§ 59.10.11 - Legge 4 marzo 1958, n. 179.
Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.10 ingegneri e architetti
Data:04/03/1958
Numero:179


Sommario
Art. 1.      E' istituita la Cassa nazionale di previdenza a favore degli ingegneri e architetti. La Cassa di previdenza ha sede in Roma ed ha personalità giuridica di diritto pubblico.
Art. 2.      La Cassa ha lo scopo di attuare un trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti a favore degli iscritti nei limiti e con le modalità stabiliti dall'art. 5 della presente legge.
Art. 3.  [3]
Art. 4.  [4]
Art. 5.      Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato nazionale dei delegati, previsto dall'art. 8, entro due anni [...]
Art. 5 bis.  [5]
Art. 5 ter.  [6]
Art. 6.      Gli organi della Cassa sono:
Art. 7.      Il presidente presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza legale della Cassa, al cui funzionamento sovraintende esercitando tutte le funzioni a lui [...]
Art. 8.      Il Comitato nazionale dei delegati è composto:
Art. 9.      Il Comitato nazionale dei delegati ha le seguenti funzioni:
Art. 10.      Il Comitato nazionale dei delegati è convocato almeno una volta all'anno, o quando sia richiesto da componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti, dal presidente della Cassa [...]
Art. 11.      Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri eletti a scrutinio segreto dal Comitato nazionale dei delegati, con le norme di cui all'articolo precedente. Due dei membri del [...]
Art. 12.      I componenti il Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o defunti sono sostituiti dal Comitato nazionale dei delegati nella prima riunione che ha luogo dopo la vacanza.
Art. 13.      Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
Art. 14.      La Giunta esecutiva si compone del presidente, del vice presidente e di tre consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione.
Art. 15.      La Giunta esecutiva:
Art. 16.      Contro le deliberazioni della Giunta e concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge ed in genere per l'attuazione delle disposizioni della legge medesima è ammesso [...]
Art. 17.      Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva sono esercitate da un funzionario della Cassa nominato dal Consiglio su proposta del presidente.
Art. 18.      Le funzioni di sindaco della Cassa sono esercitate dal Collegio dei revisori dei conti costituito da:
Art. 19.      Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di controllo stabilite dall'art. 2403 e seguenti del Codice civile ed in particolare:
Art. 20.      L'esercizio finanziario della Cassa comincia il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 21.      Le entrate della Cassa sono costituite:
Art. 22.      I fondi disponibili della Cassa possono essere impiegati:
Art. 23.  [11]
Art. 24.      All'atto del rilascio di approvazione dei progetti o di autorizzazione all'esecuzione di opere o di concessioni governative, regionali, provinciali o comunali per le quali è richiesto un [...]
Art. 25.      La Cassa è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 26.      Per i primi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i poteri attribuiti ai vari organi della Cassa sono esercitati da un commissario nominato con decreto del Ministro per il lavoro [...]


§ 59.10.11 - Legge 4 marzo 1958, n. 179. [1]

Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti

(G.U. 24 marzo 1958, n. 72)

 

Capo I

DELL'ISTITUZIONE E DELL'ORDINAMENTO DELLA CASSA

 

     Art. 1.

     E' istituita la Cassa nazionale di previdenza a favore degli ingegneri e architetti. La Cassa di previdenza ha sede in Roma ed ha personalità giuridica di diritto pubblico.

 

          Art. 2.

     La Cassa ha lo scopo di attuare un trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti a favore degli iscritti nei limiti e con le modalità stabiliti dall'art. 5 della presente legge.

     La Cassa inoltre può affidare ad Enti pubblici l'assistenza malattia per i propri iscritti che ne facciano domanda, stipulando apposita convenzione, purché la copertura dei relativi oneri sia a carico esclusivamente degli interessati e senza che ne derivi un aggravio finanziario per la Cassa [2] .

 

          Art. 3. [3]

     Sono iscritti alla Cassa tutti gli ingegneri ed architetti che possono per legge esercitare la libera professione.

     A decorrere dal 1° gennaio 1972 sono esclusi dalla iscrizione alla Cassa gli ingegneri ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.

