§ 61.2.9 - L. 27 aprile 1982, n. 243.
Ratifica ed esecuzione dell'atto recante revisione dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967, sulla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:61. Marchi e brevetti
Capitolo:61.2 marchi registrati e di qualità
Data:27/04/1982
Numero:243


Sommario
Art. 1.  - Costituzione di una Unione particolare; adozione di una classificazione internazionale; definizione e lingue della classificazione.
Art. 2.  - Portata giuridica e applicazione della classificazione.
Art. 3.  - Comitato di esperti.
Art. 4.  - Notifica, entrata in vigore e pubblicazione delle modifiche.
Art. 5.  - Assemblea dell'Unione particolare.
Art. 6.  - Ufficio internazionale.
Art. 7.  – Finanze.
Art. 8.  - Modifica degli articoli 5, 6, 7 e 8.
Art. 9.  - Ratifica e adesione; entrata in vigore.
Art. 10.  - Durata.
Art. 11.  - Revisione.
Art. 12.  - Denuncia.
Art. 13.  - Rinvio all'Art. 24 della Convenzione di Parigi.
Art. 14.  - Firma; lingue; funzioni di depositario; notifiche.


§ 61.2.9 - L. 27 aprile 1982, n. 243.

Ratifica ed esecuzione dell'atto recante revisione dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, firmato a Ginevra il 13 maggio 1977.

(G.U. 13 maggio 1982, n. 130, S.O.).

 

     Articolo 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'atto recante revisione dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, firmato a Ginevra il 13 maggio 1977.

 

     Articolo 2.

     Piena ed intera esecuzione è data all'atto internazionale di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 9 dell'atto stesso.

 

 

ACCORDO DI NIZZA

SULLA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE

DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI AI FINI DELLA REGISTRAZIONE

DEI MARCHI, DEL 15 GIUGNO 1957, MODIFICATO A STOCCOLMA

IL 14 LUGLIO 1967 E A GINEVRA IL 13 MAGGIO 1977 [1]

 

 

Art. 1. - Costituzione di una Unione particolare; adozione di una classificazione internazionale; definizione e lingue della classificazione.

     1) I Paesi ai quali si applica il presente Accordo si costituiscono in Unione particolare e adottano una classificazione comune dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (qui di seguito denominata "classificazione").

     2) La classificazione comprende:

     i) un elenco delle classi, corredate, ove occorra, di note esplicative;

     ii) un elenco alfabetico dei prodotti e dei servizi (qui di seguito denominato "elenco alfabetico"), con l'indicazione della classe in cui ogni prodotto o servizio è catalogato.

     3) La classificazione è costituita:

     i) dalla classificazione pubblicata nel 1971 dall'Ufficio internazionale della proprietà intellettuale (qui di seguito denominato "Ufficio internazionale") indicato nella Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, restando inteso, tuttavia, che le note esplicative dell'elenco delle categorie che figurano in tale pubblicazione saranno considerate provvisorie e a titolo di raccomandazioni fino a quando non saranno state elaborate note esplicative dell'elenco delle classi dal Comitato di esperti di cui all'Art. 3;

     ii) dalle modifiche e dalle integrazioni entrate in vigore in conformità dell'Art. 4.1) dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 e dell'Atto di Stoccolma dei 14 luglio 1967 di tale Accordo, prima dell'entrata in vigore del presente Atto;

     iii) dalle modifiche successivamente apportate in virtù dell'Art. 3 del presente Atto e che entrano in vigore in conformità dell'Art. 4.1) del presente Atto.

     4) La classificazione è redatta nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti egualmente fede.

     5)

     a) La classificazione di cui al comma 3) i) nonché le modifiche e le integrazioni di cui al comma 3) ii), entrate in vigore anteriormente alla data in cui è stato aperto alla firma il presente Atto, sono contenute in un esemplare autentico, in lingua francese, depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (qui di seguito denominati rispettivamente "Direttore generale" e "Organizzazione"). Anche le modifiche e le integrazioni di cui al comma 3) ii), che entrano in vigore dopo la data di apertura alla firma del presente Atto vengono depositate in un esemplare autentico, in lingua francese, presso il Direttore generale.

     b) La versione inglese dei testi di cui alla lettera a) viene redatta dal Comitato di esperti indicato all'Art. 3 subito dopo l'entrata in vigore del presente Atto. Il suo esemplare autentico viene depositato presso il Direttore generale.

     c) Le modifiche di cui al comma 3) iii) vengono depositate in un esemplare autentico, nelle lingue francese e inglese, presso il Direttore generale.

