Convenzione di Chicago;

     b) per il ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo:

     1) ufficiale dell'Arma aeronautica ruolo naviganti e ruolo servizi o del Genio aeronautico ruolo ingegneri o ruolo fisici e ruolo assistenti tecnici col grado di tenente o superiore;

     2) dipendente civile in servizio presso il Ministero della difesa-Aeronautica.

     Gli aspiranti appartenenti alle predette categorie devono aver frequentato e superato il corso per dirigente delle telecomunicazioni o quello per controllore della circolazione aerea, indetto dal Ministero della difesa-Aeronautica, ed avere esercitato lodevolmente le relative mansioni per un periodo di non meno di cinque anni. Si può prescindere dal possesso di tali requisiti per il personale in servizio presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge 30 gennaio 1963, n. 141, che abbia esercitato lodevolmente le mansioni specifiche del settore dell'assistenza al volo e del controllo della circolazione aerea.

     Sono ammessi ai concorsi anche gli aspiranti compresi nelle categorie di cui ai punti 1) e 2) della presente lettera b), che abbiano frequentato e superato corsi similari all'estero, purché la frequenza e l'esito del corso siano certificati dal Ministero della difesa-Aeronautica o dall'Autorità consolare italiana all'estero;

     3) piloti civili in possesso del brevetto di terzo grado, purché forniti dei requisiti professionali per l'esercizio delle attribuzioni di pilota professionista, di cui al citato Annesso primo.

     I vincitori di concorsi appartenenti alla categoria di cui al punto 3) della presente lettera b) dovranno frequentare, successivamente alla nomina, un corso in Italia o all'estero su indicazione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e superare i relativi esami finali.

     Nel caso di esito negativo di tale corso, resta in facoltà dell'Amministrazione di farlo ripetere o di risolvere il rapporto d'impiego con decreto motivato, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione. Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego, sarà corrisposta una indennità pari a due mensilità dello stipendio percepito.

     Nella prima attuazione dei ruoli, possono essere banditi concorsi per non più di metà dei posti disponibili anche per la qualifica di ispettore di prima classe cui sono ammessi gli aspiranti in possesso dei requisiti previsti nei numeri 1) e 3) della lettera b).

 

          Art. 6.

     Per l'ammissione ai concorsi nei ruoli del personale della carriera di concetto, gli aspiranti devono aver conseguito il diploma di scuola media superiore.

     Il tipo di diploma e l'eventuale specializzazione sono stabiliti nel decreto che indice il concorso.

 

          Art. 7.

     Per l'ammissione ai concorsi nei ruoli del personale della carriera esecutiva, gli aspiranti devono aver conseguito il diploma di scuola media inferiore.

 

          Art. 8.

     Per l'ammissione ai concorsi nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, gli aspiranti devono aver conseguito la licenza di scuola elementare.

 

          Art. 9.

     Nei bandi di concorso, viene determinata la ripartizione dei posti fra i candidati in possesso dei titoli di studio e delle specializzazioni richiesti.

 

          Art. 10.

     Con il regolamento da emanare ai sensi dell'art. 161 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, saranno stabilite le attività professionali che i funzionari appartenenti ai ruoli degli ispettori di volo e degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo devono aver svolto per essere ammessi ai vari scrutini, concorsi ed esami di promozione, nonché le prove che i predetti funzionari dovranno sostenere per superare i concorsi e gli esami citati.

     I funzionari appartenenti al ruolo degli ispettori di volo hanno obbligo di pilotaggio fino al compimento del 60° anno di età. Dopo tale data vengono impiegati in attività non di pilotaggio di competenza del ruolo stesso; sono ugualmente impiegati nelle stesse attività i funzionari appartenenti al predetto ruolo che, per cause di servizio o per sopraggiunta infermità, non siano più riconosciuti idonei al pilotaggio.

 

          Art. 11.

     La prima formazione dei ruoli organici di cui alle tabelle annesse avverrà mediante:

     a) trasferimento, a domanda, nei ruoli e nelle qualifiche corrispondenti in base all'annessa tabella XIII di equiparazione del personale civile dei ruoli organici del Ministero della difesa-Aeronautica;

     b) concorsi per titoli riservati agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e, per titoli e per esame speciale, riservati agli ufficiali in ausiliaria e della riserva;

     c) concorsi, per titoli e per esame speciale, riservati al personale dei ruoli aggiunti delle carriere direttiva e di concetto del Ministero della difesa Aeronautica.

