§ 59.8.15 - D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.
Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.8 disciplina generale
Data:08/07/2005
Numero:169


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Composizione dei consigli territoriali
Art. 3.  Elezione dei consigli territoriali
Art. 4.  Presidente del consiglio dell'ordine territoriale
Art. 5.  Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell'ordine
Art. 6.  Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale degli attuari
Art. 7.  Consiglio nazionale dei geologi
Art. 8.  Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale dei biologi
Art. 9.  Procedimenti disciplinari
Art. 10.  Abrogazioni
Art. 11.  Entrata in vigore


§ 59.8.15 - D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali.

(G.U. 26 agosto 2005, n. 198)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 87, quinto comma, 117, secondo comma, lettera g), e 117, sesto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto l'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;

Sentiti gli ordini professionali interessati;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2005;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 18 aprile 2005 e del 13 giugno 2005;

Ritenuto di non accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato, contenuta nel parere del 13 giugno 2005, relativa alla mancata previsione del voto per corrispondenza per i consigli provinciali, in quanto attraverso il sistema elettorale si intende favorire la partecipazione personale degli iscritti alle elezioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Ambito di applicazione [1]

     1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei geologi e degli ingegneri.

 

     Art. 2. Composizione dei consigli territoriali

     1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento, i consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:

     a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;

     b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;

     c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento;

     d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.

     2. I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 1, che è parte integrante del presente regolamento.

     3. I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.

     4. I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

     5. Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.

 

     Art. 3. Elezione dei consigli territoriali

     1. L'elezione del consiglio dell'ordine è indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.

     2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

     3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. E' posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

     4. L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonchè delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

     5. In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonchè quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.

     6. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Qualora siano istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.

     7. E' ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonchè la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all'ordine, che la conserva sotto la responsabilità del presidente. Il presidente consegna le buste al presidente del seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresì, conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza votazione.

     8. Il consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vice-presidente, il segretario ed almeno due scrutatori.

     9. Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.

     10. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

     11. L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda è deposta chiusa nell'urna.

     12. Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.

     13. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno feriale successivo. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.

     14. Il seggio elettorale è aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.

     15. I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini con meno di tremila iscritti.

     16. Il seggio è chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.

     17. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

     18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.

     19. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

     20. Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia.

 

     Art. 4. Presidente del consiglio dell'ordine territoriale

     1. Il consiglio dell'ordine elegge tra i propri componenti un presidente iscritto alla sezione A dell'albo, che è rieleggibile.

     2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento professionale. Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'albo.

 

     Art. 5. Composizione, elezione e presidenza del consiglio nazionale dell'ordine

     1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento, il consiglio nazionale degli ordini di cui all'articolo 1 è costituito da quindici componenti, che restano in carica cinque anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati, ripartiti tra gli iscritti alla sezione A e B secondo quanto previsto dalla sezione 4 della tabella di cui all'Allegato 1 del presente regolamento. Il consiglio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

     2. I consiglieri del consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini territoriali, sono eletti senza distinzione riguardo alle sezioni o settori di appartenenza e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

     3. Le cariche di consigliere nazionale e di consigliere del consiglio territoriale sono incompatibili. L'opzione per una delle due cariche è esercitata entro due giorni dalla proclamazione. In mancanza di opzione l'interessato decade dalla carica di membro del consiglio nazionale.

     4. Secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente regolamento, a ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

     5. All'elezione del consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine territoriale. A tale fine è convocata un'apposita seduta di consiglio, che delibera, a maggioranza dei presenti, i quindici candidati che intende eleggere. I nominativi sono scelti tra coloro che si sono candidati, ai sensi del comma 6, per ciascuna sezione dell'albo. Della seduta è redatto apposito verbale, che è sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato ed il presidente dell'ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda, predisposta dal Ministero della giustizia con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'albo ed il numero di voti spettanti a ciascun ordine. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo i primi quindici trascritti nella scheda. La scheda è immediatamente trasmessa per telefax al Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine.

     6. Le candidature sono comunicate al consiglio nazionale, che le pubblica sul sito internet entro quarantotto ore dal giorno stabilito nell'avviso di convocazione dal Ministero della giustizia, ove è altresì stabilito il giorno nel quale tutti i consigli procedono alla votazione.

     7. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A ciascun iscritto è eleggibile.

     8. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggior anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

     9. Alla sostituzione del consigliere che, per qualsiasi motivo, sia venuto a mancare o che rimanga assente dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive da svolgersi ai sensi del presente regolamento.

     10. Il consiglio nazionale elegge tra i propri componenti un presidente tra gli iscritti nella sezione A dell'albo.

     11. Al presidente del consiglio nazionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del presente regolamento.

 

     Art. 6. Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale degli attuari

     1. Il consiglio dell'ordine degli attuari è formato da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dell'albo pari a:

     a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;

     b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera i cento ma non cinquecento;

     c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera i cinquecento ma non millecinquecento;

     d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.

     2. Il consiglio dell'ordine è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 3, che è parte integrante del presente regolamento. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento.

     3. Il consiglio nazionale è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 4, che è parte integrante del presente regolamento. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento.

 

     Art. 7. Consiglio nazionale dei geologi

     1. Il consiglio nazionale dell'ordine dei geologi si compone di quindici membri eletti dagli iscritti all'albo. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3. I tempi della seconda e terza convocazione di cui all'articolo 3, comma 15, sono ridotti alla metà.

     2. Il consiglio nazionale è composto secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 5, che è parte integrante del presente regolamento.

 

     Art. 8. Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale dei biologi

     1. Il consiglio dell'ordine dei biologi ed il consiglio nazionale dei biologi si compongono, rispettivamente, di nove e di quindici membri, eletti in collegio unico nazionale dagli iscritti all'albo dell'ordine.

     2. Le elezioni sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 3.

     3. I consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 6, che è parte integrante del presente regolamento.

 

     Art. 9. Procedimenti disciplinari

     1. Fatto salvo quanto previsto dai singoli ordinamenti professionali per l'istruttoria, il consiglio, ove competente in materia disciplinare ai sensi degli ordinamenti medesimi, giudica gli iscritti. Nell'esercizio di tale funzione esso è composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento.

     2. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in composizione monocratica.

     3. In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione.

     4. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il consiglio dell'ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Nei consigli nazionali e per quelli territoriali ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B degli albi giudica il consiglio nazionale o territoriale al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.

 

     Art. 10. Abrogazioni

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si applicano agli ordini di cui all'articolo 1 le seguenti disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382: articolo 1, comma primo, secondo periodo; articolo 2, commi primo, secondo, limitatamente ai periodi secondo e terzo, e comma terzo; articolo 3; articolo 4; articolo 5; articolo 10, commi primo, dalle parole «e sono» fino alla parola «professione», e secondo; articolo 11; articolo 12; articolo 13; articolo 15, comma primo, secondo periodo, e commi secondo e terzo.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) articolo 10, commi primo e secondo; articolo 14, comma terzo; articolo 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; articolo 23, comma primo, dalle parole «ed e» alla parola «anni», commi secondo e terzo; articolo 27, commi primo, secondo, terzo e quarto; articolo 28; articolo 48, comma secondo, dalle parole «; in caso» alla parola «incolpato», della legge 7 gennaio 1976, n. 3;

     b) articolo 5; l'articolo 6, comma primo, dalla parola «effettivi» alla parola «due», commi secondo e terzo; articolo 7, commi primo e terzo; articolo 8; articolo 9, commi primo, secondo e terzo; articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350;

     c) articolo 14; articolo 27, comma primo, dalle parole «alla elezione» alle parole «centrale ed», del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537;

     d) articolo 2, commi 1 e 2; articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; l'articolo 5; articolo 12, comma 1, dalla parola «, dura» alla parola «consecutive»; articolo 13, comma 1, secondo periodo, limitatamente alle parole «, a maggioranza assoluta,» e «quindici», e comma 2, del decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1994, n. 615;

     e) articolo 19, comma primo, dalle parole «, il quale è composto» fino alla parola «categoria», commi secondo e terzo, della legge 9 febbraio 1942, n. 194;

     f) articolo 16, comma primo, dalle parole «ed è composto» alla parola «insediamento»; articolo 21, comma primo, dalle parole «ed è costituito» alla parola «seguenti»; articolo 30, comma terzo;

articolo 31; articolo 33; articolo 34; articolo 35, commi primo e secondo; articolo 39, comma sesto, della legge 24 maggio 1967, n. 396;

     g) articolo 1, commi primo, dalle parole «ed è composto» alla parola «membri», e quarto; articolo 2, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; articolo quarto, commi primo e secondo; articolo 5, commi quinto e sesto; articolo 6, commi primo, secondo e terzo; articolo 10, commi settimo e ottavo, della legge 25 luglio 1966, n. 616;

     h) articolo 2, commi 1, dalle parole «, che è composto» alla parola «superiore», e 2; articolo 4, comma 2, dalla parola «Ove» alla parola «incolpato.», della legge 12 novembre 1990, n. 339.

 

     Art. 11. Entrata in vigore

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegato 1

(Previsto dagli articoli 2, comma 2, e 5, comma 1)

 

TABELLA GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

Numero dei 

Rappresentanti 

Rappresentanti 

Quota di iscritti 

Iscritti all'albo 

componenti del 

iscritti alla 

iscritti alla 

nella sezione B 

 

Consiglio 

sezione A 

sezione B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fino al 29% 

1. 

<100 

Dal 29,01% al 43% 

 

 

 

Dal 43,01% in poi 

 

 

 

Fino al 22% 

2. 

>100 <500 

Dal 22,01% al 33% 

 

 

 

Dal 33,01% al 44% 

 

 

 

Dal 44,01% in poi 

 

 

 

10 

Fino al 18% 

 

 

 

Dal 18,01% al 27% 

3. 

>500 <1500 

11 

Dal 27,01% al 36% 

 

 

 

Dal 36,01% al 45% 

 

 

 

Dal 45,01% in poi 

 

 

 

14 

Fino al 13% 

 

 

 

13 

Dal 13,01% al 20% 

 

 

 

12 

Dal 20,01% al 27% 

4. 

>1500 

15 

11 

Dal 27,01% al 33% 

 

 

 

10 

Dal 33,01% al 40% 

 

 

 

Dal 40,01% al 47% 

 

 

 

Dal 47,01% in poi 

 

 

Allegato 2

(Previsto dall'art. 5, comma 4)

 

 

 

Iscritti 

Voti 

 

 

Fino a 100 

Da 101 a 399 

Da 400 a 599 

Da 600 a 899 

Da 900 a 1199 

Da 1200 a 1499 

Da 1500 a 1799 

Da 1800 a 2099 

Da 2100 a 2399 

Da 2400 a 2699 

10 

Da 2700 a 2999 

11 

Da 3000 a 3299 

12 

Da 3300 a 3559 

13 

Da 3600 a 3899 

14 

Da 3900 a 4199 

15 

Da 4200 a 4499 

16 

Da 4500 a 4799 

17 

Da 4800 a 5099 

18 

Da 5100 a 5399 

19 

Da 5400 a 5699 

20 

Da 5700 a 5999 

21 

Da 6000 a 6299 

22 

Da 6300 a 6599 

23 

Da 6600 a 6899 

24 

Da 6900 a 7199 

25 

Da 7200 a 7499 

26 

Da 7500 a 7799 

27 

Da 7800 a 8099 

28 

Da 8100 a 8399 

29 

Da 8400 a 8699 

30 

Da 8700 a 8999 

31 

Da 9000 a 9299 

32 

Da 9300 a 9599 

33 

Da 9600 a 9899 

34 

Da 9900 a 10199 

35 

Da 10200 a 10499 

36 

Da 10500 a 10799 

37 

Da 10800 a 11099 

38 

Da 11100 a 11399 

39 

Da 11400 a 11699 

40 

Da 11700 a 11999 

41 

 

