§ 59.8.5 - Legge 28 marzo 1949, n. 131.
Esami di Stato di abilitazione professionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.8 disciplina generale
Data:28/03/1949
Numero:131


Sommario
Art. unico.      A coloro che abbiano conseguito nelle sessioni di esami riferentisi all'anno accademico 1947-48 la laurea o il diploma necessari per essere ammessi ai singoli esami di Stato di abilitazione [...]


§ 59.8.5 - Legge 28 marzo 1949, n. 131.

Esami di Stato di abilitazione professionale.

(G.U. 14 aprile 1949, n. 86)

 

     Art. unico.

     A coloro che abbiano conseguito nelle sessioni di esami riferentisi all'anno accademico 1947-48 la laurea o il diploma necessari per essere ammessi ai singoli esami di Stato di abilitazione professionale in medicina e chirurgia, chimica, farmacia, ingegneria, architettura, veterinaria, agronomia o di perito forestale e in materia di economia e commercio, nonchè nelle discipline statistiche, sono estese le disposizioni emanate con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1683.