     6) Il Direttore generale, dopo essersi consultato con i Governi interessati, sia sulla base di una traduzione proposta da tali Governi, sia ricorrendo a qualsiasi altro mezzo che non incida finanziariamente sul bilancio dell'Unione particolare né dell'Organizzazione, redigerà testi ufficiali di classificazione nelle lingue tedesca, araba, spagnola, italiana, portoghese, russa e in quelle altre lingue che l'Assemblea di cui all'Art. 5 può designare.

     7) L'elenco alfabetico, in relazione ad ogni indicazione di prodotto o di servizio, indica un numero d'ordine proprio della lingua in cui è redatto l'elenco stesso con:

     i) il numero d'ordine attribuito alla medesima indicazione nell'elenco alfabetico redatto in lingua francese e viceversa, se si tratta dell'elenco redatto in lingua inglese;

     ii) il numero d'ordine attribuito alla medesima indicazione nell'elenco alfabetico redatto in lingua francese o in quello in lingua inglese, se si tratta dell'elenco stabilito conformemente al comma 6).

 

     Art. 2. - Portata giuridica e applicazione della classificazione.

     1) Con riserva degli obblighi imposti dal presente Accordo, la portata della classificazione è quella ad essa attribuita da ogni Paese dell'Unione particolare. Segnatamente, la classificazione non vincola i Paesi dell'Unione particolare né in relazione alla estensione della protezione del marchio, né in relazione al riconoscimento dei marchi di servizio.

     2) Ognuno dei Paesi dell'Unione particolare si riserva la facoltà di applicare la classificazione a titolo di sistema principale o di sistema ausiliario.

     3) Le Amministrazioni competenti dei Paesi dell'Unione particolare faranno figurare nei titoli e nelle pubblicazioni ufficiali di registrazione dei marchi i numeri delle categorie di classificazione cui appartengono i prodotti e i servizi per i quali il marchio è registrato.

     4) Il fatto che una denominazione figuri nell'elenco alfabetico non pregiudica in nulla gli eventuali diritti esistenti su tale denominazione.

 

     Art. 3. - Comitato di esperti.

     1) E' istituito un Comitato di esperti in cui è rappresentato ciascuno dei Paesi dell'Unione particolare.

     2)

     a) Il Direttore generale può e, se richiesto dal Comitato di esperti, deve invitare i Paesi non facenti parte dell'Unione particolare e che siano membri dell'Organizzazione o parti della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale a farsi rappresentare da propri osservatori nelle riunioni del Comitato di esperti.

     b) Il Direttore generale invita le organizzazioni intergovernative specializzate nel settore dei marchi, di cui almeno uno dei Paesi membri sia un Paese dell'Unione particolare, a farsi rappresentare da osservatori nelle riunioni del Comitato di esperti.

     c) Il Direttore generale può e, se richiesto dal Comitato di esperti, deve invitare rappresentanti di altre organizzazioni intergovernative e di organizzazioni internazionali non governative a prendere parte alle discussioni che le interessano.

     3) Il Comitato di esperti:

     i) decide i cambiamenti da apportare alla classificazione;

     ii) rivolge ai paesi dell'Unione particolare raccomandazioni tendenti a facilitare l'utilizzo della classificazione e a promuoverne l'applicazione uniforme;

     iii) adotta tutte quelle misure che, senza incidere finanziariamente sul bilancio dell'Unione particolare o dell'Organizzazione, siano atte a facilitare l'applicazione della classificazione da parte dei Paesi in via di sviluppo;

     iv) è abilitato a istituire sottocomitati e gruppi di lavoro.

     4) Il Comitato di esperti adotta il proprio regolamento interno. Quest'ultimo attribuisce alle organizzazioni intergovernative indicate al comma      2) b), che possono apportare un contributo sostanziale allo sviluppo della classificazione, la facoltà di partecipare alle riunioni dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro del Comitato di esperti.

     5) Le proposte relative alle modifiche da apportare alla classificazione possono essere presentate dall'Amministrazione competente di ogni Paese dell'Unione particolare, dall'Ufficio internazionale, dalle organizzazioni intergovernative rappresentate presso il Comitato di esperti in virtù del comma 2) b) e da ogni Paese od organizzazione espressamente invitati dal Comitato di esperti a formulare tali proposte. Le proposte vengono comunicate all'Ufficio internazionale che le sottoporrà ai membri del Comitato di esperti e agli osservatori al più tardi entro due mesi prima della sessione del Comitato di esperti nel corso della quale esse saranno esaminate.

