§ 61.3.b - D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 26.
Disposizioni integrative al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:61. Marchi e brevetti
Capitolo:61.3 modelli e disegni industriali
Data:02/02/2002
Numero:26


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, è sostituito dal seguente


§ 61.3.b - D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 26. [1]

Disposizioni integrative al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli

(G.U. 9 marzo 2002, n. 58)

 

     Art. 1.

     1. L'articolo 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, è sostituito dal seguente:

     "Art. 19. - 1. L'articolo 12 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

     "Art. 12. - 1. La tassa di concessione per i brevetti per modelli di utilità può essere pagata in un'unica rata o in due rate quinquennali.

     2. Gli importi delle tasse di concessione quinquennale, della tassa di prima proroga e della tassa delle proroghe successive relative alla registrazione di disegni o modelli sono corrispondenti, rispettivamente, alla prima, seconda e terza rata quinquennale previste dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, Titolo IV, articolo 10, numero 2, lettere c) ed f).

     3. La tassa di concessione e di proroga per i disegni tessili può essere pagata in rate annuali.

     4. Alle anzidette tasse e rate di concessione si applicano gli articoli 46 e seguenti, e connesse disposizioni, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardanti le tasse annuali di mantenimento in vigore dei brevetti per invenzioni industriali.”.”.


[1] Abrogato dall’art. 246 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.