Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 63. Mezzogiorno e aree depresse |
Capitolo: | 63.2 cassa per il Mezzogiorno |
Data: | 29/09/1962 |
Numero: | 1462 |
Sommario |
Art. 1. Nel primo comma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, dopo le parole: "gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, e le fognature" [...] |
Art. 2. Il quarto comma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dai seguenti: |
Art. 3. I commi 6°, 7° e 8° dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono sostituiti dai seguenti: |
Art. 4. L'art. 6 della legge 18 luglio 1959, n. 555, è sostituito dal seguente: |
Art. 5. Ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione costituiti ai sensi dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni ed [...] |
Art. 6. Dopo il primo comma dell'art. 37 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è aggiunto il seguente: |
Art. 7. A decorrere dalla data della pubblicazione del piano regolatore ai sensi dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dall'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555, i sindaci dei [...] |
Art. 8. La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, con le modalità determinate dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, a concedere un contributo fino al 40 per cento della spesa occorrente per la [...] |
Art. 9. Allo scopo di integrare gli interventi previsti per la realizzazione delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, la Cassa per il Mezzogiorno può essere autorizzata [...] |
Art. 10. Il primo comma dell'art. 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dal seguente: |
Art. 11. L'art. 9 della legge 18 luglio 1959, n. 555, è sostituito dal seguente: |
Art. 12. I commi 2° e 3° dell'art. 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono sostituiti dal seguente: |
Art. 13. Le determinazioni del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio in ordine alle caratteristiche delle iniziative industriali che [...] |
Art. 14. Al primo comma dell'art. 29 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è aggiunto il seguente: |
Art. 15. La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri, può concorrere, con Enti pubblici e privati, alla costituzione di società finanziarie operanti nei territori di cui [...] |
Art. 16. La Cassa per il Mezzogiorno può provvedere, anche in eccedenza alle somme di cui all'art. 17 della legge 10 agosto 1950, n. 646, con l'applicazione delle agevolazioni vigenti in materia, a [...] |
Art. 17. La Cassa per il Mezzogiorno può provvedere a totale suo carico alla costruzione e al completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e degli impianti e reti di fognature, [...] |
Art. 18. Al fine di integrare il piano quindicennale per l'esecuzione di opere straordinarie, dirette in modo specifico al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale, di cui al primo comma [...] |
Art. 19. Il Ministro per la pubblica istruzione fa parte del Comitato dei Ministri di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646. |
Art. 20. In relazione alle nuove attribuzioni conferite dalla presente legge alla Cassa per il Mezzogiorno, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno provvederà a modificare il piano generale degli [...] |
Art. 21. Ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, la determinazione della popolazione residente viene effettuata in [...] |
Art. 22. Per le opere di attrezzatura delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, già ammesse a contributo o la cui esecuzione sia iniziata prima dell'entrata in vigore della presente legge, la [...] |
Art. 23. Il collaudo dei lavori per tutte le opere di competenza della "Cassa" è effettuato da tecnici iscritti nell'elenco dei collaudatori, tenuto dal Ministero dei lavori pubblici. |
§ 63.2.b - Legge 29 settembre 1962, n. 1462. [1]
Norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634 e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno.
(G.U. 19 ottobre 1962, n. 264).
Nel primo comma dell'art. 21 della
"le opere di sistemazione dei terreni nonchè tutte quelle opere d'interesse generale idonee a favorire la localizzazione industriale".
Il quarto comma dell'art. 21 della
"Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della
Su richiesta del Consorzio il prefetto ordina la pubblicazione dell'elenco dei beni da espropriare, predisposto dallo stesso Consorzio, in cui è indicato il prezzo offerto per ciascun bene.
Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione il prefetto ordina il pagamento o il deposito della somma offerta nei termini di cui al comma successivo e pronuncia l'espropriazione.
L'indennità di espropriazione, in caso di accordo fra le parti dev'essere pagata e, in caso di contestazione, dev'essere depositata nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di rilascio o di consegna del bene.