     Tali concorsi saranno espletati dopo il trasferimento, nei ruoli dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, del personale di cui al punto a).

     I posti disponibili dopo i trasferimenti predetti, verranno messi a concorso nella misura di non più di due quinti per il personale militare partecipante ai due predetti concorsi e di non più di due quinti per il personale dei ruoli aggiunti del Ministero della difesa-Aeronautica, partecipante ai concorsi di cui alla lettera c).

     I concorsi riservati al personale militare potranno concernere le qualifiche corrispondenti ai gradi rivestiti alla data di scadenza di ciascun bando di concorso, secondo l'assimilazione di cui all'annessa tabella XIV.

     I concorsi riservati al personale dei ruoli aggiunti non potranno concernere qualifiche rispettivamente superiori ad ispettore di prima classe od equiparata per la carriera direttiva ed a segretario od equiparato per la carriera di concetto.

     I trasferimenti ed i concorsi di cui al presente articolo sono riservati al personale in servizio presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo o presso i relativi organi periferici, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

 

          Art. 12.

     La domanda intesa ad ottenere il trasferimento di cui alla lettera a) dell'articolo precedente dovrà essere redatta in carta legale, indirizzata al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - ed essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a pena di decadenza, ovvero trasmessa al predetto Ispettorato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

     Il trasferimento nei ruoli organici nelle carriere e qualifiche previste dalle tabelle allegate al presente decreto, sarà disposto con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per la difesa.

     Gli impiegati trasferiti nei ruoli dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile ai sensi del precedente comma, conservano l'anzianità nelle rispettive qualifiche e la relativa posizione di ruolo posseduta all'atto del loro trasferimento dai ruoli del Ministero della difesa-Aeronautica a quelli del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

 

          Art. 13.

     I titoli soggetti a valutazione, ai fini dei concorsi di cui all'art. 11, lettere b) e c), sono i seguenti:

     a) durata e qualità del servizio prestato nell'Amministrazione dello Stato;

     b) durata e qualità del servizio prestato presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e relativi organi periferici;

     c) ogni altro titolo dal quale possano trarsi elementi utili per la valutazione del candidato, in rapporto al ruolo cui egli aspira ed in relazione alle esigenze funzionali dei singoli servizi.

     Nei bandi di concorso, verranno determinati i criteri di valutazione per l'attribuzione del punteggio a ciascuno dei predetti titoli.

 

          Art. 14.

     Il colloquio previsto per l'esame speciale dei concorsi riservati al personale civile dei ruoli aggiunti delle carriere direttiva e di concetto ed agli ufficiali in ausiliaria e della riserva, verterà sui servizi di istituto dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, secondo i programmi stabiliti nei relativi bandi.

 

          Art. 15.

     Le Commissioni dei concorsi di cui ai precedenti articoli sono composte come segue:

     a) Carriera direttiva-amministrativa:

     Presidente: un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o un magistrato ordinario di qualifica corrispondente;

     Membri: il direttore generale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile; due funzionari della carriera direttiva-amministrativa, con qualifica non inferiore ad ispettore capo od equiparata in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile; un ufficiale dell'Arma aeronautica ruolo naviganti o Genio aeronautico ruolo ingegneri di grado non inferiore a colonnello in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

     Segretario: un funzionario della carriera direttiva-amministrativa con qualifica non inferiore ad ispettore di prima classe od equiparata in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

     b) Carriera direttiva-tecnica e carriera direttiva della navigazione:

     Presidente: un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o un magistrato ordinario di qualifica corrispondente;

     Membri: il direttore generale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile; un ufficiale generale dell'Aeronautica militare, esperto nei servizi delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo; un ufficiale generale del Genio aeronautico ruolo ingegneri in servizio permanente od in ausiliaria o della riserva che abbia prestato servizio per almeno un anno presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo, ovvero un ufficiale generale del Genio aeronautico ruolo ingegneri appartenente alla seconda categoria; un funzionario della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore ad Ispettore generale in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

