§ 60.2.9 - D.L. 13 maggio 1976, n. 228 .
Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili


Settore:Normativa nazionale
Materia:60. Locazione e Affitto
Capitolo:60.2 locazioni diverse
Data:13/05/1976
Numero:228


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 1 bis.  [3]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 60.2.9 - D.L. 13 maggio 1976, n. 228 [1] .

Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili

(G.U. 14 maggio 1976, n. 127)

 

 

     Art. 1. [2]

     I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 1976 ovvero, qualora si tratti di immobile adibito ad uso di albergo, pensione e locanda, fino al 30 giugno 1977. Sino alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni del D.L. 25 giugno 1975, n. 255, convertito nella legge 31 luglio 1975, n. 363, nonché le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani.

 

          Art. 1 bis. [3]

     Per la durata della proroga di cui al precedente art. 1, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati anche se fondati sull'inesistenza del diritto di proroga e salvo che ricorrano i casi indicati nel secondo comma dell'art. 1-quater della legge 31 luglio 1975, n. 363 .

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 22 maggio 1976, n. 349.

[2]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Articolo inserito dalla legge di conversione.