§ 61.2.3 - L. 23 giugno 1927, n. 1272.
Istituzione di un marchio nazionale per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:61. Marchi e brevetti
Capitolo:61.2 marchi registrati e di qualità
Data:23/06/1927
Numero:1272


Sommario
Art. 1.      L'Istituto nazionale per l'esportazione è autorizzato ad istituire un marchio nazionale di esportazione per la frutta, fresca e secca, gli agrumi e gli ortaggi.
Art. 2.      La registrazione del marchio di cui all'articolo precedente è esente da qualsiasi tassa o diritto.
Art. 3.      L'uso del marchio è facoltativo ed è riservato agli esportatori (commercianti, produttori, cooperative di produzione) che risultino inscritti alle organizzazioni sindacali dell'agricoltura e del [...]
Art. 4.      L'autorizzazione all'uso del marchio è data dall'Istituto nazionale per l'esportazione, che delibera sulle domande che gli pervengono senza obbligo di motivare le sue decisioni.
Art. 5.      L'uso effettivo del marchio da parte degli esportatori autorizzati è subordinato alle condizioni seguenti:
Art. 6.     
Art. 7.      Il controllo sulla merce munita del marchio viene esercitato all'interno e all'estero da ispettori nominati dall'Istituto nazionale per l'esportazione, con le facoltà loro attribuite dal [...]
Art. 8.      I verbali di accertamento, redatti da chiunque abbia veste di procedere a controlli, sono considerati come atti pubblici.
Art. 9.      Gli ispettori addetti al controllo sono in particolare tenuti:
Art.10.      L'Istituto nazionale per l'esportazione comunica al Ministero delle finanze (direzione generale delle dogane) e a quello delle comunicazioni (direzione generale delle ferrovie) l'elenco degli [...]
Art. 11.      Per le spese derivanti all'Istituto nazionale per l'esportazione dall'applicazione della presente legge, è stabilito, a favore dell'istituto medesimo, un diritto di L. 0,20 al quintale [...]
Art. 12.      Chiunque fa uso non autorizzato del marchio nazionale istituito con la presente legge, ovvero concorre in detto uso, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire 200.000
Art. 13.      Agli esportatori ammessi all'uso del marchio, che non adempiono alle norme che lo regolano o che, nel caso contemplato dal penultimo capoverso dell'art. 5, sottopongano a visita merce non [...]
Art.14.      La competenza a conoscere dei reati previsti nell'art. 12 spetta all'autorità giudiziaria ordinaria e nei relativi procedimenti penali lo Istituto nazionale per l'esportazione può costituirsi [...]
Art. 15.      Qualora si manifestino speciali contingenze o necessità di difesa del buon nome del commercio italiano di esportazione dei prodotti ortofrutticoli, il Ministro per l'economia nazionale, sentito [...]
Art.16.      Con decreto reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, e sentito l'Istituto nazionale per l'esportazione, le norme della presente legge potranno estendersi ad altre derrate [...]
Art. 17.      Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno stabilite le norme necessarie per la sua esecuzione mediante regolamento da approvarsi con decreto reale, su proposta del [...]
Art. 18.      La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 61.2.3 - L. 23 giugno 1927, n. 1272.

Istituzione di un marchio nazionale per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero.

(G.U. 6 agosto 1927, n. 181).

 

Art. 1.

     L'Istituto nazionale per l'esportazione è autorizzato ad istituire un marchio nazionale di esportazione per la frutta, fresca e secca, gli agrumi e gli ortaggi.

 

     Art. 2.

     La registrazione del marchio di cui all'articolo precedente è esente da qualsiasi tassa o diritto.

A cura dell'Istituto predetto viene provveduto alla registrazione del marchio all'estero in base alle convenzioni internazionali vigenti in materia.

 

     Art. 3.

     L'uso del marchio è facoltativo ed è riservato agli esportatori (commercianti, produttori, cooperative di produzione) che risultino inscritti alle organizzazioni sindacali dell'agricoltura e del commercio, riconosciute ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e che a detto uso siano espressamente autorizzati a norma dell'articolo seguente.

     Gli stranieri che, per il disposto dell'art. 2 del citato regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, non abbiano il periodo di residenza in Italia prescritto per l'iscrizione nelle organizzazioni sindacali, possono ugualmente essere autorizzati all'uso del marchio.

 

     Art. 4.

     L'autorizzazione all'uso del marchio è data dall'Istituto nazionale per l'esportazione, che delibera sulle domande che gli pervengono senza obbligo di motivare le sue decisioni.