     6) Ogni Paese dell'Unione particolare dispone di un voto.

     7)

     a) Fatte salve le disposizioni della lettera b), il Comitato di esperti adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei Paesi dell'Unione particolare presenti e votanti.

     b) Le decisioni relative all'adozione delle modifiche da apportare alla classificazione vengono adottate a maggioranza di quattro quinti dei Paesi dell'Unione particolare presenti e votanti. Per modifica si intende ogni trasferimento di prodotti o di servizi da una classe ad un'altra o la creazione di qualsiasi nuova classe.

     c) Il regolamento interno di cui al comma 4) prevede che, ad eccezione di casi speciali, le modifiche della classificazione vengano adottate al termine di determinati periodi; il Comitato di esperti fissa la durata di ogni periodo.

     8) L'astensione non è considerata un voto.

 

     Art. 4. - Notifica, entrata in vigore e pubblicazione delle modifiche.

     1) Le modifiche decise dal Comitato di esperti, così come le sue raccomandazioni, vengono notificate alle Amministrazioni competenti dei Paesi dell'Unione particolare dall'Ufficio internazionale. Le modifiche entrano in vigore sei mesi dopo la data della trasmissione della notifica. Ogni altra modifica entrerà in vigore alla data che sarà fissata dal Comitato di esperti al momento in cui tale modifica sarà adottata.

     2) L'Ufficio internazionale include nella classificazione le modifiche entrate in vigore. Tali modifiche saranno oggetti di avvisi pubblicati nei periodici designati dall'Assemblea di cui all'Art. 5.

 

     Art. 5. - Assemblea dell'Unione particolare.

     1)

     a) L'Unione particolare dispone di un'Assemblea composta dai Paesi che hanno ratificato il presente Atto o che vi hanno aderito.

     b) Il Governo di ciascun Paese è rappresentato da un delegato che può essere assistito da supplenti, consiglieri od esperti.

     c) Le spese di ciascuna delegazione sono sostenute dal Governo che l'ha designata.

     2)

     a) Fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4, l'Assemblea:

     i) tratta tutte le questioni relative al mantenimento ed allo sviluppo dell'Unione particolare ed all'applicazione del presente Accordo;

     ii) fornisce all'Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione, tenute nel debito conto le osservazioni dei Paesi dell'Unione particolare che non hanno ratificato il presente Atto o che non vi hanno aderito;

     iii) esamina ed approva i rapporti e le attività del Direttore generale dell'Organizzazione (qui di seguito denominato "il Direttore generale") in relazione all'Unione particolare e gli fornisce tutte le direttive utili sulle questioni di competenza dell'Unione particolare;

     iv) stabilisce il programma, adotta il bilancio triennale dell'Unione particolare ed approva i conti di chiusura;

     v) adotta il regolamento finanziario dell'Unione particolare;

     vi) crea, oltre al Comitato di esperti di cui all'Art. 3, gli altri Comitati di esperti ed i gruppi di lavoro che essa ritiene utili per la realizzazione degli obiettivi dell'Unione particolare;

     vii) decide quali sono i paesi non membri dell'Unione particolare e quali le organizzazioni intergovernative che possono essere ammessi alle sue riunioni in qualità di osservatori;

     viii) adotta le modifiche degli articoli 5, 6, 7 e 8;

     ix) intraprende ogni altra azione appropriata al fine di conseguire le finalità dell'Unione particolare;

     x) adempie a tutti gli altri compiti previsti dal presente Accordo.

     b) L'Assemblea delibera sulle questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione, dopo aver preso conoscenza del parere del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

     3)

     a) Ogni Paese membro dell'Assemblea dispone di un voto.

     b) La metà dei Paesi membri dell'Assemblea costituisce il quorum.

     c) Nonostante le disposizioni della lettera b), se durante una sessione il numero dei paesi rappresentati è inferiore alla metà ma eguale o superiore ad un terzo dei Paesi membri dell'Assemblea, questa può prendere decisioni; tuttavia tali decisioni, ad eccezione di quelle concernenti la procedura, diverranno esecutive solo quando saranno soddisfatte le condizioni enunciate qui di seguito. L'Ufficio internazionale comunica le suddette decisioni ai paesi membri della Assemblea che non sono stati rappresentati, invitandoli ad esprimere per iscritto, nel termine di tre mesi a decorrere dalla data della suddetta comunicazione, il proprio voto o la propria astensione. Se allo scadere di tale periodo il numero dei paesi che hanno espresso in questo modo il proprio voto o la propria astensione è pari o superiore al numero dei paesi mancante al raggiungimento del quorum in occasione della sessione, le suddette decisioni divengono esecutive purché al tempo stesso rimanga acquisita la maggioranza necessaria.