 

          Art. 4. [4]

 

          Art. 5.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato nazionale dei delegati, previsto dall'art. 8, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge dovrà essere approvato il regolamento di attuazione della Cassa nel quale, tra l'altro, dovranno essere stabiliti:

     a) le norme di applicazione dei contributi previsti rispettivamente dagli articoli 23 e 24;

     b) l'età di pensionamento, i periodi di contribuzione necessari alla maturazione del diritto e le modalità di liquidazione della pensione;

     c) le condizioni relative al riconoscimento dell'invalidità permanente, nonchè quelle necessarie per assicurare la reversibilità della pensione ai familiari e precisamente al coniuge superstite e figli legittimi, naturali, riconosciuti, legittimati o adottati di età inferiore ai 21 anni o, in mancanza, ai genitori a carico;

     d) le norme di trattamento preferenziale da adottare a favore dei professionisti che abbiano, all'entrata in vigore della presente legge superato i 50 anni.

 

          Art. 5 bis. [5]

     La Cassa presta l'assistenza sanitaria ai propri iscritti e familiari a carico a termini di legge, con gestione e contabilità separate, a mezzo di convenzioni con enti pubblici che già provvedono all'assistenza di malattia.

     Al comitato dei delegati compete l'approvazione delle predette convenzioni, predisposte dal consiglio di amministrazione e stipulate dal presidente.

     In ogni caso debbono essere garantite le cure ospedaliere sia mediche che chirurgiche, nonchè gli accertamenti diagnostici e di laboratorio.

 

          Art. 5 ter. [6]

     L'iscrizione alla gestione per l'assistenza sanitaria è obbligatoria per gli ingegneri ed architetti che non sono assistiti da altra forma obbligatoria di assicurazione o assistenza di malattia.

     Le prestazioni spettano nei casi di malattia od infortunio quando l'iscritto è in regola con il versamento dei contributi.

     Ai fondi occorrenti per l'assistenza malattia la Cassa provvede mediante un contributo personale annuo a carico degli iscritti alla gestione, nella misura stabilita dal comitato nazionale dei delegati.

     La misura del predetto contributo può essere variata con deliberazione motivata, in relazione alle necessità finanziarie della gestione.

     La riscossione da parte della Cassa di tale contributo personale annuo è effettuata direttamente, tramite apposito conto corrente postale o con altre modalità ritenute opportune, ovvero avvalendosi della procedura di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della presente legge.

 

          Art. 6.

     Gli organi della Cassa sono:

     a) il presidente;

     b) il Comitato nazionale dei delegati;

     c) il Consiglio di amministrazione;

     d) la Giunta esecutiva;

     e) il Collegio dei revisori dei conti.

 

          Art. 7.

     Il presidente presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza legale della Cassa, al cui funzionamento sovraintende esercitando tutte le funzioni a lui demandate da leggi, decreti e regolamenti, dal Consiglio di amministrazione e dalla Giunta esecutiva.

     E' coadiuvato nelle sue mansioni e sostituito in caso di assenza o impedimento dal vice presidente.

     Sia il presidente che il vice presidente durano in carica lo stesso periodo di tempo del Consiglio di amministrazione e possono essere rieletti.

 

          Art. 8.

     Il Comitato nazionale dei delegati è composto:

     a) da un ingegnere per provincia eletto a maggioranza assoluta di voti dagli ingegneri iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna provincia;

     b) da un architetto per ogni regione eletto a maggioranza assoluta di voti dagli architetti iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna regione.

     Per la validità dell'elezione di ogni membro è necessario che i votanti siano non meno di un terzo degli iscritti alla Cassa.

     Per le modalità di elezione valgono le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.

     I membri del Comitato nazionale dei delegati durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

 

          Art. 9.

     Il Comitato nazionale dei delegati ha le seguenti funzioni:

     a) stabilire i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;

     b) esprimere il parere sul regolamento di esecuzione della presente legge e sulle eventuali modificazioni;

     c) approvare il regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modifiche;

     d) eleggere ogni tre anni il Consiglio di amministrazione ed i due revisori effettivi ed i due supplenti, di sua competenza;

     e) approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Cassa;

     f) stabilire criteri generali per la stipulazione di convenzioni con Enti pubblici intese ad assicurare l'assistenza malattia agli iscritti alla Cassa che ne facciano domanda [7].

 

          Art. 10.

     Il Comitato nazionale dei delegati è convocato almeno una volta all'anno, o quando sia richiesto da componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti, dal presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonchè l'elenco delle materie da trattare.

     L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

     L'adunanza è valida in prima convocazione se interviene almeno la metà dei delegati rappresentanti i tre quarti degli iscritti alla Cassa. In seconda convocazione, che dovrà tenersi il giorno successivo, l'adunanza è valida con qualsiasi numero degli intervenuti, purchè sia rappresentata almeno la metà degli iscritti alla Cassa.