     Il personale militare non in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile è designato dal Ministro per la difesa;

     Segretario: un funzionario della carriera direttiva-amministrativa con qualifica non inferiore ad ispettore di prima classe od equiparata in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

     c) Carriera direttiva dei direttori di aeroporto:

     Presidente: un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o un magistrato ordinario di qualifica corrispondente;

     Membri: il direttore generale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile; due funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore capo od equiparata in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile; un ufficiale dell'Arma aeronautica ruolo naviganti o Genio aeronautico ruolo ingegneri di grado non inferiore a colonnello in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

     Segretario: un funzionario della carriera direttiva-amministrativa con qualifica non inferiore ad ispettore di prima classe od equiparata in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

     d) Carriera di concetto:

     Presidente: un funzionario della carriera direttiva-amministrativa con qualifica non inferiore ad ispettore generale in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

     Membri: quattro funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore principale od equiparato in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

     Segretario: un funzionario della carriera direttiva-amministrativa con qualifica non inferiore ad ispettore di seconda classe od equiparata in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

 

          Art. 16.

     Le Commissioni dei concorsi per titoli, riservati ai sottufficiali in servizio permanente, sono composte come segue:

     Presidente: un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore capo od equiparata in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

     Membri: quattro funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore principale od equiparata in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

     Segretario: un funzionario della carriera direttiva-amministrativa con qualifica non inferiore ad ispettore di seconda classe od equiparata in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

     I concorsi di cui al precedente comma potranno concernere le qualifiche di archivista capo e primo archivista e di assistente capo e primo assistente nel ruolo degli assistenti al traffico e del personale d'archivio e vi saranno ammessi rispettivamente gli aiutanti di battaglia ed i marescialli di prima classe appartenenti alle categorie piloti e di governo, nonché le qualifiche di assistente capo e primo assistente nel ruolo degli assistenti tecnici e vi saranno ammessi rispettivamente gli aiutanti di battaglia e marescialli di prima classe appartenenti alle categorie piloti e specialisti.

 

          Art. 17.

     Nei posti disponibili nel ruolo organico delle carriere esecutiva ed ausiliaria, rispettivamente fino alle qualifiche di archivista ed equiparata e di usciere capo, è inquadrato il personale dei corrispondenti ruoli aggiunti del Ministero della difesa-Aeronautica, in base ad una graduatoria formata dalla Commissione di cui all'articolo precedente.

     Per la formazione della graduatoria si terrà conto dei titoli di cui all'articolo 13.

 

          Art. 18.

     E' istituito un ruolo organico del personale operaio del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile, secondo la tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.

     Nel predetto ruolo saranno inquadrati, a domanda, gli operai in servizio presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici, alla data d'entrata in vigore della legge 30 gennaio 1963, n. 141, che appartengono al ruolo degli operai del Ministero della difesa-Aeronautica od abbiano titolo ad essere inquadrati in detto ruolo, ai sensi dell'art. 62 della legge 3 marzo 1961, n. 90.

     Per la presentazione della domanda, si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 12.

     L'inquadramento sarà disposto con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto col Ministro per la difesa e verrà effettuato nelle qualifiche di mestiere corrispondenti alle mansioni esercitate alla data d'entrata in vigore del presente decreto.

     Le qualifiche di mestiere di cui al comma precedente verranno stabilite con la procedura prevista dall'art. 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

 

          Art. 19.

     Il personale non di ruolo del Ministero della difesa-Aeronautica, in servizio alla data d'entrata in vigore della legge 30 gennaio 1963, n. 141, presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici è trasferito, a domanda, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile.

     Per la presentazione della domanda si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 12.

     Il trasferimento del personale di cui al presente articolo avverrà mediante decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto col Ministro per la difesa.

 

          Art. 20.

     Per il personale inquadrato nei ruoli di cui alle annesse tabelle, ai sensi dell'art. 11, lettera b), del presente decreto, è valutato, ai fini di carriera, il servizio effettivamente prestato alle dipendenze dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, a decorrere dalla data d'entrata in vigore della legge 30 gennaio 1963, n. 141, istitutiva dell'Ispettorato stesso.

 

          Art. 21.

     Il personale dei ruoli dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile beneficerà per una sola volta per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà e comunque per non oltre trenta mesi, dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

     Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano inferiori al biennio.

