§ 66.3.19 – L. 27 maggio 1970, n. 360.
Provvedimenti per la sistemazione a ruolo degli operai stagionali delle saline.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.3 personale
Data:27/05/1970
Numero:360


Sommario
Art. 1.      Gli operai giornalieri assunti per lavori di carattere stagionale presso le saline dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che abbiano prestato servizio [...]
Art. 2.      Alla spesa derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato


§ 66.3.19 – L. 27 maggio 1970, n. 360. [1]

Provvedimenti per la sistemazione a ruolo degli operai stagionali delle saline.

(G.U. 18 giugno 1970, n. 151).

 

     Art. 1.

     Gli operai giornalieri assunti per lavori di carattere stagionale presso le saline dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che abbiano prestato servizio nelle due ultime campagne salifere delle saline stesse e che abbiano compiuto un periodo complessivo di servizio non inferiore a 90 giornate lavorative, sono inquadrati, fino al loro totale assorbimento, in un ruolo transitorio ad esaurimento nella branca sali, attraverso concorsi che saranno localmente indetti ai sensi dell'art. 1 della legge 31 marzo 1955, n. 265.

     Ai fini dell'applicazione del comma precedente, gli interessati devono presentare, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla Direzione generale dei monopoli e non devono aver superato il 45° anno di età alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1962, n. 143.

 

          Art. 2.

     Alla spesa derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.