§ 60.2.P - Legge 8 agosto 1977, n. 510.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1977, n. 326, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:60. Locazione e Affitto
Capitolo:60.2 locazioni diverse
Data:08/08/1977
Numero:510


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 60.2.P - Legge 8 agosto 1977, n. 510.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1977, n. 326, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani.

(G.U. 16 agosto 1977, n. 222)

 

     Art. 1. [1]

     E' convertito in legge il decreto-legge 17 giugno 1977, n. 326, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1 le parole: "cinque milioni e cinquecentomila lire" sono sostituite con le seguenti: "otto milioni di lire".

     Dopo l'art. 1 è inserito il seguente articolo:

Art. 1-bis. Per i provvedimenti di rilascio degli immobili urbani locati il pretore, su istanza del locatore, fissa con decreto la data della esecuzione, non prima del 1° maggio 1978, nel seguente ordine:

     per i provvedimenti divenuti esecutivi anteriormente al 1° gennaio 1975, entro e non oltre il 31 luglio 1978;

     per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1975, entro e non oltre il 31 agosto 1978;

     per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1976, entro e non oltre il 31 ottobre 1978;

     per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre 1977, entro e non oltre il 31 dicembre 1978.

     L'istanza del locatore deve essere proposta almeno un mese prima delle singole scadenze previste dal comma precedente. Qualora l'istanza sia proposta oltre tale termine, il pretore fissa la data dell'esecuzione entro e non oltre un mese da quella dell'avvenuta proposizione.

     Il decreto deve essere comunicato al conduttore almeno venti giorni prima della data fissata per l'esecuzione.

     La disposizione di cui al primo comma non si applica:

     1) per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore che non sia stata sanata in attuazione dei provvedimenti disposti dal giudice ai sensi dei commi sesto e settimo dell'art. 4 della legge 26 novembre 1969, n. 833;

     2) per quelli fondati sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso, a qualunque uso adibito, ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori;

     3) per quelli fondati sulla disponibilità, da parte del conduttore, di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune o in altro comune dove abitualmente dimora;

     4) per quelli fondati, se l'immobile è destinato ad uso diverso da quello di abitazione, sulla cessazione dell'attività per la quale esso serviva, salvo che il conduttore sia costretto ad adibirlo ad uso di abitazione propria;

     5) per quelli fondati sulla risoluzione del contratto di locazione per gravi inadempienze contrattuali del conduttore e in ogni caso per essersi il conduttore stesso servito dell'immobile per lo svolgimento di attività penalmente illecite;

     6) per quelli fondati sui motivi di cui all'art. 4, n. 2, della legge 23 maggio 1950, n. 253.

     Per i provvedimenti di rilascio di immobili urbani locati divenuti esecutivi tra il 1° novembre 1977 ed il 31 marzo 1978 e per quelli di cui al comma precedente, il periodo di graduazione e proroga non potrà superare il termine del 31 dicembre 1978. Non potranno comunque essere superati i limiti massimi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 26 novembre 1969, n. 833" .

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.L. 28 ottobre 1977, n. 778.