Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 66. Monopoli di Stato |
Capitolo: | 66.3 personale |
Data: | 27/05/1970 |
Numero: | 360 |
Sommario |
Art. 1. Gli operai giornalieri assunti per lavori di carattere stagionale presso le saline dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che abbiano prestato servizio [...] |
Art. 2. Alla spesa derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato |
§ 66.3.19 – L. 27 maggio 1970, n. 360. [1]
Provvedimenti per la sistemazione a ruolo degli operai stagionali delle saline.
(G.U. 18 giugno 1970, n. 151).
Gli operai giornalieri assunti per lavori di carattere stagionale presso le saline dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che abbiano prestato servizio nelle due ultime campagne salifere delle saline stesse e che abbiano compiuto un periodo complessivo di servizio non inferiore a 90 giornate lavorative, sono inquadrati, fino al loro totale assorbimento, in un ruolo transitorio ad esaurimento nella branca sali, attraverso concorsi che saranno localmente indetti ai sensi dell'art. 1 della
Ai fini dell'applicazione del comma precedente, gli interessati devono presentare, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla Direzione generale dei monopoli e non devono aver superato il 45° anno di età alla data di entrata in vigore della
Alla spesa derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
[1] Abrogata dall'art. 24 del