     Per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle relative promozioni, di cui agli articoli 167 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde dai termini previsti negli articoli medesimi.

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicheranno per un triennio dalla data d'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 22.

     Nella prima applicazione del presente decreto, i requisiti per l'ammissione ai concorsi di cui all'art. 11 lettera b) sono stabiliti come segue:

     a) carriera direttiva-amministrativa: potranno concorrere gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo servizi e del Corpo di commissariato aeronautico ruolo commissari e ruolo amministrazione che abbiano esercitato lodevolmente, per un periodo di almeno un anno, le funzioni proprie di tale carriera presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici;

     b) carriera direttiva-tecnica: potranno concorrere gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo servizi e del Genio aeronautico ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, che abbiano esercitato lodevolmente per un periodo di almeno un anno, le funzioni proprie di tale carriera presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici;

     c) carriera direttiva della navigazione: potranno concorrere gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti e ruolo servizi che abbiano esercitato lodevolmente per un periodo di almeno un anno, le funzioni proprie di tale carriera presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici.

 

          Art. 23.

     Nella prima applicazione del presente decreto, i direttori di aeroporto appartenenti al ruolo organico presso il Ministero della difesa-Aeronautica saranno inquadrati, a domanda, nel ruolo organico di cui alla tabella VI allegata, nella qualifica corrispondente al coefficiente di stipendio posseduto nel ruolo di provenienza.

     Gli impiegati di cui al precedente comma, che alla data d'entrata in vigore del presente decreto rivestano la qualifica di vice-direttore, sono inquadrati nella qualifica iniziale della predetta tabella.

     I direttori di aeroporto del relativo ruolo aggiunto del Ministero della difesa-Aeronautica potranno essere inquadrati nel ruolo organico di cui alla tabella precitata, in base al coefficiente di stipendio posseduto e per non più di due quinti dei posti disponibili dopo effettuati gli inquadramenti di cui al primo comma, previo esito favorevole di un esame speciale consistente in un colloquio sui servizi di istituto.

     Per la presentazione della domanda di cui al primo comma, si applicano le disposizioni dell'art. 12.

 

          Art. 24.

     Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e della legge 5 marzo 1961, n. 90.

 

     Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile

     Tabella I [1]

 

Coefficiente di stipendio

Numero

Qualifica dei posti

900

Direttore generale

1

900

Direttore centrale

4 (1) [2]

 

 

5

 

 

     Carriera direttiva - Tabella II - Ruolo del personale amministrativo

 

Coefficiente di stipendio

Numero

Qualifica dei posti

670

Ispettore generale

8

500

Ispettore capo

13

402

Ispettore principale

16

325

Ispettore di 1ª classe

 

271

Ispettore di 2ª classe

16

229

Ispettore di 3ª classe

 

 

 

53

 

     Tabella III - Ruolo del personale tecnico

 

Coefficiente di stipendio

Numero

Qualifica dei posti

670

Ispettore generale

4

500

Ispettore capo

5

402

Ispettore principale

6

325

Ispettore di 1ª classe

7

271

Ispettore di 2ª classe

 

 

 

22

 

     Tabella IV - Ruolo degli ispettori di volo

 

Coefficiente di stipendio

Numero

Qualifica dei posti

670

Ispettore generale

3

500

Ispettore capo

4

402

Ispettore principale

4

 

 

11

 

     Tabella V - Ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo

 

Coefficiente di stipendio

Numero

Qualifica dei posti

670

Ispettore generale

2

500

Ispettore capo

2

402

Ispettore principale

3

325

Ispettore di 1ª classe

 

271

Ispettore di 2ª classe

5

229

Ispettore di 3ª classe

 

 

 

12

 

     Tabella VI - Ruolo dei direttori di aeroporto

 

Coefficiente di stipendio

Numero

Qualifica dei posti

670

Direttore superiore

2

500

Direttore capo

4

402

Direttore principale

6

325

Direttore di 1ª classe

 

271

Direttore di 2ª classe

28

229

Direttore di 3ª classe

 

 

 

40

 

     Carriera di concetto - Tabella VII - Ruolo del personale amministrativo

 

