Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 66. Monopoli di Stato |
Capitolo: | 66.4 sale |
Data: | 23/12/1970 |
Numero: | 1143 |
Sommario |
Art. 1. I sali di cui al primo comma dell'art. 1 ed al primo comma dell'art. 5 della legge 5 luglio 1966, n. 519, possono essere venduti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anche a [...] |
Art. 2. Il secondo comma dell'art. 1 della legge 5 luglio 1966, n. 519, è sostituito dai seguenti: |
Art. 3. È in facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il proprio consiglio di amministrazione, consentire dilazioni nel pagamento dei sali venduti per usi industriali, di cui [...] |
§ 66.4.1C - Legge 23 dicembre 1970, n. 1143. [1]
Modificazioni alla legge 5 luglio 1966, n. 519, sull'approvvigionamento di sale all'industria.
(G.U. 16 gennaio 1971, n. 12)
I sali di cui al primo comma dell'art. 1 ed al primo comma dell'art. 5 della
Il secondo comma dell'art. 1 della
"Con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, sono stabiliti i limiti minimo e massimo del prezzo di vendita di ciascun tipo di sale per usi industriali.
Entro i suddetti limiti i prezzi possono essere differenziati in rapporto al quantitativo totale di sale prelevato da ogni acquirente presso i vari organi dell'amministrazione nel periodo di un anno a partire dal primo prelevamento.
La determinazione in concreto dei prezzi di vendita dei sali per usi industriali, compresi entro i limiti di cui al precedente comma, è effettuata, in relazione all'andamento del mercato, dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, su proposta di una commissione nominata con decreto del Ministro per le finanze, presieduta da un vice direttore generale o direttore centrale e composta da tre funzionari con qualifica non inferiore a ispettore superiore amministrativo o equiparata".
È in facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il proprio consiglio di amministrazione, consentire dilazioni nel pagamento dei sali venduti per usi industriali, di cui all'art. 1 della presente legge.
[1] Legge abrogata dall'art. 4 della