     Ciascun delegato ha diritto:

     a) ad un voto se gli iscritti da lui rappresentati raggiungono il numero di 50, o frazione di 50, o ad un altro voto se il numero dei rappresentati è fra il 50 ed il 100;

     b) oltre ai due voti indicati nella lettera precedente per i primi 100, ad un altro voto per ogni 100 se gli iscritti non superano il numero 500;

     c) oltre ai voti indicati nelle lettere a) e b) per i primi 500 voti, ad un altro voto per ogni 200 o frazione di 200 se il numero degli iscritti supera i 500.

 

          Art. 11.

     Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri eletti a scrutinio segreto dal Comitato nazionale dei delegati, con le norme di cui all'articolo precedente. Due dei membri del Consiglio dovranno essere architetti.

     Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri ingegneri il presidente e fra i suoi membri architetti il vice presidente.

     Tutti i membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

     Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno ed in seduta straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano un terzo dei membri.

     Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno cinque membri.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

 

          Art. 12.

     I componenti il Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o defunti sono sostituiti dal Comitato nazionale dei delegati nella prima riunione che ha luogo dopo la vacanza.

 

          Art. 13.

     Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

     a) formare il bilancio preventivo e consuntivo;

     b) deliberare sul regolamento organico del personale;

     c) deliberare sull'ordinamento amministrativo della Cassa;

     d) deliberare le direttive di massima in ordine all'impiego dei fondi;

     e) deliberare su tutte le questioni che siano portate al suo esame dal presidente e che non siano di competenza del Comitato nazionale dei delegati;

     f) esercitare tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi, decreti e regolamenti [8] ;

     g) approva la convenzione da stipularsi con Enti pubblici per assicurare l'assistenza malattia ai propri iscritti che ne facciano domanda [9] .

     Il consiglio di amministrazione nomina inoltre il direttore generale della Cassa con delibera da sottoporsi all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale [10] .

 

          Art. 14.

     La Giunta esecutiva si compone del presidente, del vice presidente e di tre consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione.

     La Giunta si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.

     Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri; le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti ed a parità di voti prevale il voto del presidente.

 

          Art. 15.

     La Giunta esecutiva:

     a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

     b) esamina le gestioni ad essa sottoposte dal presidente sul funzionamento tecnico ed amministrativo della Cassa;

     c) delibera sull'impiego dei fondi secondo le direttive di massima del Consiglio di amministrazione e con osservanza delle disposizioni di cui all'art. 22;

     d) delibera su tutti gli oggetti ad essa specificatamente deferiti dal Consiglio di amministrazione;

     e) provvede a richiesta degli interessati alla liquidazione delle pensioni;

     f) delibera in caso d'urgenza anche sugli argomenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione, ad eccezione di quelli indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 9;

     g) autorizza le spese straordinarie ed urgenti salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;

     h) esercita le altre funzioni demandate alla Giunta da leggi, decreti e regolamenti.

 

          Art. 16.

     Contro le deliberazioni della Giunta e concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge ed in genere per l'attuazione delle disposizioni della legge medesima è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione nel termine di sessanta giorni.

     Il Consiglio di amministrazione decide nella sua prima riunione successiva alla presentazione del ricorso. Trascorsi 120 giorni dalla presentazione del ricorso senza che la decisione sia stata pronunziata l'interessato ha facoltà di adire il giudice ordinario.

     L'azione giudiziaria deve essere proposta entro il termine di cinque anni dalla data di comunicazione della decisione o dalla scadenza del termine di 120 giorni di cui al comma precedente.

 

          Art. 17.

     Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva sono esercitate da un funzionario della Cassa nominato dal Consiglio su proposta del presidente.

 

          Art. 18.

     Le funzioni di sindaco della Cassa sono esercitate dal Collegio dei revisori dei conti costituito da:

     a) un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

     b) un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

     c) un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro o della previdenza sociale;

     d) due componenti effettivi e due supplenti eletti dal Comitato nazionale dei delegati.

     Il Collegio è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con quello per il tesoro.

     Il Collegio dei revisori elegge nel suo seno il proprio presidente.

     I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

     I revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e schiarimenti.

 

          Art. 19.

     Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di controllo stabilite dall'art. 2403 e seguenti del Codice civile ed in particolare:

     a) riferisce e controlla la gestione e le scritture contabili;

     b) effettua ispezioni e riscontri di cassa;

     c) rivede i bilanci riferendone al Comitato nazionale dei delegati.

 

Capo II

DELLA GESTIONE FINANZIARIA

 

          Art. 20.

     L'esercizio finanziario della Cassa comincia il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

     Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione forma nella sessione di marzo il bilancio consuntivo ed ogni tre anni il bilancio tecnico, dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa.