L'espropriante, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio o di consegna e quella del pagamento o del deposito dell'indennità, è tenuto a corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute.
L'indennità di espropriazione sarà determinata ai sensi della
In ogni caso, nella determinazione dell'indennità, non si dovrà tener conto dei miglioramenti e delle spese effettuate dopo la costituzione del Consorzio ai sensi dell'art. 8 della
I commi 6°, 7° e 8° dell'art. 21 della
"Al fine di rimuovere le difficoltà che si frappongono ad un organico processo di industrializzazione, la Cassa per il Mezzogiorno può assumere a proprio carico, graduando l'intervento fino ad un massimo dell'85 per cento, la spesa occorrente per le opere di cui al primo comma del presente articolo, che saranno eseguite dai Consorzi per l'attrezzatura delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, compresi gli oneri afferenti alle relative espropriazioni.
Restano escluse le spese di espropriazione degli immobili da cedere alle imprese industriali.
La "Cassa" può assumere, altresì, a proprio carico, la spesa occorrente per la redazione dei piani regolatori di cui all'art. 8 della
Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il parere del Ministro dell'industria e commercio, determina le modalità per l'assunzione degli oneri di cui ai commi precedenti".
L'art. 6 della
"La Cassa per il Mezzogiorno può concedere ai Consorzi un contributo fino al 50 per cento della spesa per la costruzione di rustici industriali.
La "Cassa" è altresì autorizzata a concedere finanziamenti ai Consorzi per le spese attinenti all'espropriazione dei terreni occorrenti per l'impianto delle industrie e per la costruzione dei rustici industriali.
La "Cassa" è inoltre autorizzata a concedere contributi per la costruzione di case a caratteristiche popolari, destinate all'alloggio dei lavoratori addetti alle industrie situate nelle aree e nei nuclei di industrializzazione.
Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, su proposta della "Cassa", determina i criteri e le modalità per la concessione dei benefici previsti nel presente articolo".
Ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione costituiti ai sensi dell'art. 21 della
Dopo il primo comma dell'art. 37 della
"I benefici di cui al precedente comma si applicano anche al primo trasferimento effettuato a favore dei Consorzi di cui all'art. 21 della
A decorrere dalla data della pubblicazione del piano regolatore ai sensi dell'art. 21 della
Nel caso di Comuni sprovvisti di piano regolatore il comma precedente si applica ai rispettivi programmi di fabbricazione di cui all'art. 34 della
La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, con le modalità determinate dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, a concedere un contributo fino al 40 per cento della spesa occorrente per la costruzione di invasi e per le opere adduttrici di acqua, nei casi in cui ricorrano particolari esigenze di sviluppo industriale.
Allo scopo di integrare gli interventi previsti per la realizzazione delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, la Cassa per il Mezzogiorno può essere autorizzata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno a finanziare la costruzione, il completamento e l'adeguamento delle opere relative ai porti e agli aeroporti, ritenute necessarie per l'attrezzatura delle aree e dei nuclei medesimi nei casi in cui tale intervento sia reso indispensabile dalla particolare situazione della zona, nonchè dalla impossibilità di provvedervi altrimenti.
I progetti di costruzione, di completamento e di adeguamento delle opere di cui al comma precedente sono redatti d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministeri della difesa e della marina mercantile, e, ove si tratti di opere che rientrano nella competenza delle Regioni a statuto speciale, sentita l'amministrazione regionale interessata.
La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a sostenere fino all'ammontare di lire 4 miliardi, l'onere per la costruzione di opere portuali, già iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'area di sviluppo industriale di Taranto, a seguito di appalto commesso dal Ministero dei lavori pubblici. A tale impegno si farà fronte sulla base di stati di avanzamento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione della Cassa stessa.
