Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 61. Marchi e brevetti |
Capitolo: | 61.3 modelli e disegni industriali |
Data: | 22/05/1974 |
Numero: | 348 |
Sommario |
Art. 1. Costituzione di una Unione particolare; adozione di una classificazione internazionale. |
Art. 2. Applicazione e portata giuridica della classificazione internazionale. |
Art. 3. Comitato di esperti. |
Art. 4. Notificazione e pubblicazione della classificazione e delle sue modificazioni e aggiunte. |
Art. 5. Assemblea dell'Unione. |
Art. 6. Ufficio internazionale. |
Art. 7. Finanze. |
Art. 8. Modificazione degli articoli da 5 a 8. |
Art. 9. Ratifica, adesione; entrata in vigore. |
Art. 10. Valore e durata dell'accordo. |
Art. 11. Revisione degli articoli da 1 a 4 e da 9 a 15. |
Art. 12. Denuncia. |
Art. 13. Territori. |
Art. 14. Firma, lingue, notificazioni. |
Art. 15. Disposizione transitoria. |
§ 61.3.4 - L. 22 maggio 1974, n. 348.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, firmato a Locarno l'8 ottobre 1968.
(G.U. 19 agosto 1974, n. 216).
Articolo 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, firmato a Locarno l'8 ottobre 1968.
Articolo 2.
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'Art. precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'art. 9 dell'accordo stesso.
Articolo 3.
All'onere annuo di lire 2 milioni, derivante dalla partecipazione dell'Italia all'accordo di Locarno, si provvede, per l'anno finanziario 1974, mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
ACCORDO DI LOCARNO
ISTITUTIVO DI UNA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE
PER I DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI (dell'8 ottobre 1968) [1]
Art. 1. Costituzione di una Unione particolare; adozione di una classificazione internazionale.
1) I Paesi ai quali si applica il presente accordo sono costituiti in Unione particolare.
2) Essi adottano, per classificare disegni e modelli industriali, una identica classificazione (denominata in seguito "classificazione internazionale").
3) La classificazione internazionale comprende:
i) una lista delle classi e sottoclassi;
ii) un elenco alfabetico dei prodotti incorporanti disegni e modelli, con l'indicazione delle classi e sottoclassi alle quali essi sono assegnati;
ii) note esplicative.
4) La lista delle classi e sottoclassi è quella annessa al presente accordo, con riserva delle modificazioni e aggiunte che il Comitato di esperti istituito dall'Art. 3 (denominato in seguito "Comitato di esperti") potrebbe introdurvi.
5) L'elenco alfabetico dei prodotti e le note esplicative saranno adottati dal Comitato di esperti secondo la procedura stabilita dall'Art. 3.
6) La classificazione internazionale potrà essere modificata o completata dal Comitato di esperti secondo la procedura stabilita dall'Art. 3.
7) a) La classificazione internazionale è redatta nelle lingue inglese e francese.
b) Testi ufficiali della classificazione internazionale saranno stabiliti, previa consultazione dei Governi interessati, in altre lingue su decisione dell'Assemblea contemplata dall'Art. 5, a cura dell'Ufficio internazionale della proprietà intellettuale (denominato in seguito l'Ufficio internazionale"), contemplato nella convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (denominata in seguito "Organizzazione").
Art. 2. Applicazione e portata giuridica della classificazione internazionale.
1) Riservati gli obblighi imposti dal presente accordo, la classificazione internazionale ha di per sé carattere esclusivamente amministrativo. Tuttavia, ciascun Paese può attribuirle la portata giuridica che ritiene conveniente. In particolare, la classificazione internazionale non vincola i Paesi dell'Unione particolare quanto alla natura e ai limiti della protezione del disegno o modello in questi Paesi.
2) Ciascun Paese dell'Unione particolare si riserva la facoltà di applicare la classificazione internazionale a titolo di sistema principale o di sistema ausiliario.
