| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 61. Marchi e brevetti | 
| Capitolo: | 61.3 modelli e disegni industriali | 
| Data: | 02/02/2002 | 
| Numero: | 26 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. L'articolo 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, è sostituito dal seguente | 
§ 61.3.b - D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 26. [1]
Disposizioni integrative al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli
(G.U. 9 marzo 2002, n. 58)
     1. L'articolo 19 del 
     "Art. 19. - 1. L'articolo 12 del 
"Art. 12. - 1. La tassa di concessione per i brevetti per modelli di utilità può essere pagata in un'unica rata o in due rate quinquennali.
     2. Gli importi delle tasse di concessione quinquennale, della tassa di prima proroga e della tassa delle proroghe successive relative alla registrazione di disegni o modelli sono corrispondenti, rispettivamente, alla prima, seconda e terza rata quinquennale previste dalla tariffa allegata al 
3. La tassa di concessione e di proroga per i disegni tessili può essere pagata in rate annuali.
     4. Alle anzidette tasse e rate di concessione si applicano gli articoli 46 e seguenti, e connesse disposizioni, del 
[1] Abrogato dall’art. 246 del