§ 63.4.73 - Legge 6 agosto 1967, n. 690.
Modifica dell'art. 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore del territori depressi dell'Italia settentrionale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.4 interventi per singole aree
Data:06/08/1967
Numero:690


Sommario
Art. unico.      Al secondo comma dell'art. 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614, dopo le parole: "dell'entrata in vigore della presente legge," sono aggiunte le seguenti: "purchè a prescindere dal numero degli [...]


§ 63.4.73 - Legge 6 agosto 1967, n. 690. [1]

Modifica dell'art. 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore del territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.

(G.U. 17 agosto 1967, n. 205)

 

     Art. unico.

     Al secondo comma dell'art. 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614, dopo le parole: "dell'entrata in vigore della presente legge," sono aggiunte le seguenti: "purchè a prescindere dal numero degli operai addetti alla impresa, l'investimento in impianti fissi non superi i due miliardi di lire. Tale limite di investimento è applicabile, fino al compimento del decennio dalla data di inizio dell'attività, anche per le imprese già ammesse al godimento dell'esenzione fiscale anzidetta.

     L'esenzione si applica anche al maggior reddito derivante dall'ampliamento delle aziende esistenti, il cui investimento globale, in impianti fissi, a prescindere dal numero degli operai non superi il limite di cui al precedente comma".

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.