Da 12000 si procede in modo analogo attribuendo un voto ogni 300 iscritti 

 

 

Allegato 3

(Art. 6, comma 2)

 

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ATTUARI 

 

 

 

 

 

 

 

Numero dei 

Rappresentanti 

Rappresentanti 

Quota di iscritti 

Iscritti all'albo 

componenti del 

iscritti alla 

iscritti alla 

nella sezione B 

 

Consiglio 

sezione A 

sezione B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fino al 29% 

<100 

Dal 29,01% al 43% 

 

 

Dal 43,01% in poi 

 

 

Fino al 22% 

>100 <500 

Dal 22,01% al 33% 

 

 

Dal 33,01% al 44% 

 

 

Dal 44,01% in poi 

 

 

10 

Fino al 18% 

 

 

Dal 18,01% al 27% 

>500 <1500 

11 

Dal 27,01% al 36% 

 

 

Dal 36,01% al 45% 

 

 

Dal 45,01% in poi 

 

 

14 

Fino al 13% 

 

 

13 

Dal 13,01% al 20% 

 

 

12 

Dal 20,01% al 27% 

>1500 

15 

11 

Dal 27,01% al 33% 

 

 

10 

Dal 33,01% al 40% 

 

 

Dal 40,01% al 47% 

 

 

Dal 47,01% in poi 

 

 

Allegato 4

(Art. 6, comma 3)

 

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI 

 

 

 

 

 

 

 

Numero dei 

Rappresentanti 

Rappresentanti 

Quota di iscritti 

Iscritti all'albo 

componenti del 

iscritti alla 

iscritti alla 

nella sezione B 

 

Consiglio 

sezione A 

sezione B 

dell'albo 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Fino al 13% 

 

 

13 

Dal 13,01% al 20% 

Consiglio 

15 

12 

Dal 20,01% al 27% 

nazionale 

 

11 

Dal 27,01% al 33% 

 

 

10 

Dal 33,01% al 40% 

 

 

Dal 40,01% al 47% 

 

 

Dal 47,01% in poi 

 

 

Allegato 5

(Art. 7, comma 2)

 

ORDINE DEI GEOLOGI 

 

 

 

 

 

 

 

Numero dei 

Rappresentanti 

Rappresentanti 

Quota di iscritti 

Iscritti all'albo 

componenti del 

iscritti alla 

iscritti alla 

nella sezione B 

 

Consiglio 

sezione A 

sezione B 

dell'albo 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Fino al 13% 

 

 

13 

Dal 13,01% al 20% 

Consiglio 

15 

12 

Dal 20,01% al 27% 

nazionale 

 

11 

Dal 27,01% al 33% 

 

 

10 

Dal 33,01% al 40% 

 

 

Dal 40,01% al 47% 

 

 

Dal 47,01% in poi 

 

 

Allegato 6

(Art. 8, comma 3)

 

ORDINE DEI BIOLOGI 

 

 

 

 

 

 

 

Numero dei 

Rappresentanti 

Rappresentanti 

Quota di iscritti 

Iscritti all'albo 

componenti del 

iscritti alla 

iscritti alla 

nella sezione B 

 

Consiglio 

sezione A 

sezione B 

dell'albo 

 

 

 

 

 

 

 

Fino al 22% 

Consiglio 

Dal 22,01% al 33% 

dell'ordine 

 

Dal 33,01% al 44% 

 

 

Dal 44,01% in poi 

 

 

14 

Fino al 13% 

 

 

13 

Dal 13,01% al 20% 

Consiglio 

15 

12 

Dal 20,01% al 27% 

nazionale 

 

11 

Dal 27,01% al 33% 

 

 

10 

Dal 33,01% al 40% 

 

 

Dal 40,01% al 47% 

 

 

Dal 47,01% in poi 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 8 della L. 11 gennaio 2018, n. 3.