§ 5.4.139 - D.M. 16 giugno 2008, n. 131.
Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.4 disciplina generale
Data:16/06/2008
Numero:131


Sommario
Art. 1.      Il presente decreto apporta le seguenti modifiche agli allegati 1 e 3 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Art. 2.      1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento le regioni, sentite le Autorità di Bacino, identificano, nell'ambito del territorio di propria competenza, le acque [...]


§ 5.4.139 - D.M. 16 giugno 2008, n. 131.

Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto.

(G.U. 11 agosto 2008, n. 187 - S.O. n. 189)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

     Vista la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e, in particolare l'allegato II e l'articolo 15;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale», e successive modifiche ed integrazioni;

     Visto in particolare, l'articolo 75, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» che dispone che attraverso i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n, 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio previa intesa con la Conferenza Stato-regioni possono essere modificati gli allegati alla parte terza dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2006;

     Considerato che, nell'ambito del processo di caratterizzazione delle acque superficiali, dei fiumi, dei laghi, delle acque marino-costiere e delle acque di transizione, si deve procedere alla loro tipizzazione e all'individuazione dei corpi idrici;

     Considerato altresì che la definizione dei diversi tipi deve avvenire secondo una metodologia comune, basata su alcune caratteristiche naturali, geomorfologiche, idrodinamiche e chimico-fisiche, che identificano i tipi per ciascuna categoria di acque superficiali;

     Considerato che è stato individuato per la caratterizzazione delle acque superficiali, dal gruppo di lavoro costituito da esperti dagli Istituti scientifici, rappresentanti del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, il sistema B, della direttiva 2000/60/CE, che consente la possibilità di utilizzare descrittori più adattabili alle caratteristiche del territorio italiano;

     Tenuto conto che il territorio nazionale, in relazione alle acque marino-costiere, ricade all'interno dell'Ecoregione mediterranea;

     Considerato che il gruppo di lavoro «Coast» per l'Ecoregione mediterranea, ha preso in considerazione, quali fattori rilevanti per la caratterizzazione delle tipologie costiere mediterranee: la composizione del substrato, la profondità e l'esposizione al moto ondoso;

     Considerato, altresì, che per l'Ecoregione mediterranea sono stati identificati quali fattori rilevanti per la caratterizzazione delle tipologie delle acque di transizione mediterranee, la geomorfologia, la superficie e la salinità;

     Considerato che devono essere raccolte e aggiornate informazioni sul tipo e la grandezza delle pressioni antropiche significative, cui i corpi idrici superficiali di ciascun distretto idrografico rischiano di essere sottoposti, ed essere effettuate valutazioni della vulnerabilità dello stato dei corpi idrici superficiali rispetto alle pressioni individuate e del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale;

     Tenuto conto della necessità di identificare, sulla base dei criteri geografici e idrologici, i corpi idrici che rappresentano le unità fisiche di riferimento per la verifica del raggiungimento degli obiettivi ambientali;

     Acquisiti i pareri dell'Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IRSA), dell'Istituto centrale della Ricerca Scientifica e Tecnologica applicata al mare (ICRAM) con le note rispettivamente prot. n. 0001162 del 23 aprile 2007, prot. n. 5687/07 del 1° giugno 2007, dell'Istituto Superiore di Sanità prot. n. 29537/AMPP.IA.12 dell'11 giugno 2007;

     Acquisita l'intesa della Conferenza unificata Stato-regioni, delle città e delle autorità locali;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 aprile 2008;

     Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota prot. UL/2008/4414 del 6 maggio 2008 ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     Il presente decreto apporta le seguenti modifiche agli allegati 1 e 3 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

     le premesse dell'allegato 1 sono così sostituite: «Il presente allegato stabilisce i criteri per il monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei.»;

     il titolo e i contenuti del punto 1.1 dell'allegato 1 sono sostituiti rispettivamente da «CORPI IDRICI SUPERFICIALI» e «I corpi idrici superficiali vengono caratterizzati e individuati secondo quanto riportato in allegato 3.»;

     il titolo del punto 1 dell'allegato 3 è sostituito come segue «CARATTERIZZAZIONE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI»;

     dopo il punto 1.1 dell'allegato 3 sono inserite le sezioni A, B e C dell'allegato 1 al presente decreto;

     i punti 1.1.2 e 1.1.3 dell'allegato 3 sono abrogati;

     le disposizioni di cui al punto 1.2 dell'allegato 3 sono sostituite dalle seguenti «Per ciascun corpo idrico è predisposta una scheda informatizzata che contenga: i dati derivati dalle attività di cui alle sezioni A, B e C, del punto 1.1 del presente allegato; i dati derivanti dalle azioni di monitoraggio e classificazione di cui all'allegato 1 del presente decreto legislativo.».

 

     Art. 2.

     1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento le regioni, sentite le Autorità di Bacino, identificano, nell'ambito del territorio di propria competenza, le acque superficiali appartenenti alle diverse categorie di fiume, lago, acqua marino-costiera e acqua di transizione, definendone i tipi sulla base dei criteri tecnici di cui all'allegato 1, sezione A.

     2. Entro i successivi trenta giorni le regioni individuano i corpi idrici sulla base dei criteri riportati nell'allegato 1, sezione B per ciascuna classe di tipo, tenendo conto dell'analisi delle pressioni e degli impatti effettuata secondo la metodologia di cui allo stesso allegato, sezione C.

     3. Le regioni sottopongono la tipizzazione e l'individuazione dei corpi idrici alla revisione in funzione di elementi imprevisti o sopravvenuti.

 

Allegato

(Omissis) [1]


[1] Inserisce le sezioni A, B e C nell'allegato 3 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.