3) Le amministrazioni dei Paesi dell'Unione faranno figurare nei titoli ufficiali dei depositi o delle registrazioni dei disegni o modelli e nelle relative pubblicazioni ufficiali, qualora queste vengano effettuate, i numeri delle classi e sottoclassi della classificazione internazionale alle quali appartengono i prodotti incorporanti disegni o modelli:
4) Nella scelta delle denominazioni da includere nell'elenco alfabetico dei prodotti, il Comitato di esperti eviterà, per quanto possibile, di usare denominazioni per le quali esistessero diritti esclusivi. Tuttavia, l'inclusione si una qualsiasi denominazione nell'elenco alfabetico non potrà essere interpretata quale espressione dell'opinione del Comitato di esperti circa l'esistenza o meno di diritti esclusivi.
Art. 3. Comitato di esperti.
1) È istituito, presso l'Ufficio internazionale, un Comitato di esperti incaricato di svolgere i compiti contemplati nell'Art. 1.4), 1.5) e 1.6). Ciascun Paese dell'Unione particolare è rappresentato nel Comitato di esperti, il quale si organizza mediante un regolamento interno adottato con la maggioranza semplice dei Paesi rappresentati.
2) Il Comitato di esperti adotta, con la maggioranza semplice dei Paesi dell'Unione particolare, l'elenco alfabetico e le note esplicative.
3) Proposte di modificazioni o di aggiunte da apportare alla classificazione internazionale posi sono essere fatte dall'amministrazione di ciascun Paese dell'Unione particolare o dall'Ufficio internazionale. Le amministrazioni comunicano ogni loro proposta all'Ufficio internazionale. Quest'ultimo trasmette le sue proposte e quelle delle amministrazioni ai membri del Comitato di esperti almeno due mesi prima che questo si riunisca per esaminarle.
4) Le decisioni del Comitato di esperti, relative alle modificazioni e aggiunte da apportare alla classificazione internazionale sono prese con la maggioranza semplice dei Paesi dell'Unione particolare. Tuttavia, se esse implicano la creazione d'una nuova classe o il trasferimento di prodotti da una classe a un'altra la decisione deve essere unanime.
5) Gli esperti hanno la facoltà di votare per corrispondenza.
6) Qualora un Paese non abbia designato un esperto per rappresentarlo ad una sessione del Comitato di esperti oppure l'esperto designato non abbia espresso il suo voto seduta stante o entro un termine stabilito dal regolamento interno del Comitato si riterrà che il Paese in questione ha accettato la decisione del Comitato.
Art. 4. Notificazione e pubblicazione della classificazione e delle sue modificazioni e aggiunte.
1) L'elenco alfabetico dei prodotti e le note esplicative adottate dal Comitato di esperti nonché qualsiasi modificazione o aggiunta alla classificazione internazionale decisa dal Comitato stesso sono notificate alle amministrazioni dei Paesi dell'Unione particolare a cura dell'Ufficio internazionale. Le decisioni del Comitato di esperti entreranno in vigore alla ricezione della notificazione. Tuttavia, se esse implicano la creazione di una nuova classe o il trasferimento di prodotti da una classe a un'altra, esse entrano in vigore entro sei mesi dalla data d'invio della notificazione.
2) L'Ufficio internazionale, nella sua qualità di depositario della classificazione internazionale, vi inserisce le modificazioni e aggiunte entrate in vigore. Queste modificazioni e aggiunte formeranno oggetto di avvisi pubblicati nei periodici che l'Assemblea designerà.
Art. 5. Assemblea dell'Unione.
1) a) L'Unione particolare ha un'Assemblea composta dei Paesi dell'Unione particolare.
b) Il Governo di ogni Paese dell'Unione particolare è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata.
2) a) Riservate le disposizioni dell'Art. 3, l'Assemblea:
i) tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione particolare e l'applicazione del presente accordo;
ii) impartisce all'Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione;
iii) esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale dell'Organizzazione (denominato in seguito: "Direttore generale") relative all'Unione particolare e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza dell'Unione particolare;
iv) stabilisce il programma, adotta il bilancio triennale dell'Unione particolare e ne approva i conti di chiusura:
v) adotta il regolamento finanziario dell'Unione particolare;
vi) decide che vengano stabiliti testi ufficiali della classificazione internazionale in lingue diverse dall'inglese e dal francese;
vii) istituisce, oltre il Comitato di esperti indicato nell'Art. 3, gli altri comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell'Unione particolare;
viii) decide quali Paesi non membri dell'Unione particolare, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle riunioni come osservatori;
ix) adotta le modificazioni da apportare agli articoli da 5 a 8;
x) intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione particolare;
xi) svolge qualsiasi altro compito che il presente accordo comporta.
b) L'Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dalla Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.
