Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 5. Ambiente |
Capitolo: | 5.3 boschi e foreste |
Data: | 26/11/1955 |
Numero: | 1124 |
Sommario |
Art. 1. E' abrogato il secondo comma dell'art. 9 del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato col regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana |
§ 5.3.a - Legge 26 novembre 1955, n. 1124.
Modifica al testo delle norme sulla bonifica integrale approvato col regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
(G.U. 7 dicembre 1955, n. 282).
E' abrogato il secondo comma dell'art. 9 del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato col
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.