Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 63. Mezzogiorno e aree depresse |
Capitolo: | 63.4 interventi per singole aree |
Data: | 06/08/1967 |
Numero: | 690 |
Sommario |
Art. unico. Al secondo comma dell'art. 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614, dopo le parole: "dell'entrata in vigore della presente legge," sono aggiunte le seguenti: "purchè a prescindere dal numero degli [...] |
§ 63.4.73 - Legge 6 agosto 1967, n. 690. [1]
Modifica dell'art. 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore del territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.
(G.U. 17 agosto 1967, n. 205)
Al secondo comma dell'art. 17 della
L'esenzione si applica anche al maggior reddito derivante dall'ampliamento delle aziende esistenti, il cui investimento globale, in impianti fissi, a prescindere dal numero degli operai non superi il limite di cui al precedente comma".
[1] Abrogata dall'art. 1 del