3) a) Ciascun membro dell'Assemblea dispone di un voto.
b) La metà dei Paesi membri dell'Assemblea costituisce il quorum.
c) Nonostante le disposizioni del comma b), qualora il numero dei Paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o superiore a un terzo dei Paesi membri dell'Assemblea, questa può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell'Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni che seguono. L'Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai Paesi membri dell'Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei Paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei Paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purché nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria.
d) Riservate le disposizioni dell'Art. 8.2), l'Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
e) L'astensione non è considerata voto.
f) Un delegato può rappresentare un solo Paese e votare soltanto a nome di esso.
4) a) L'Assemblea si riunisce una volta ogni tre anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione.
b) L'Assemblea è convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta di un quarto dei Paesi membri dell'Assemblea.
c) L'ordine del giorno di ogni sessione è predisposto dal Direttore generale.
5) L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.
Art. 6. Ufficio internazionale.
1) a) I compiti amministrativi spettanti all'Unione particolare sono svolti dall'Ufficio internazionale.
b) In particolare, l'Ufficio internazionale prepara le riunioni e assume la segreteria dell'Assemblea, del Comitato di esperti e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro che l'Assemblea o il Comitato di esperti avessero istituito.
c) Il Direttore generale è il più alto funzionario dell'Unione particolare e la rappresenta.
2) Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Comitato di esperti e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro, che l'Assemblea o il Comitato di esperti avessero istituito. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d'ufficio, segretario di questi organi.
3) a) L'Ufficio internazionale prepara, in base alle direttive dell'Assemblea, le conferenze di revisione delle disposizioni dell'accordo, eccettuate quelle degli articoli da 5 a 8.
b) L'Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione.
c) Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze.
4) L'Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.
Art. 7. Finanze.
1) a) L'Unione particolare ha un bilancio preventivo.
b) Il bilancio preventivo dell'Unione particolare comprende gli introiti e le spese proprie dell'Unione particolare, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se è il caso, la somma messa a disposizione del bilancio della Conferenza dell'Organizzazione.
c) Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all'Unione particolare bensì anche a un'altra o ad altre Unioni amministrate dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione particolare a tali spese comuni è proporzionale all'interesse che le medesime presentano per essa.
2) Il bilancio dell'Unione particolare è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall'Organizzazione.
3) Il bilancio dell'Unione particolare è finanziato dalle seguenti risorse:
i) i contributi dei Paesi dell'Unione particolare;
ii) le tasse e le somme riscosse per i servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare;
iii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell'Ufficio internazionale, concernenti l'Unione particolare, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;
iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni;
v) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi.
4) a) Per determinare la quota contributiva secondo l'alinea 3) i), i Paesi dell'Unione particolare sono assegnati alla classe cui appartengono secondo l'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e pagano contributi annui in rapporto al numero di unità stabilito per tale classe in quell'Unione.
b) Il rapporto tra l'ammontare del contributo annuo di ciascuno dei Paesi dell'Unione particolare e il totale dei contributi annui al bilancio dell'Unione particolare pagati da questi Paesi è uguale al rapporto tra il numero di unità della classe in cui il Paese è posto e il numero totale di unità dell'insieme dei Paesi.
c) I contributi sono esigibili al 1° gennaio di ogni anno.
d) Un Paese in mora nel pagamento dei contributi non può esercitare il suo diritto di voto in nessuno degli organi dell'Unione particolare, se l'ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale Paese può essere autorizzato a conservare l'esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finché questo ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.
e) Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all'inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente va ripreso secondo le modalità del regolamento finanziario.
5) L'ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all'Assemblea.
6) a) L'Unione particolare possiede un fondo di cassa costituito mediante un pagamento unico effettuato da ciascun Paese dell'Unione particolare. Se il fondo diviene insufficiente, l'Assemblea ne decide l'aumento.
b) L'ammontare del pagamento iniziale di ciascun Paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento è proporzionale al contributo del Paese per l'anno in cui il fondo di cassa è costituito o l'aumento è deciso.
c) La proporzione e le modalità di pagamento sono stabilite dall'Assemblea, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.