     Il bilancio è rimesso al Collegio dei revisori che deve restituirlo, nel termine di trenta giorni, corredato da apposita relazione, al Consiglio di amministrazione, il quale a sua volta lo rimetterà al Comitato nazionale dei delegati.

     Entro quindici giorni dall'approvazione da parte del Comitato nazionale dei delegati, il bilancio deve essere rimesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

Capo III

DEL PATRIMONIO

 

          Art. 21.

     Le entrate della Cassa sono costituite:

     a) dai contributi versati dagli iscritti, ai sensi dell'art. 23 della presente legge, e dai proventi di cui all'art. 24 e con le modalità che verranno determinate dal regolamento di cui all'art. 5;

     b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;

     c) dal provento di lasciti, donazioni ed atti di liberalità.

 

          Art. 22.

     I fondi disponibili della Cassa possono essere impiegati:

     a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o in titoli equipollenti alle cartelle fondiarie;

     b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico o istituti di credito a carattere nazionale o Casse di risparmio;

     c) in immobili urbani o rustici, anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi;

     d) in mutui ipotecari;

     e) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa.

 

          Art. 23. [11]

     Gli iscritti alla Cassa sono tenuti al versamento di un contributo individuale nella misura massima di L. 144.000 annue.

     Gli iscritti che siano assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria in relazione ad altra attività professionale che essi esercitano hanno diritto ad una riduzione del contributo individuale che sarà fissata nel regolamento di cui all'art. 5.

     La misura del contributo individuale, entro il limite di lire 144.000 annue di cui al primo comma, è stabilita ogni due anni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tenuto conto delle risultanze della gestione negli esercizi finanziari precedenti.

     I contributi di cui ai precedenti commi possono essere riscossi mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso e con le forme e la procedura stabilite per la riscossione delle imposte dirette; in tale caso la Cassa è autorizzata ad avvalersi delle ricevitorie provinciali.

 

          Art. 24.

     All'atto del rilascio di approvazione dei progetti o di autorizzazione all'esecuzione di opere o di concessioni governative, regionali, provinciali o comunali per le quali è richiesto un elaborato tecnico di competenza degli ingegneri e degli architetti, in base alle leggi, decreti e regolamenti, è dovuto, a cura dei committenti, un contributo che sarà versato alla Cassa e che non potrà essere superiore all'uno per mille del costo dell'opera.

     La misura del contributo predetto sarà stabilita ogni due anni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro il limite stabilito nel comma precedente.

     Quando per l'approvazione, autorizzazione o concessione indicate nel comma primo non è richiesta la determinazione del costo di un'opera, tale determinazione sarà effettuata a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'approvazione, l'autorizzazione o la concessione.

     Il versamento del contributo di cui al primo comma del presente articolo, sarà effettuato con le modalità stabilite del regolamento previsto nell'art. 5 della presente legge.

 

          Art. 25.

     La Cassa è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale con proprio decreto potrà sciogliere il Consiglio di amministrazione e nominare un commissario straordinario quando vengano constatate gravi irregolarità nella gestione della Cassa o qualora per la carenza degli organi di amministrazione della Cassa stessa non ne sia assicurato il normale funzionamento.

     La gestione commissariale non potrà avere una durata superiore ad un anno.

 

Disposizione transitoria

 

          Art. 26.

     Per i primi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i poteri attribuiti ai vari organi della Cassa sono esercitati da un commissario nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per la grazia o giustizia.

 


[1]  Il contributo di cui alla presente legge cessa di avere applicazione a decorrere dal 31 dicembre 1985 come stabilito dall' art. 13 della L. 3 gennaio 1981, n. 6, il.

[2]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 6 ottobre 1964, n. 983.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 11 novembre 1971, n. 1046.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 11 novembre 1971, n. 1046.

[5]  Articolo aggiunto dall'art. 13 della L. 11 novembre 1971, n. 1046.

[6]  Articolo aggiunto dall'art. 13 della L. 11 novembre 1971, n. 1046.

[7]  Lettera aggiunta dall'art. 2 della L. 6 ottobre 1964, n. 983.

[8]  Lettera aggiunta dall'art. 2 della L. 6 ottobre 1964, n. 983.

[9]  Lettera aggiunta dall'art. 3 della L. 6 ottobre 1964, n. 983.

[10]  Comma aggiunto dalla L. 11 novembre 1971, n. 1046.

[11]  Articolo così modificato dall'art. 1 della L. 11 novembre 1971, n. 1046.