| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 59. Libere professioni | 
| Capitolo: | 59.12 notariato | 
| Data: | 10/05/1976 | 
| Numero: | 333 | 
| Sommario | 
| Art. 1. L'art. 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: | 
| Art. 2. Il numero 4 dell'art. 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente: | 
§ 59.12.7C - Legge 10 maggio 1976, n. 333.
Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.
(G.U. 1 giugno 1976, n. 143)
     L'art. 49 della 
"Art. 49.
Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento dell'attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento.
In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni".
     Il numero 4 dell'art. 51 della 
"4) la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti o la dichiarazione dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti".