§ 66.4.1b - Legge 31 ottobre 1966, n. 953.
Integrazione dell'art. 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.4 sale
Data:31/10/1966
Numero:953


Sommario
Art. unico.      All'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, è inserito, dopo il quarto comma, il comma seguente


§ 66.4.1b - Legge 31 ottobre 1966, n. 953. [1]

Integrazione dell'art. 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi.

(G.U. 16 novembre 1966, n. 287).

 

 

     Art. unico.

     All'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, è inserito, dopo il quarto comma, il comma seguente:

     "Anche i mezzi di trasporto saranno venduti dai predetti organi mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto previo nulla osta del giudice competente. Il nulla osta potrà essere negato soltanto se il mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.