7) a) L'accordo di sede concluso con il Paese sul cui territorio l'Organizzazione è stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Paese conceda delle anticipazioni. L'ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Paese e l'Organizzazione.
b) Il Paese contemplato nel comma a) e l'Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l'impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell'anno in cui è stata notificata.
8) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Paesi dell'Unione particolare oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall'Assemblea.
Art. 8. Modificazione degli articoli da 5 a 8.
1) Proposte di modificazione degli articoli 5, 6 e 7 e del presente Art. possono essere presentate da ciascun Paese dell'Unione particolare o dal Direttore generale. Questi comunica le proposte ai Paesi dell'Unione particolare almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame dell'Assemblea.
2) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 va adottata dall'Assemblea. La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell'Art. 5 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.
3) Ogni modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d'accettazione, effettuate conformemente alle rispettive regole costituzionali, da parte di tre quarti dei Paesi che erano membri dell'Unione particolare al momento in cui la modificazione è stata adottata. Una modificazione degli articoli accettata in tal modo vincola tutti i Paesi che sono membri dell'Unione nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengano membri più tardi; tuttavia, una modificazione che accresca gli obblighi finanziari dei Paesi dell'Unione particolare vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.
Art. 9. Ratifica, adesione; entrata in vigore.
1) Qualsiasi Paese partecipe della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale può ratificare il presente accordo, se lo ha firmato, oppure aderirvi.
2) Gli strumenti di ratifica e di adesione vanno depositati presso il Direttore generale.
3) a) Nei riguardi dei primi cinque Paesi che hanno depositato strumenti di ratifica o di adesione, il presente accordo entra in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o d'adesione.
b) Nei riguardi di qualsiasi altro Paese, il presente accordo entra in vigore tre mesi dopo la data della notificazione, da parte del Direttore generale, della ratifica o dell'adesione, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di ratifica o d'adesione. In quest'ultimo caso, il presente accordo entra in vigore, nei riguardi di detto Paese, alla data così indicata.
4) La ratifica o l'adesione implica, di pieno diritto, l'accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici riconosciuti nel presente accordo.
Art. 10. Valore e durata dell'accordo.
Il presente accordo ha lo stesso valore e la stessa durata della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.
Art. 11. Revisione degli articoli da 1 a 4 e da 9 a 15.
1) Gli articoli da 1 a 4 e da 9 a 15 del presente accordo potranno essere riveduti allo scopo di introdurvi i miglioramenti auspicati.
2) Ogni revisione sarà oggetto d'una conferenza dei delegati dei Paesi dell'Unione particolare.
Art. 12. Denuncia.
1) Ciascun Paese potrà denunciare il presente accordo mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. Tale denuncia avrà effetto solo nei riguardi del Paese che l'avrà fatta, l'accordo rimanendo in vigore ed esecutivo per gli altri Paesi dell'Unione particolare.
2) La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avrà ricevuto la notificazione.
3) La facoltà di denuncia prevista dal presente Art. non potrà essere esercitata prima che sia trascorso un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui il Paese è divenuto membro dell'Unione particolare.
Art. 13. Territori.
Sono applicabili al presente accordo le disposizioni dell'Art. 24 della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.
Art. 14. Firma, lingue, notificazioni.
1) a) Il presente accordo è firmato in un solo esemplare nelle lingue inglese e francese, i due testi facendo egualmente fede; esso è depositato presso il Governo della Svizzera.
b) Il presente accordo rimane aperto alla firma, a Berna, fino al 30 giugno 1969.
2) Il Direttore generale cura la preparazione dei testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle altre lingue che l'Assemblea potrà indicare.
3) Il Direttore generale trasmette due copie, certificate conformi dal Governo della Svizzera, del testo firmato del presente accordo ai Governi che l'hanno firmato e al Governo di qualsiasi altro Paese che ne faccia domanda.
4) Il Direttore generale fa registrare il presente accordo presso la segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
5) Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare la data d'entrata in vigore dell'accordo, le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d'adesione, le accettazioni di modificazioni del presente accordo e le date in cui queste modificazioni entrano in vigore, nonché le notificazioni di denuncia.
Art. 15. Disposizione transitoria.
Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente agli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale (BIRPI) o al loro Direttore.
