Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 66. Monopoli di Stato |
Capitolo: | 66.3 personale |
Data: | 30/05/1970 |
Numero: | 361 |
Sommario |
Art. unico. Gli operai, uomini e donne, assunti per lavori di carattere stagionale delle Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, in servizio per qualsiasi periodo nel 1960 [...] |
§ 66.3.20 – L. 30 maggio 1970, n. 361. [1]
Passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei monopoli di Stato.
(G.U. 18 giugno 1970, n. 151).
Gli operai, uomini e donne, assunti per lavori di carattere stagionale delle Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, in servizio per qualsiasi periodo nel 1960 e negli anni successivi e che negli ultimi due anni abbiano lavorato oltre 200 giorni in ciascun anno, sono inquadrati nel ruolo del personale permanente delle agenzie coltivazioni e manifatture sino al loro totale assorbimento, attraverso concorsi che saranno localmente banditi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dalle agenzie e manifatture stesse ai sensi dell'art. 1 della
L'assenza dal servizio per comprovata malattia è considerata come presenza al lavoro.
Ai fini dell'applicazione della presente legge, gli interessati debbono presentare, a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, apposita domanda alla Direzione generale monopoli di Stato e non devono avere superato il 41° anno di età al 1° gennaio 1960.
I concorsi presso le agenzie saranno indetti ed espletati prima dei concorsi presso le manifatture.
[1] Abrogata dall'art. 24 del