§ 66.4.c - Legge 3 novembre 1957, n. 1050.
Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.4 sale
Data:03/11/1957
Numero:1050


Sommario
Art. 1.      Il numero 1) dell'art. 3 della legge 17 luglio 1942, n. 907, nel nuovo testo recato dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, n. 1641, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Al capo III della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi è aggiunto il seguente articolo
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 66.4.c - Legge 3 novembre 1957, n. 1050. [1]

Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

(G.U. 16 novembre 1957, n. 283).

 

 

     Art. 1.

     Il numero 1) dell'art. 3 della legge 17 luglio 1942, n. 907, nel nuovo testo recato dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, n. 1641, è sostituito dal seguente:

     "1) l'estrazione del sale dai giacimenti e dall'acqua di sorgenti e la produzione del sale come sottoprodotto di lavorazione industriale, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, a fine di esportazione o di impiego per le industrie menzionate nell'art. 21. La concessione è subordinata al pagamento di un canone annuo da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato".

 

          Art. 2.

     Al capo III della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi è aggiunto il seguente articolo:

     Art. 15 bis. "Introduzione delle budella salate. - Le budella salate sono ammesse alla introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio. Sull'intera quantità di cloruro sodico in esse contenuto è dovuto un diritto di monopolio in misura pari al prezzo speciale per la vendita del sale all'industria della salagione delle budella.

     Il tenore salino medio delle budella introdotte, sul quale è dovuto il diritto di monopolio di cui al precedente comma, è determinato con decreto da emanarsi dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri".

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.