§ 59.11.6 - Legge 21 febbraio 1963, n. 244.
Norme generali relative agli onorari ed ai compensi per le prestazioni medico-chirurgiche e istituzione della relativa tariffa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.11 medici e odontoiatri
Data:21/02/1963
Numero:244


Sommario
Art. 1.      La tariffa nazionale degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche è approvata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanità di concerto con il [...]
Art. 2.      La tariffa minima nazionale degli onorari è unica e vale sia per i medici generici sia per gli specialisti.
Art. 3.      Gli onorari minimi delle prestazioni degli specialisti, professori universitari, liberi docenti, primari ospedalieri, nel campo della relativa specialità o d'insegnamento o incarico ospedaliero, [...]
Art. 4.      Per gli interventi effettuati con carattere di urgenza o dalle ore 22 alle ore 7, gli onorari minimi sono raddoppiati per le visite e aumentati della metà per le altre prestazioni.
Art. 5.      Negli onorari minimi stabiliti per atti operativi non sono compresi quelli dovuti all'aiuto e all'assistente, che sono determinati nella misura rispettivamente del 20 per cento e del 10 per [...]
Art. 6.      Le prestazioni terapeutiche eseguite nel corso delle visite sono retribuite a parte secondo la tariffa.
Art. 7.      Il medico provinciale, sentiti il Consiglio provinciale di sanità e l'Ordine provinciale dei medici, può apportare alle tariffe modifiche in aumento o in diminuzione non superiori al 30 per [...]
Art. 8.  [2]
Art. 9.      L'accordo con il quale il medico e il cliente stabiliscono che il parere del Consiglio dell'Ordine sulla parcella degli onorari ha efficacia vincolante, deve essere comunicato al Consiglio [...]
Art. 10.      Il medico, che contravviene alle disposizioni contenute nel precedente art. 9 e nei commi terzo e quinto dell'art. 2, è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le vigenti norme sugli [...]
Art. 11.  [3]
Art. 12.      Le norme contenute nella presente legge non si applicano alle prestazioni e alle certificazioni eseguite dai medici impiegati dello Stato e degli altri Enti pubblici nell'esercizio delle loro [...]


§ 59.11.6 - Legge 21 febbraio 1963, n. 244. [1]

Norme generali relative agli onorari ed ai compensi per le prestazioni medico-chirurgiche e istituzione della relativa tariffa.

(G.U. 21 marzo 1963, n. 77)

 

     Art. 1.

     La tariffa nazionale degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche è approvata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato, del Consiglio superiore di sanità e della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

     La tariffa può essere sottoposta a revisione ogni due anni; deve essere riveduta ogni cinque anni.

 

          Art. 2.

     La tariffa minima nazionale degli onorari è unica e vale sia per i medici generici sia per gli specialisti.

     L'onorario, che è fissato in relazione alla importanza e delicatezza della prestazione ed è distinto, per il caso delle visite medico-chirurgiche ed ostetriche, a seconda che trattasi di prima o successive prestazioni, rappresenta il minimo compatibile con il decoro e la dignità professionale.

     Salva la facoltà di effettuare prestazioni a titolo gratuito, è fatto divieto di esercitare la professione sanitaria ad onorari inferiori a quelli stabiliti nella tariffa minima.

     Fermo il disposto di cui al precedente comma, gli onorari devono essere contenuti in misura equa, tenuti presenti i minimi suddetti.

     Sono vietati i compensi forfettari.

 

          Art. 3.

     Gli onorari minimi delle prestazioni degli specialisti, professori universitari, liberi docenti, primari ospedalieri, nel campo della relativa specialità o d'insegnamento o incarico ospedaliero, sono aumentati del 50 per cento sull'ammontare dei compensi stabiliti nella tariffa.

     L'aumento non si applica per il caso d'intervento che per sua natura presupponga la specializzazione e sia corrispondentemente compensato come prestazione specialistica.

 

          Art. 4.

     Per gli interventi effettuati con carattere di urgenza o dalle ore 22 alle ore 7, gli onorari minimi sono raddoppiati per le visite e aumentati della metà per le altre prestazioni.

 

          Art. 5.

     Negli onorari minimi stabiliti per atti operativi non sono compresi quelli dovuti all'aiuto e all'assistente, che sono determinati nella misura rispettivamente del 20 per cento e del 10 per cento della tariffa stabilita per gli atti medesimi.

     Al medico curante che, a richiesta del paziente o dell'operatore, assista all'intervento spetta un compenso minimo, a carico del cliente, pari al 10 per cento della tariffa di cui al precedente comma.

     Apposita tariffa stabilisce gli onorari minimi dovuti all'anestesista.

 

          Art. 6.

     Le prestazioni terapeutiche eseguite nel corso delle visite sono retribuite a parte secondo la tariffa.

     Per le prestazioni multiple, eseguite nella stessa seduta, la tariffa si applica per intero per la prestazione più importante, anche se non preveduta e resasi necessaria nel corso di un'operazione chirurgica: si applica con la riduzione del 50 per cento, per le rimanenti.

 

          Art. 7.

     Il medico provinciale, sentiti il Consiglio provinciale di sanità e l'Ordine provinciale dei medici, può apportare alle tariffe modifiche in aumento o in diminuzione non superiori al 30 per cento, quando ne ravvisi la necessità in relazione a dimostrate esigenze di carattere locale.

     Contro il provvedimento del medico provinciale è ammesso ricorso al Ministro per la sanità nel termine di giorni trenta.

 

          Art. 8. [2]

 

          Art. 9.

     L'accordo con il quale il medico e il cliente stabiliscono che il parere del Consiglio dell'Ordine sulla parcella degli onorari ha efficacia vincolante, deve essere comunicato al Consiglio medesimo prima che esso deliberi sulla parcella. In mancanza di tale comunicazione il parere non ha detta efficacia.

 

          Art. 10.

     Il medico, che contravviene alle disposizioni contenute nel precedente art. 9 e nei commi terzo e quinto dell'art. 2, è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le vigenti norme sugli Ordini delle professioni sanitarie.

 

          Art. 11. [3]

 

          Art. 12.

     Le norme contenute nella presente legge non si applicano alle prestazioni e alle certificazioni eseguite dai medici impiegati dello Stato e degli altri Enti pubblici nell'esercizio delle loro funzioni. Non si applicano parimenti alle prestazioni e alle certificazioni eseguite per conto dello Stato da medici liberi professionisti.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 29 giugno 1977, n. 349.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 145 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.