§ 5.1.49 - D.Lgs. 11 luglio 2007, n. 94.
Attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.1 ambiente marittimo
Data:11/07/2007
Numero:94


Sommario
Art. 1.  Finalità e campo di applicazione
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 5.1.49 - D.Lgs. 11 luglio 2007, n. 94.

Attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto.

(G.U. 16 luglio 2007, n. 163)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3 e l'allegato B;

     Vista la direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 76/160/CEE dell'8 dicembre 1975, del Consiglio, relativa alla qualità delle acque di balneazione;

     Considerato che le evidenze scientifiche relativamente al parametro dell'ossigeno disciolto, di per sè considerato, non hanno mai rilevato pericoli per la tutela della salute pubblica e che, conseguentemente, il decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 è stato più volte derogato per tale parametro;

     Considerato che la citata direttiva 2006/7/CE non include più, diversamente da quanto previsto nella direttiva 76/160/CEE, l'ossigeno disciolto tra i parametri necessari per la valutazione della balneabilità delle acque;

     Ritenuto, pertanto, opportuno procedere al recepimento anticipato e parziale della citata direttiva 2006/7/CE, garantendo comunque la salvaguardia della salute pubblica attraverso, in particolare, il controllo della crescita algale e l'informazione al pubblico;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2007;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2007;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali;

Emana il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Finalità e campo di applicazione

     1. Il presente decreto reca disposizioni in materia di gestione della qualità delle acque di balneazione.

     2. Ai fini del giudizio di idoneità per l'individuazione delle zone di balneazione delle acque, in sede di svolgimento delle indagini per determinare i potenziali rischi per la salute umana non rileva la valutazione del parametro dell'ossigeno disciolto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470. Sono in ogni caso adottate misure di gestione adeguate, che includono la prosecuzione delle attività di controllo algale, sulla base della vigente normativa, e l'informazione al pubblico.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.