§ 66.3.20 – L. 30 maggio 1970, n. 361.
Passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei monopoli di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.3 personale
Data:30/05/1970
Numero:361


Sommario
Art. unico.      Gli operai, uomini e donne, assunti per lavori di carattere stagionale delle Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, in servizio per qualsiasi periodo nel 1960 [...]


§ 66.3.20 – L. 30 maggio 1970, n. 361. [1]

Passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei monopoli di Stato.

(G.U. 18 giugno 1970, n. 151).

 

     Art. unico.

     Gli operai, uomini e donne, assunti per lavori di carattere stagionale delle Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, in servizio per qualsiasi periodo nel 1960 e negli anni successivi e che negli ultimi due anni abbiano lavorato oltre 200 giorni in ciascun anno, sono inquadrati nel ruolo del personale permanente delle agenzie coltivazioni e manifatture sino al loro totale assorbimento, attraverso concorsi che saranno localmente banditi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dalle agenzie e manifatture stesse ai sensi dell'art. 1 della legge 31 marzo 1955, n. 265.

     L'assenza dal servizio per comprovata malattia è considerata come presenza al lavoro.

     Ai fini dell'applicazione della presente legge, gli interessati debbono presentare, a pena di decadenza entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, apposita domanda alla Direzione generale monopoli di Stato e non devono avere superato il 41° anno di età al 1° gennaio 1960.

     I concorsi presso le agenzie saranno indetti ed espletati prima dei concorsi presso le manifatture.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.