Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 5. Ambiente |
Capitolo: | 5.2 ambiente montano |
Data: | 27/12/2004 |
Numero: | 309 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è incrementato per l'anno 2004 della somma di euro 6.750.000 |
Art. 2. 1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 5.2.16 - L. 27 dicembre 2004, n. 309.
Incremento del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2004.
(G.U. 29 dicembre 2004, n. 304)
1. Il Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 6.750.000, per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il comma 5 dell'articolo 2 della
«5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali».
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.