     d) Fatte salve le disposizioni dell'Art. 8.2), le decisioni dell'Assemblea vengono adottate alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

     e) L'astensione non viene considerata alla stregua di un voto.

     f) Un delegato non può rappresentare più di un paese e può votare solo a nome di esso.

     g) I paesi dell'Unione particolare che non sono membri dell'Assemblea vengono ammessi alle riunioni di questa in qualità di osservatori.

     4)

     a) L'Assemblea si riunisce ogni tre anni in sessione ordinaria su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante lo stesso periodo e nello stesso luogo in cui si riunisce l'Assemblea generale dell'Organizzazione.

     b) L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione del Direttore generale, dietro richiesta di un quarto dei paesi membri dell'Assemblea.

     c) L'ordine del giorno di ogni sessione è preparato dal Direttore generale.

     5) L'Assemblea adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 6. - Ufficio internazionale.

     1)

     a) I compiti amministrativi spettanti all'Unione particolare sono assicurati dall'Ufficio internazionale.

     b) In particolare, l'Ufficio internazionale prepara le riunioni e assicura il Segretariato dell'Assemblea, del Comitato di esperti e di ogni altro comitato di esperti ed ogni gruppo di lavoro che l'Assemblea o il Comitato di esperti possono creare.

     c) Il Direttore generale è il più alto funzionario dell'Unione particolare e la rappresenta.

     2) Il Direttore generale ed ogni membro del personale da lui designato prendono parte, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Comitato di esperti e di ogni altro comitato di esperti o di ogni gruppo di lavoro che l'Assemblea o il Comitato di esperti possono creare. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è d'ufficio segretario di tali organi.

     3)

     a) L'Ufficio internazionale, secondo le direttive dell'Assemblea, prepara le conferenze di revisione delle disposizioni dell'Accordo diverse da quelle degli articoli 5, 6, 7 e 8.

     b) L'Ufficio internazionale può consultare delle organizzazioni intergovernative ed internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione.

     c) Il Direttore generale e le persone da lui designate prendono parte, senza diritto di voto, alle deliberazioni di tali conferenze.

     4) L'Ufficio internazionale esegue tutti gli altri compiti che gli sono attribuiti.

 

     Art. 7. – Finanze.

     1)

     a) L'Unione particolare ha un proprio bilancio.

     b) Il bilancio dell'Unione particolare comprende le entrate e le spese proprie dell'Unione particolare, il proprio contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni, nonché, se del caso, la somma messa a disposizione del bilancio della Conferenza dell'organizzazione.

     c) Sono considerate spese comuni alle Unioni le spese che non sono attribuite esclusivamente all'Unione particolare ma anche ad una o più altre Unioni amministrate dall'organizzazione. La parte dell'Unione particolare in tali spese comuni è proporzionale all'interesse che le spese presentano per essa.

     2) Il bilancio dell'Unione particolare viene fissato tenuto conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall'Organizzazione.

     3) Il bilancio dell'Unione particolare viene finanziato dalle seguenti risorse:

     i) i contributi dei Paesi dell'Unione particolare;

     ii) le tasse e somme dovute per i servizi resi dall'Ufficio internazionale a nome dell'Unione particolare;

     iii) il ricavato della vendita delle pubblicazioni dell'Ufficio internazionale riguardanti l'Unione particolare e i diritti relativi a tali pubblicazioni;

     iv) i doni, lasciti e sovvenzioni;

     v) gli affitti, interessi ed altri redditi.

