§ 59.9.a - Legge 4 gennaio 1951, n. 32.
Modificazioni alla tariffa per le prestazioni professionali dei geometri, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.9 geometri
Data:04/01/1951
Numero:32


Sommario
Art. 1.      Alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, sono apportate le modificazioni seguenti
Art. 2.      Gli onorari relativi alle prestazioni professionali di competenza dei geometri concernenti la costruzione di case di tipo popolare che fruiscono di contributi statali [...]


§ 59.9.a - Legge 4 gennaio 1951, n. 32.

Modificazioni alla tariffa per le prestazioni professionali dei geometri, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144.

(G.U. 8 febbraio 1951, n. 32).

 

 

     Art. 1.

     Alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, sono apportate le modificazioni seguenti:

     "La vacazione di cui all'art. 31 è fissata in lire 170 all'ora per il geometra e lire 100 all'ora per gli aiutanti di concetto.

     La vacazione di cui all'art. 32 è fissata in lire 320 all'ora per il geometra e in lire 200 all'ora per gli aiutanti di concetto.

     Le aliquote di maggiorazione di cui al primo comma dell'art. 33 sono fissate in lire 170 per il geometra e lire 100 per gli aiutanti, quelle del secondo comma dello stesso articolo in lire 200 per il geometra e lire 150 per gli aiutanti.

     L'aliquota per le opere d'importo fino a lire 10 milioni prevista per la categoria I, lettera D, della tabella H è fissata in lire 4,10".

 

          Art. 2.

     Gli onorari relativi alle prestazioni professionali di competenza dei geometri concernenti la costruzione di case di tipo popolare che fruiscono di contributi statali saranno computati in base alla legge 2 marzo 1949, n. 144, modificata a termine dell'art. 1 della presente legge, con detrazione del 25 per cento.