     L'autorizzazione concessa viene pubblicata nell'albo del consiglio provinciale dell'economia nella cui circoscrizione l'esportatore ha la propria sede.

 

     Art. 5.

     L'uso effettivo del marchio da parte degli esportatori autorizzati è subordinato alle condizioni seguenti:

     -che l'esportatore continui a far parte delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 3;

     -che i prodotti rispondano ai requisiti di selezione graduazione, uniformità, maturazione, conservazione ed altri stabiliti dalle norme speciali di cui all'art. 17;

     -che il confezionamento e l'imballaggio rispondano alle prescrizioni, forme e dimensioni stabilite dalle dette norme;

     -che il marchio sia accompagnato dal nome e sede dell'esportatore autorizzato, o dal suo marchio privato;

     -che, ove trattisi di prodotti assoggettati al controllo fitosanitario, questi siano riscontrati perfettamente sani ed immuni da parassiti animali e vegetali dal competente delegato del servizio di difesa delle piante.

     Per singoli prodotti o categorie di prodotti l'applicazione del marchio, oltre che all'ammissione dell'esportatore al suo uso, può, dalle norme speciali di cui all'art. 17, subordinarsi all'esito di un controllo sulle singole partite, diretto ad accertare l'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti nn. 2 e 3.

     Il controllo avrà luogo su richiesta dell'interessato, previa sua dichiarazione scritta che la merce da controllare è conforme alle prescrizioni.

 

     Art. 6.

     Sulle domande di autorizzazione all'uso del marchio e sull'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13 della presente legge, ad eccezione di quelle contenute nell'art. 12, deliberano:

     in primo grado: una commissione presieduta dal direttore generale dell'Istituto nazionale per l'esportazione e composta di due rappresentanti effettivi o due supplenti della confederazione generale fascista degli agricoltori e di due rappresentanti effettivi o due supplenti della confederazione generale fascista dei commercianti;

     in grado di appello: un comitato di ricorsi, presieduto dal presidente del comitato tecnico dell'istituto suddetto e composto del direttore generale dell'agricoltura, del direttore generale delle dogane, di un rappresentante effettivo o un supplente della confederazione generale fascista dei commercianti.

     I rappresentanti delle confederazioni durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

     Continuano a far parte della commissione o del Comitato finché non sono sostituiti.

     La commissione ed il comitato hanno sede in Roma, presso l'Istituto nazionale per l'esportazione.

 

     Art. 7.

     Il controllo sulla merce munita del marchio viene esercitato all'interno e all'estero da ispettori nominati dall'Istituto nazionale per l'esportazione, con le facoltà loro attribuite dal regolamento e dalle norme speciali.

     Possono altresì essere incaricati del controllo gli addetti al servizio di ispezione fitopatologica, dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, i quali, per quanto concerne il controllo esercitato ai fini della presente legge, riferiscono direttamente all'Istituto nazionale per l'esportazione.

 

     Art. 8.

     I verbali di accertamento, redatti da chiunque abbia veste di procedere a controlli, sono considerati come atti pubblici.

     Coloro che sono incaricati di fare gli accertamenti previsti dalla presente legge sono equiparati agli ufficiali di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati.

 

     Art. 9.

     Gli ispettori addetti al controllo sono in particolare tenuti:

     - a raccogliere e a rimettere all'Istituto nazionale per l'esportazione, previa inchiesta, i reclami presentati dai ricevitori esteri sulla regolarità dell'uso del marchio nazionale italiano;

     - ad assistere, se richiesti, gli esportatori ammessi all'uso del marchio in tutti i casi di controversia sulla qualità della merce esportata, quando questa risulti rispondente ai requisiti prescritti per detto uso.

 

     Art.10.

     L'Istituto nazionale per l'esportazione comunica al Ministero delle finanze (direzione generale delle dogane) e a quello delle comunicazioni (direzione generale delle ferrovie) l'elenco degli esportatori autorizzati all'uso del marchio nazionale e le variazioni apportate a tale elenco.

     Le autorità ferroviarie e doganali debbono rifiutare il trasporto e rispettivamente l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli destinati all'estero che risultino indebitamente coperti dal marchio, perché spediti da chi all'uso di questo non è autorizzato.

     La spedizione da parte di chi non è autorizzato, di prodotti coperti di marchio da un esportatore autorizzato, deve essere accompagnata dalla fattura d'origine rilasciata da quest'ultimo.

 

     Art. 11.

     Per le spese derivanti all'Istituto nazionale per l'esportazione dall'applicazione della presente legge, è stabilito, a favore dell'istituto medesimo, un diritto di L. 0,20 al quintale sull'esportazione dei prodotti di cui all'art. 1, trattisi o no di merce coperta dal marchio nazionale.