ALLEGATO
Lista delle classi e delle sottoclassi della classificazione internazionale.
Classe 1. Prodotti alimentari, compresi i dietetici
01) Panetteria, biscotti, pasticceria, paste alimentari
02) Cioccolato, confetteria, gelati
03) Formaggi, burro e altri prodotti lattieri e succedanei
04) Prodotti di salumeria e di macelleria
05) Prodotti alimentari per animali
99) Varie
Classe 2. Articoli di abbigliamento, comprese le calzature
01) Indumenti
02) Indumenti intimi, biancheria personale, busti, reggiseno
03) Cappelli
04) Calzature (compresi stivali, scarpe e pantofole)
05) Calze, calzini e simili
06) Cravatte, sciarpe e fazzoletti da collo
07) Guanti
08) Articoli di merceria
99) Varie
Classe 3. Articoli da viaggio e oggetti personali, non compresi in altre classi
01) Bauli, valigie e cartelle
02) Borsette, portafogli, portamonete, astucci
03) Ombrelli, bastoni
04) Ventagli
99) Varie
Classe 4. Spazzolame
01) Spazzole per pulizie e scope
02) Spazzole per toletta e per indumenti
03) Spazzole per l'industria
04) Pennelli
99) Varie
Classe 5. Articoli tessili non confezionati, materiali artificiali o naturali in foglie e pelli
01) Filati
02) Stoffe (tessute, lavorate a maglia od ottenute con altri procedimenti di fabbricazione)
03) Materiali artificiali o maturali in fogli
04) Feltro
05) Materiali da rivestimento in fogli (carte da parati, linoleum, ecc.)
06) Merletti
07) Ricami
08) Nastri, galloni e altri articoli di passamaneria
09) Pelli, cuoi e simili
99) Varie
Classe 6. Arredamento
01) Mobili
02) Materassi e cuscini
03) Tende (pronte per l'uso)
04) Tappeti
05) Zerbini e tappetini
06) Specchi e cornici
07) Grucce per indumenti
08) Coperte
09) Biancheria da casa e da tavola
99) Varie
Classe 7. Articoli di uso domestico non compresi nelle altre classi
01) Stoviglie e articoli di vetro
02) Utensili e recipienti per la cucina
03) Coltelli, forchette, cucchiai
04) Cucine, tostapane, ecc.
05) Apparecchi per tritare, per macinare e per mescolare
06) Ferri da stiro, utensili per lavare, asciugare e pulire
99) Varie
Classe 8. Utensili e ferramenta
01) Utensili e strumenti per l'agricoltura, la silvicoltura e l'orticoltura
02) Altri utensili e strumenti
03) Serrature e guarnizioni in ferro
04) Chiodi, viti, dadi, bulloni e simili
99) Varie
Classe 9. Imballaggi e recipienti
01) Bottiglie, flaconi, damigiane e vasi
02) Mezzi di chiusura per imballaggi in genere
03) Bidoni e fusti
04) Scatole, casse
05) Corbe e panieri
06) Sacchi, buste, tubi e capsule
07) Scatole per conserve
08) Corde e materiali per cerchiature
99) Varie
Classe 10. Orologeria e strumenti di misura
01) Orologi per interno di appartamenti e a pendolo
02) Orologi da tasca, da polso e simili
03) Sveglie
04) Altri tipi di orologi
05) Ogni altro tipo di strumento per la misurazione del tempo
06) Quadranti, lancette ed ogni altra parte costituiva di orologi od altri strumenti per la misurazione del tempo
07) Strumenti geodetici, nautici, acustici, meteorologici
08) Strumenti per la misurazione delle grandezze fisiche, come la lunghezza, la pressione, ecc.
09) Strumenti per misurare le temperature
10) Strumenti per misurare le grandezze elettriche (voltometri, ecc.)
