Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 60. Locazione e Affitto |
Capitolo: | 60.2 locazioni diverse |
Data: | 13/05/1976 |
Numero: | 228 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
Art. 1 bis. [3] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge |
§ 60.2.9 - D.L. 13 maggio 1976, n. 228 [1] .
Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili
(G.U. 14 maggio 1976, n. 127)
I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 1976 ovvero, qualora si tratti di immobile adibito ad uso di albergo, pensione e locanda, fino al 30 giugno 1977. Sino alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni del
Per la durata della proroga di cui al precedente art. 1, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati anche se fondati sull'inesistenza del diritto di proroga e salvo che ricorrano i casi indicati nel secondo comma dell'art. 1-quater della
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[3] Articolo inserito dalla legge di conversione.