Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 5. Ambiente |
Capitolo: | 5.1 ambiente marittimo |
Data: | 09/10/1993 |
Numero: | 408 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. |
Art. 3. 1. I titolari delle centrali termoelettriche esistenti alimentate con combustibili convenzionali i cui scarichi idrici recapitano in mare che, al fine di assicurare il rispetto dei valori di [...] |
Art. 4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 5.1.15 - D.L. 9 ottobre 1993, n. 408. [1]
Disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare.
(G.U. 9 ottobre 1993, n. 238).
1. [3].
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentito il parere del comitato scientifico di cui all'articolo 1, comma 2, del
1. I titolari delle centrali termoelettriche esistenti alimentate con combustibili convenzionali i cui scarichi idrici recapitano in mare che, al fine di assicurare il rispetto dei valori di incremento del parametro temperatura" del corpo recipiente previsti dalla normativa vigente, intendono effettuare interventi di adeguamento degli impianti basati sulla caratterizzazione ambientale del sito e sull'impiego delle migliori tecnologie disponibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della
2. L'autorità competente, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, in caso di valutazione positiva del programma, rilascia, ove occorra, l'autorizzazione provvisoria allo scarico, con le eventuali prescrizioni; in conformità alle tabelle allegate alla
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono, alle autorità competenti all'approvazione, il progetto esecutivo degli interventi di adeguamento delle centrali termoelettriche, con indicazione dei relativi tempi di attuazione [6].
4. L'autorità amministrativa procedente deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del progetto. Ai fini dell'acquisizione di intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, l'autorità amministrativa procedente può indire una apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della
5. Gli interventi di adeguamento delle centrali termoelettriche devono essere ultimati entro e non oltre ventiquattro mesi dall'approvazione degli stessi da parte di tutte le competenti autorità. Tale approvazione deve comunque intervenire entro sei mesi dalla data della trasmissione del progetto esecutivo di cui al comma 3. Nella fase di adeguamento non potranno in alcun modo essere determinati incrementi di temperatura ai sensi dell'articolo 25, primo comma, della
6. Dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 e fino al completamento delle opere di adeguamento, il valore di incremento termico sarà misurato con metodiche statistiche riferite alla sezione di separazione del volume del corpo di acqua recipiente, in corrispondenza di un arco distante mille metri dallo scarico, determinate dall'IRSA e pubblicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il valore di incremento termico non potrà comunque superare i 3 5C. Scaduto il termine di cui al comma 5 si applicano i criteri di misurazione definiti ai sensi dell'articolo 2.
6 bis. Qualora l'ubicazione dell'impianto e le caratteristiche del corpo ricettore comportino scarichi con conseguenti alterazioni dell'ambiente marino, in deroga al quarto comma dell'articolo 9 della
7. Le autorizzazioni allo scarico delle acque di raffreddamento delle centrali termoelettriche sono revocate in caso di inosservanza del programma e/o di non conformità allo stesso degli interventi previsti dal progetto di adeguamento delle centrali termoelettriche, nonché delle prescrizioni impartite [9].
8. L'autorizzazione è rilasciata in forma definitiva ai sensi dell'articolo 15, ottavo comma, della
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo abrogato dalla
[3] Comma abrogato dall'art. 63 del
[4] Comma così sostituito dalla
[5] Comma così modificato dalla
[6] Comma così modificato dalla
[7] Comma così sostituito dalla
[8] Comma aggiunto dalla
[9] Comma così modificato dalla