11) Strumenti di prova
99) Varie
Classe 11. Oggetti per uso ornamentale
01) Bigiotteria e gioielleria
02) Ninnoli, ornamenti per la tavola, per piani di caminetti e per pareti, compresi i vasi da fiori
03) Medaglie e insegne
04) Fiori, piante e frutta artificiali
05) Decorazione per feste
99) Varie
Classe 12. Veicoli
01) Veicoli a trazione animale
02) Carri, carrimatti e carriole, trainati a mano
03) Locomotive e vagoni per ferrovie e tutti gli altri veicoli su rotaie
04) Teleferiche e seggiovie
05) Apparecchi di sollevamento
06) Navi e battelli
07) Aeroplani e veicoli spaziali
08) Automobili e autobus
09) Autocarri e trattori
10) Rimorchi e altri tipi di veicoli trainati
11) Motociclette e cicli
12) Carrozzelle per bambini e per invalidi
13) Veicoli speciali
14) Pneumatici, camere d'aria ed altre attrezzature e accessori per automobili non compresi in altre classi
99) Varie
Classe 13. Apparecchi di produzione, distribuzione e trasformazione dell'energia elettrica
01) Generatori e motori
02) Trasformatori, raddrizzatori, pile e accumulatori
03) Materiali per la distribuzione e il comando dell'energia elettrica (conduttori, interruttori, quadri di manovra, ecc.)
99) Varie
Classe 14. Apparecchi elettrici ed elettronici
01) Apparecchi di registrazione e di riproduzione di suoni od immagini
02) Apparecchi di registrazione, di riproduzione e di elaborazione di dati
03) Apparecchi di telecomunicazione (telegrafo, telefono, telescriventi, televisori, radio)
04) Amplificatori
99) Varie
Classe 15. Macchine industriali e di uso domestico
01) Motori non elettrici
02) Pompe e compressori
03) Macchine agricole
04) Macchine per l'edilizia
05) Macchine per l'industria non menzionate altrove
06) Macchine industriali per il lavaggio e la pulizia
07) Macchine di uso domestico per il lavaggio e la pulizia
08) Macchine tessili industriali per cucire, lavorare a maglia e ricamare
09) Macchine tessili per cucire, lavorare a maglia e ricamare, di uso domestico
10) Macchine frigorifere industriali
11) Macchine frigorifere di uso domestico
12) Macchine per la preparazione di prodotti alimentari
99) Varie
Classe 16. Fotografia, cinematografia ed ottica
01) Apparecchi fotografici
02) Apparecchi cinematografici
03) Apparecchi di proiezione (proiezioni fisse)
04) Apparecchi di proiezione (films)
05) Apparecchi per fotocopie ed ingrandimenti
06) Apparecchi di sviluppo
01) Accessori vari
08) Elementi e apparecchi ottici, come gli occhiali, microscopi, ecc.
99) Varie
Classe 17. Strumenti musicali
01) Strumenti a tastiera (compresi organi elettronici ed altri)
02) Strumenti a mantice (comprese le fisarmoniche a tastiera)
03) Strumenti a corda
04) Strumenti a percussione
05) Strumenti meccanici
99) Varie
Classe 18. Stampa e macchine per ufficio
01) Macchine da scrivere e da calcolo, eccettuate le macchine elettroniche
02) Macchine tipografiche
03) Macchine per la stampa attuata con procedimenti differenti dalla tipografia (escluse le macchine per fotocopie)
04) Caratteri e segni tipografici
05) Taglierine
99) Varie
Classe 19. Articoli di cartoleria e cancelleria, materiale artistico e didattico
01) Carta per scrivere e buste
02) Articoli di cancelleria
03) Calendari
04) Rilegature
05) Cartoline illustrate e altri stampati
06) Materiale e strumenti per scrivere a mano
07) Materiali e strumenti per dipingere, esclusi i pennelli, per scolpire, per incidere e per altre tecniche artistiche
08) Materiale per insegnamento
99) Varie
Classe 20. Attrezzature di vendita e pubblicitarie
01) Distributori automatici
02) Materiali per esposizione e vendita
03) Cartelloni e dispositivi pubblicitari
99) Varie
Classe 21. Giochi, giocattoli e articoli sportivi
01) Giochi
02) Giocattoli
03) Apparecchi e articoli per ginnastica e sport
04) articoli per svaghi e passatempi
05) Tende
99) Varie
Classe 22. Armi ed articoli per la caccia, la pesca e la distruzione di animali nocivi
01) Armi bianche
02) Armi e proiettili
03) Munizioni, razzi e proiettili
04) Articoli per la caccia (escluse le armi)
05) Canne da pesca
06) Mulinelli
07) Armi
08) Altri articoli per la pesca
09) Trappole e articoli per la distruzione di animali nocivi
99) Varie
Classe 23. Installazioni sanitarie, di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento d'aria
01) Apparecchi per la distribuzione di liquidi e di gas (comprese la rubinetteria e le tubazioni)
02) Apparecchi sanitari (vasche da bagno, docce, lavatoi, W. C., blocchi sanitari, ecc.)