Il primo comma dell'art. 18 della
"Nei territori di cui all'art. 3 della
L'art. 9 della
"Nell'ambito delle zone ove siasi costituito il Consorzio di cui all'art. 21 della
Il contributo per le opere di cui all'art. 19 della citata
I commi 2° e 3° dell'art. 24 della
"Un contributo da stabilire nella misura, con i limiti e le modalità di cui al comma precedente, può essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno sugli interessi relativi ai finanziamenti di iniziative industriali di qualunque dimensione, effettuati, sia dagli Istituti di cui alla
Le determinazioni del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio in ordine alle caratteristiche delle iniziative industriali che possono fruire del contributo e all'ammontare del medesimo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 24 della
Il Comitato dei Ministri determina preventivamente nell'ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi alle iniziative industriali l'ammontare massimo disponibile per i contributi alle industrie di grandi dimensioni.
Al primo comma dell'art. 29 della
"I materiali da costruzione, le macchine e tutto quanto può occorrere per il primo impianto, nonchè per l'ampliamento o il rammodernamento degli anzidetti stabilimenti, se importati dall'estero, sono esenti, sino alla scadenza del termine indicato nel precedente comma, dal pagamento della imposta di conguaglio di cui alla
La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri, può concorrere, con Enti pubblici e privati, alla costituzione di società finanziarie operanti nei territori di cui all'art. 3 della
La Cassa può essere, altresì, autorizzata, sulla base delle direttive fissate dal piano di coordinamento, a concorrere finanziariamente mediante anticipazioni di capitale all'attuazione degli interventi di cui al comma precedente [4] .
La Cassa per il Mezzogiorno può provvedere, anche in eccedenza alle somme di cui all'art. 17 della
Gli stessi finanziamenti possono essere concessi anche a favore di iniziative dirette alla realizzazione di opere, impianti ed attrezzature complementari che, comunque, concorrano allo sviluppo turistico.
Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno determina, con i criteri e le modalità per la concessione dei benefici di cui ai commi precedenti, l'ammontare massimo disponibile per i finanziamenti delle iniziative alberghiere classificabili in categoria superiore alla seconda.
La Cassa per il Mezzogiorno può provvedere a totale suo carico alla costruzione e al completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e degli impianti e reti di fognature, nonchè all'adeguamento di quelle esistenti, in connessione con le reti di adduzione costruite od adeguate dalla "Cassa" medesima.
In situazioni di particolare depressione, l'intervento della "Cassa" può riguardare anche reti di distribuzione interna degli acquedotti e impianti e reti di fognature, che non siano in connessione con le reti adduttrici costruite dalla "Cassa", o adeguate dalla medesima.
La "Cassa" è altresì autorizzata alla costruzione di navi-cisterna, ove siano ritenute indispensabili per l'approvvigionamento idrico delle isole.
Al fine di integrare il piano quindicennale per l'esecuzione di opere straordinarie, dirette in modo specifico al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale, di cui al primo comma dell'art. 1 della
Le opere da eseguirsi nel settore ospedaliero saranno effettuate secondo programmi elaborati d'intesa con il Ministero della sanità.
Gli interventi previsti nei precedenti commi sono limitati alle situazioni di particolare depressione.
Il Ministro per la pubblica istruzione fa parte del Comitato dei Ministri di cui al primo comma dell'art. 1 della
In relazione alle nuove attribuzioni conferite dalla presente legge alla Cassa per il Mezzogiorno, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno provvederà a modificare il piano generale degli interventi di cui all'art. 1 della
Ai fini della concessione dei benefici previsti dalla
Per le opere di attrezzatura delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, già ammesse a contributo o la cui esecuzione sia iniziata prima dell'entrata in vigore della presente legge, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere ai Consorzi i maggiori benefici di cui al precedente art. 3 della presente legge.
Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 8, 11, 12 e 16 sono concedibili anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge purchè l'inizio non sia anteriore all'8 giugno 1961.
Il collaudo dei lavori per tutte le opere di competenza della "Cassa" è effettuato da tecnici iscritti nell'elenco dei collaudatori, tenuto dal Ministero dei lavori pubblici.
[1] Abrogata dall'art. 1 del
[2] Capoverso modificato dall'art. 6 della
[3] Capoverso aggiunto dall'art. 31 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 12 della