§ 63.2.D - Legge 16 novembre 1976, n. 769.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 698, concernente integrazione dell'art. 5 della legge 2 maggio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.2 cassa per il Mezzogiorno
Data:16/11/1976
Numero:769


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 698, concernente integrazione dell'art. 5 della legge 2 maggio 1976, n. 183, con le seguenti modificazioni:


§ 63.2.D - Legge 16 novembre 1976, n. 769. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 698, concernente integrazione dell'art. 5 della legge 2 maggio 1976, n. 183, in ordine alla composizione del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno.

(G.U. 24 novembre 1976, n. 313)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 698, concernente integrazione dell'art. 5 della legge 2 maggio 1976, n. 183, con le seguenti modificazioni:

     L'art. 1 è sostituito dal seguente:

Art. 1.

     Dopo il quarto comma dell'art. 5 della legge 2 maggio 1976, n. 183, sono aggiunti i seguenti:

     "I membri del consiglio di amministrazione designati dalle regioni, di cui al precedente comma, non possono essere prescelti tra i consiglieri regionali.

     Per la prima costituzione del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, ove alcune delle regioni di cui al quarto comma del presente articolo non abbiano provveduto alla designazione dell'esperto di cui al terzo comma dell'articolo medesimo, o abbiano designato un consigliere regionale, si intende designato il dirigente più anziano nella qualifica dell'assessorato preposto ai problemi della programmazione e dello sviluppo economico della regione inadempiente. Il componente del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno così designato decade automaticamente dalla nomina non appena la regione interessata provveda alla designazione dell'esperto di sua competenza".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.