Coefficiente di stipendio

Numero

Qualifica dei posti

500

Segretario capo

2

402

Segretario principale

4

325

1° Segretario

8

271

Segretario

 

229

Segretario aggiunto

16

202

Vice segretario

 

 

 

30

 

     Tabella VIII - Ruolo del personale tecnico

 

Coefficiente di stipendio

Numero

Qualifica dei posti

500

Segretario tecnico capo

1

402

Segretario tecnico principale

2

325

1° Segretario tecnico

4

271

Segretario tecnico

 

229

Segretario tecnico aggiunto

9

202

Vice segretario tecnico

 

 

 

16

 

     Carriera esecutiva - Tabella IX - Ruolo degli assistenti al traffico e del personale d'archivio

 

Coefficiente di stipendio

Numero

Qualifica dei posti

325

Assistente superiore

15

271

Assistente capo e Archivista capo

20

229

1° Assistente e 1° Archivista

24

202

Assistente e Archivista

 

180

Aiuto assistente e Applicato

69

157

Applicato aggiunto

 

 

 

128

 

     Tabella X - Ruolo degli assistenti tecnici

 

Coefficiente di stipendio

Numero

Qualifica dei posti

325

Assistente tecnico superiore

2

271

Assistente tecnico capo

4

229

1° Assistente tecnico

5

202

Assistente tecnico

 

180

Aiuto assistente tecnico

8

157

Assistente tecnico aggiunto

 

 

 

19

 

     Carriera ausiliaria - Tabella XI

 

Coefficiente di stipendio

Numero

Qualifica dei posti

180

Commesso capo

1

173

Commesso

2

159

Usciere capo

 

151

Usciere

12

142

Inserviente

 

 

 

15

 

Totale

350

 

     Ruolo del personale operaio - Tabella XII

 

Coefficiente di stipendio

Numero

Qualifica dei posti

193

Capo operaio

20

167

Operaio specializzato

138

157

Operaio qualificato

94

151

Operaio comune

58

148

Manovale

5

 

 

315

 

     Tabella XIII - Tabella di equiparazione fra le qualifiche del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile e le qualifiche del Ministero della difesa-Aeronautica, ai fini dei trasferimenti e dei concorsi di cui alle lettere A) e C) dell'art. 11 del presente decreto (art. 10 della legge 30 gennaio 1963, n. 141

 

Coefficiente di stipendio

Qualifiche del Ministero della difesa-Aeronautica

Qualifiche dell'Ispett. generale dell'aviazione civile

Carriera Direttiva

670

Ispettore generale

Ispettore generale

500

Direttore di divisione

Ispettore capo

402

Direttore di sezione

Ispettore principale

325

Consigliere di 1ª classe

Ispettore di 1ª classe

271

Consigliere di 2ª classe

Ispettore di 2ª classe

229

Consigliere di 3ª classe

Ispettore di 3ª classe

Carriera di Concetto

500

Ragioniere capo ed equip.

Segretario capo ed equip.

402

Ragioniere principale ed equip.

Segretario principale ed equip.

325

1ª Ragioniere ed equip.

1° Segretario ed equip.

271

Ragioniere ed equip.

Segretario ed equip.

229

Ragioniere aggiunto ed equip.

Segretario aggiunto ed equip.

202

Vice ragioniere ed equip.

Vice segretario ed equip.

 

     Tabella XIV - Tabella di assimilazione fra le qualifiche del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile ed i gradi dell'Aeronautica militare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per i concorsi di cui alla lettera B) dell'art. 11 del presente decreto (art. 10 della legge 30 gennaio 1963, n. 141)

 

Coefficiente di stipendio

Grado

Qualifica

Ufficiali

670

Generale di brigata aerea

Ispettore generale

500

Colonnello

Ispettore capo

402

Tenente colonnello

Ispettore principale

325

Maggiore

Ispettore di 1ª classe

271

Capitano

Ispettore di 2ª classe

Sottufficiali

271

Aiutante di battaglia

Archivista capo ed equip.

229

Maresciallo di 1ª classe

1° Archivista ed equip.

 


[1]  Numero così modificato dall'art. 1 della L. 31 ottobre 1967, n. 1085

[2]  Numero così modificato dall'art. 1 della L. 31 ottobre 1967, n. 1085