§ 66.4.1C - Legge 23 dicembre 1970, n. 1143.
Modificazioni alla legge 5 luglio 1966, n. 519, sull'approvvigionamento di sale all'industria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.4 sale
Data:23/12/1970
Numero:1143


Sommario
Art. 1.      I sali di cui al primo comma dell'art. 1 ed al primo comma dell'art. 5 della legge 5 luglio 1966, n. 519, possono essere venduti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anche a [...]
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 1 della legge 5 luglio 1966, n. 519, è sostituito dai seguenti:
Art. 3.      È in facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il proprio consiglio di amministrazione, consentire dilazioni nel pagamento dei sali venduti per usi industriali, di cui [...]


§ 66.4.1C - Legge 23 dicembre 1970, n. 1143. [1]

Modificazioni alla legge 5 luglio 1966, n. 519, sull'approvvigionamento di sale all'industria.

(G.U. 16 gennaio 1971, n. 12)

 

     Art. 1.

     I sali di cui al primo comma dell'art. 1 ed al primo comma dell'art. 5 della legge 5 luglio 1966, n. 519, possono essere venduti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anche a grossisti, i quali sono autorizzati a cederli alle industrie con l'osservanza di particolari cautele stabilite dall'Amministrazione stessa.

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 1 della legge 5 luglio 1966, n. 519, è sostituito dai seguenti:

     "Con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, sono stabiliti i limiti minimo e massimo del prezzo di vendita di ciascun tipo di sale per usi industriali.

     Entro i suddetti limiti i prezzi possono essere differenziati in rapporto al quantitativo totale di sale prelevato da ogni acquirente presso i vari organi dell'amministrazione nel periodo di un anno a partire dal primo prelevamento.

     La determinazione in concreto dei prezzi di vendita dei sali per usi industriali, compresi entro i limiti di cui al precedente comma, è effettuata, in relazione all'andamento del mercato, dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, su proposta di una commissione nominata con decreto del Ministro per le finanze, presieduta da un vice direttore generale o direttore centrale e composta da tre funzionari con qualifica non inferiore a ispettore superiore amministrativo o equiparata".

 

          Art. 3.

     È in facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il proprio consiglio di amministrazione, consentire dilazioni nel pagamento dei sali venduti per usi industriali, di cui all'art. 1 della presente legge.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 4 della L. 6 ottobre 1978, n. 636.