Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 60. Locazione e Affitto |
Capitolo: | 60.2 locazioni diverse |
Data: | 25/09/1987 |
Numero: | 393 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione è comunque sospesa sino al 31 ottobre 1987 |
Art. 2. [3] |
Art. 3. 1. I termini per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, ancorché scaduti ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della legge 5 agosto [...] |
Art. 4. [4] |
Art. 5. [5] |
Art. 6. [6] |
Art. 7. [7] |
Art. 8. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 60.2.17 - D.L. 25 settembre 1987, n. 393 [1] .
Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata [2]
(G.U. 26 settembre 1987, n. 225)
1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione è comunque sospesa sino al 31 ottobre 1987.
2. La disposizione del comma 1 non si applica ai provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del sub-conduttore, nonché nel caso di morosità intervenuta durante il periodo di cui al medesimo comma.
1. Il conduttore, per il periodo di occupazione dell'immobile intercorso fra la data di scadenza del regime transitorio previsto dalla
1. I termini per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, ancorché scaduti ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della
[2] Titolo così sostituito dalla legge di conversione.
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 1° aprile 1992, n. 149, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui esonera il conduttore da responsabilità per i danni cagionati al locatore dal ritardo della restituzione dell'immobile senza eccettuare il caso di comprovata insussistenza della difficoltà per il conduttore di reperire altro immobile idoneo.
[4] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[5] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[6] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[7] Articolo soppresso dalla legge di conversione.