     4)

     a) Per determinare la propria parte contributiva ai sensi del comma 3) i), ogni Paese dell'Unione particolare appartiene alla classe in cui è collocato per quanto concerne l'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, e paga i suoi contributi annuali sulla base del numero di unità determinato per tale classe in detta Unione.

     b) Il contributo annuale di ogni Paese dell'Unione particolare consiste in un ammontare il cui apporto con la somma totale dei contributi annuali al bilancio dell'Unione particolare di tutti i Paesi è uguale al rapporto tra il numero delle Unità della classe in cui è collocato e il numero delle unità dell'insieme dei paesi.

     c) I contributi devono essere versati al primo gennaio di ogni anno.

     d) Un paese in ritardo nel pagamento dei propri contributi non può esercitare il proprio diritto di voto in alcuno degli organi dell'Unione particolare se l'ammontare dei suoi arretrati è uguale o superiore a quello dei contributi di cui è debitore per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale Paese può essere autorizzato a conservare l'esercizio del proprio diritto di voto in seno al detto organo per tutto il tempo in cui quest'ultimo ritiene che il ritardo risulti da circostanze eccezionali e inevitabili.

     e) Nel caso in cui il bilancio non sia adottato prima dell'inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente viene prorogato secondo le modalità previste dal regolamento finanziario.

     5) L'ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall'Ufficio internazionale a nome dell'Unione particolare viene fissato dal Direttore generale, che fa un rapporto all'Assemblea.

     6)

     a) L'Unione particolare possiede un fondo di rotazione costituito da un versamento unico effettuato da ogni Paese dell'Unione particolare. Se il fondo diviene insufficiente, l'Assemblea decide circa il suo aumento.

     b) L'ammontare del versamento iniziale di ogni Paese al fondo precitato o della sua partecipazione all'aumento di quest'ultimo è proporzionale al contributo di tale Paese per l'anno in cui viene costituito il fondo o viene deciso l'aumento.

     c) La proporzione e le modalità del versamento sono fissate dall'Assemblea su proposta del Direttore generale e previo parere del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

     7)

     a) L'Accordo di sede concluso con il Paese sul cui territorio ha sede l'Organizzazione prevede che, se il fondo di rotazione è insufficiente, tale paese accordi degli anticipi. L'ammontare di tali anticipi e le condizioni alle quali sono accordati formano oggetto, in ogni caso, di accordi separati tra il Paese in causa e l'Organizzazione.

     b) Il paese di cui alla lettera a) e l'Organizzazione hanno ciascuno il diritto di denunciare l'impegno di accordare anticipi mediante notifica scritta. La denuncia acquista efficacia tre anni dopo la fine dell'anno nel corso del quale questa è stata notificata.

     8) La verifica dei conti è assicurata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più paesi dell'Unione particolare o da controllori esterni, che vengono, con il loro consenso, designati dall'Assemblea.

 

     Art. 8. - Modifica degli articoli 5, 6, 7 e 8.

     1) Proposte di modifica degli articoli 5, 6, 7 e del presente Art. possono essere presentate da ogni Paese membro dell'Assemblea o dal Direttore generale. Tali proposte sono comunicate da quest'ultimo ai paesi membri dell'Assemblea almeno sei mesi prima di essere sottoposti all'esame dell'Assemblea stessa.

     2) Ogni modifica degli articoli di cui al comma 1) viene adottata dall'Assemblea. L'adozione richiede i tre quarti dei voti espressi; tuttavia, ogni modifica dell'Art. 5 e del presente comma richiede i quattro quinti dei voti espressi.

     3) Ogni modifica degli articoli di cui al comma 1) entra in vigore un mese dopo la ricezione, da parte del Direttore generale, delle notifiche scritte di accettazione, effettuate in conformità delle loro effettive norme costituzionali, da parte dei tre quarti dei Paesi che erano membri dell'Assemblea al momento della adozione della modifica. Ogni modifica dei detti articoli così accettata vincola tutti i Paesi che sono membri dell'Assemblea al momento in cui la modifica entra in vigore o che ne divengono membri in data ulteriore; tuttavia, ogni modifica che accresca gli obblighi finanziari dei Paesi dell'Unione particolare vincola unicamente quelli fra loro che hanno notificato la propria accettazione della detta modifica.

 

     Art. 9. - Ratifica e adesione; entrata in vigore.

     1) Ciascuno dei Paesi dell'Unione particolare che ha firmato il presente atto può ratificarlo e, nel caso non l'abbia firmato, aderirvi.

     2) Ogni Paese estraneo all'Unione particolare, che sia parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, può aderire al presente atto e divenire, a motivo di ciò, un paese dell'Unione particolare.

     3) Gli strumenti di ratifica e di adesione sono depositati presso il Direttore generale.