03) Impianti di riscaldamento
04) Ventilazione e condizionamento dell'aria
05) Combustibili solidi
99) Varie
Classe 24. Medicina e laboratori
01) Materiale per il trasporto degli ammalati e per l'ospedalizzazione
02) Apparecchi e installazioni varie per ospedali (per la diagnostica, le analisi, le operazioni, i trattamenti, il controllo degli occhi e simili)
03) Strumenti medici, chirurgici e dentari
04) Protesi
05) Articoli per medicazioni, fasciature e cure mediche
99) Varie
Classe 25. Fabbricati ed elementi di costruzione
01) Materiali ed elementi di costruzione di edifici come mattoni, travi, tegole (di ardesia, ecc.), pannelli, ecc.
02) Finestre, porte, avvolgibili, ecc.
03) Profilati
04) Case, autorimesse e costruzioni d'ogni altro tipo
05) Elementi per costruzioni civili
99) Varie
Classe 26. Apparecchi di illuminazione
01) Sorgenti luminose, comprese quelle elettriche, come lampade ad incandescenza, tubi luminosi e simili
02) Lampade, lampadari a stelo, lampadari murali e da soffitto
03) Apparecchi d'illuminazione pubblica (lampade esterne, illuminazione di scena, proiettori d'illuminazione)
04) Torce, lampade e lanterne portatili
05) Candele, bugie e candelieri
06) Paralumi
99) Varie
Classe 27. Tabacchi e articoli per fumatori
01) Tabacchi, sigari e sigarette
02) Pipe, bocchini per sigari e bocchini per sigarette
03) Portacenere
04) Fiammiferi
05) Accendi sigari
06) Portasigari, portasigarette, tabacchiere e simili
99) Varie
Classe 28. Prodotti e articoli farmaceutici e da cosmesi, articoli e attrezzature da toilette
01) Prodotti e articoli farmaceutici
02) Prodotti e articoli da cosmesi
03) Articoli da toilette e attrezzatura per cure di bellezza
99) Varie
Classe 29. Dispositivi e equipaggiamenti per il salvataggio e la protezione dell'uomo
01) Dispositivi ed equipaggiamento contro il fuoco
02) Dispositivi ed equipaggiamenti per il salvataggio subacqueo e in superficie
03) Dispositivi ed equipaggiamento per il salvataggio in montagna
99) Dispositivi ed equipaggiamenti contro altri pericoli (strade, miniere, industrie, ecc.)
Classe 30. Cure e mantenimento degli animali
01) Ricoveri e recinti
02) Mangiatoie e abbeveratoi
03) Selleria
04) Dispositivi e attrezzature per il salvataggio degli animali
99) Altri articoli
Classe 31. Miscellanea
Tutti i prodotti non compresi nelle classi precedenti
Risoluzione. Adottata dalla Conferenza di Locarno il 7 ottobre 1968
1) È istituito presso l'Ufficio internazionale un Comitato provvisorio di esperti. Questo Comitato comprende un rappresentante di ciascun Paese firmatario dell' disegni e modelli industriali.
2) Il Comitato provvisorio è incaricato di sottoporre all'Ufficio internazionale progetti l'elenco alfabetico dei prodotti e le note esplicative menzionate nell'Art. 1.5) dell'accordo. Esso riesaminerà inoltre la lista delle classi e sottoclassi annessa all'accordo e sottoporrà all'Ufficio internazionale, ove sia il caso, progetti di modificazioni e di aggiunte da apportare a tale lista.
3) L'Ufficio internazionale è invitato a preparare i lavori del Comitato provvisorio e a convocarlo al più presto.
4) Appena l'accordo sarà entrato in vigore, il Comitato di esperti previsto nell'Art. 3 prenderà una decisione in merito ai progetti elencati nel precedente alinea 2).
5) Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del Comitato provvisorio sono a carico dei Paesi che essi rappresentano.
[1] Traduzione non ufficiale.