     La percezione di tale diritto viene effettuata a cura del Ministero delle finanze, contemporaneamente a quella del diritto di statistica.

     Le eventuali eccedenze in confronto al fabbisogno di spesa ed i provvedimenti delle penalità di cui all'art. 13 devono, dall'istituto predetto, destinarsi all'organizzazione di servizi informativi speciali a favore della esportazione ortofrutticola nazionale ed allo svolgimento di iniziative tendenti al miglioramento delle produzioni ortofrutticole italiane, in conformità delle esigenze del traffico di esportazione. Le iniziative da considerarsi a questo scopo devono essere determinate e svolte secondo direttive ed accordi con il Ministero dell'economia nazionale.

 

     Art. 12.

     Chiunque fa uso non autorizzato del marchio nazionale istituito con la presente legge, ovvero concorre in detto uso, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire 200.000 [1].

     Chiunque contraffà o altera il suindicato marchio, ovvero ne faccia uso, ancorché contraffatto o alterato da altri è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa sino a lire 1.000.000 [2].

 

     Art. 13.

     Agli esportatori ammessi all'uso del marchio, che non adempiono alle norme che lo regolano o che, nel caso contemplato dal penultimo capoverso dell'art. 5, sottopongano a visita merce non conforme alle prescrizioni, si applica:

     - il richiamo;

     - la sospensione temporanea dall'uso del marchio, per non più di sei mesi;

     - la revoca dell'autorizzazione.

     Oltre al provvedimento di sospensione e di revoca il contravventore può essere condannato alla sanzione amministrativa da lire 10.000 a 2.000.000 [3].

     In caso di sospensione, il mancato pagamento della sanzione amministrativa entro il termine stabilito, importa di diritto la revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio, fermo restando nell'istituto il diritto a percepire la sanzione amministrativa.

     I provvedimenti di sospensione e di revoca della concessione saranno pubblicati, a spese del contravventore, sulla Gazzetta Ufficiale del regno, sul foglio degli annunzi e nell'albo del consiglio provinciale dell'economia della circoscrizione in cui l'esportatore ha la propria sede.

     I ricorsi al comitato di cui all'art. 6 non hanno effetto sospensivo, ma il presidente del comitato può, su istanza del ricorrente, disporre la sospensione.

     Nessuna riammissione può essere consentita prima del decorso di un biennio dal provvedimento di revoca.

 

     Art.14.

     La competenza a conoscere dei reati previsti nell'art. 12 spetta all'autorità giudiziaria ordinaria e nei relativi procedimenti penali lo Istituto nazionale per l'esportazione può costituirsi parte civile.

     Nei giudizi civili, la competenza a decidere spetta, in ogni caso, all'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l'istituto.

 

     Art. 15.

     Qualora si manifestino speciali contingenze o necessità di difesa del buon nome del commercio italiano di esportazione dei prodotti ortofrutticoli, il Ministro per l'economia nazionale, sentito l'Istituto nazionale per l'esportazione, può con suo decreto:

     - vietare l'esportazione dei prodotti non muniti del marchio nazionale di cui alla presente legge;

     - stabilire che l'applicazione del marchio nazionale è, per qualsiasi prodotto ortofrutticolo, soggetto a visita preventiva della merce;

     - prescrivere l'uso di imballaggi determinati per le spedizioni di prodotti ortofrutticoli diretti all'estero, anche nei confronti di esportatori non autorizzati all'uso del marchio.

 

     Art.16.

     Con decreto reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, e sentito l'Istituto nazionale per l'esportazione, le norme della presente legge potranno estendersi ad altre derrate alimentari destinate all'esportazione.

 

     Art. 17.

     Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno stabilite le norme necessarie per la sua esecuzione mediante regolamento da approvarsi con decreto reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, sentito l'Istituto nazionale per l'esportazione.

     Le modalità tecniche di applicazione della presente legge e del regolamento a singoli prodotti o gruppi di prodotti, i requisiti a cui questi devono corrispondere per essere accompagnati dal marchio nazionale, gli imballaggi e i modi del loro confezionamento, le modalità di apposizione del marchio, sono determinati da norme speciali, da approvarsi con decreto del Ministro per l'economia nazionale, su proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione.

     Analogamente deve procedersi in tutti i casi di modificazioni alle norme predette.

     Le norme speciali e loro modificazioni sono soggette a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.

 

     Art. 18.

     La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Comma già modificato dall’art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[2] Comma già modificato dall’art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[3] Comma già modificato dall’art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dagli artt. 32, 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.