Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 5. Ambiente |
Capitolo: | 5.1 ambiente marittimo |
Data: | 30/05/2003 |
Numero: | 121 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione, è convertito in legge con le modificazioni [...] |
§ 5.1.38 - Legge 30 maggio 2003, n. 121.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione.
(G.U. 31 maggio 2003, n. 125)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
al comma 1, lettera b), capoverso, le parole: "dell'autorità competente" sono sostituite dalle seguenti: "della regione", le parole: "nel mese precedente" sono sostituite dalle seguenti "iniziando dal mese precedente" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle zone dichiarate nuovamente idonee alla balneazione devono essere effettuati campionamenti e analisi ogni dieci giorni per tutto il periodo di massimo affollamento, procedendo immediatamente alla revoca del provvedimento di idoneità alla balneazione qualora siano rilevati almeno due campioni con esito non favorevole anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella (allegato 1)".