     4)

     a) Il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo l'adempimento delle due condizioni seguenti:

     i) sei Paesi o più abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione;

     ii) almeno tre di tali Paesi siano paesi che, alla data in cui il presente atto è aperto alla firma, siano paesi dell'Unione particolare.

     b) L'entrata in vigore di cui alla lettera a) è effettiva nei confronti dei Paesi che, almeno tre mesi prima della detta entrata in vigore, abbiano depositato degli strumenti di ratifica o di adesione.

     c) Nei confronti di ogni Paese non coperto dalla lettera b) il presente atto entra in vigore tre mesi dopo la data in cui la sua ratifica o la sua adesione sia stata notificata dal Direttore generale, a meno che non sia stata indicata una data posteriore nello strumento di ratifica o di adesione. In quest'ultimo caso, il presente atto entra in vigore, nei confronti di tale paese, alla data così indicata.

     5) La ratifica o l'adesione comportano a pieno diritto l'adesione a tutte le clausole e l'ammissione a tutti i vantaggi specificati dal presente atto.

     6) Dopo l'entrata in vigore del presente atto, nessun paese può ratificare un atto anteriore al presente accordo o aderirvi.

 

     Art. 10. - Durata.

     Il presente Accordo ha la stessa durata della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

 

     Art. 11. - Revisione.

     1) Il presente Accordo può essere riesaminato periodicamente da conferenze dei paesi dell'Unione particolare.

     2) La convocazione delle conferenze di revisione viene decisa dall'Assemblea.

     3) Gli articoli 5, 6, 7 e 8 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione, sia in conformità dell'Art. 8.

 

     Art. 12. - Denuncia.

     1) Ogni paese può denunciare il presente atto mediante notifica indirizzata al Direttore generale. Tale denuncia comporta anche la denuncia dell'Atto o degli Atti anteriori del presente Accordo ratificati dal paese che denuncia il presente atto o ai quali esso abbia aderito e produce i suoi effetti unicamente nei confronti del paese che l'ha avanzata, l'Accordo restando in vigore ed essendo esecutivo nei confronti degli altri paesi dell'Unione particolare.

     2) La denuncia prende effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ha ricevuto la notifica.

     3) La facoltà di denuncia prevista dal presente Art. non può essere esercitata da un paese prima dello scadere di un termine di cinque anni a decorrere dal giorno in cui esso è divenuto un paese dell'Unione particolare.

 

     Art. 13. - Rinvio all'Art. 24 della Convenzione di Parigi.

     Le disposizioni dell'Art. 24 dell'atto di Stoccolma del 1967 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale si applicano al presente Accordo; tuttavia se tali disposizioni saranno successivamente emendate, l'ultimo emendamento in ordine di tempo sarà applicato al presente Accordo nei confronti dei paesi dell'Unione particolare vincolati da tale emendamento.

 

     Art. 14. - Firma; lingue; funzioni di depositario; notifiche.

     1)

     a) Il presente Atto viene firmato in un solo esemplare originale nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti egualmente fede, e viene depositato presso il Direttore generale.

     b) Il Direttore generale redige testi ufficiali del presente atto, previa consultazione dei Governi interessati ed entro i due mesi successivi alla firma del presente atto, nelle altre due lingue, spagnola e russa, in cui, accanto alle lingue di cui alla lettera a), sono stati firmati i testi facenti fede della Convenzione istitutiva della Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.

     c) Il Direttore generale, previa consultazione dei Governi interessati, redige testi ufficiali del presente Atto nelle lingue tedesca, araba, italiana e portoghese e in altre lingue che l'Assemblea può indicare.

     2) Il presente Atto rimane aperto alla firma fino al 31 dicembre 1977.

     3)

     a) Il Direttore generale autentica e trasmette due copie del testo firmato del presente Atto ai Governi di tutti i paesi dell'Unione particolare e, su richiesta, al Governo di qualsiasi altro paese.

     b) Il Direttore generale autentica e trasmette due copie di ogni modifica del presente Atto ai Governi di tutti i paesi dell'Unione particolare e, su richiesta, al Governo di qualsiasi altro paese.

     4) Il Direttore generale fa registrare il presente Atto presso il Segretariato della Organizzazione delle Nazioni Unite.

     5) Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i paesi parti della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale:

     i) le firme apposte secondo il comma 1);

     ii) il deposito di strumenti di ratifica o di adesione secondo l'Art. 9.3);

     iii) la data di entrata in vigore del presente Atto in base all'Art. 9.4) a);

     iv) le accettazioni delle modifiche del presente Atto in base all'Art. 8.3);

     v) le date in cui tali modifiche entrano in vigore;

     vi) le denuncie ricevute secondo l'Art. 12.


[1] Traduzione non ufficiale.