Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 59. Libere professioni |
Capitolo: | 59.6 commercialisti |
Data: | 02/09/2010 |
Numero: | 169 |
Sommario |
Art. 1. Contenuto della tariffa - Definizioni |
Art. 2. Classificazione dei compensi |
Art. 3. Criteri per la determinazione dei compensi applicabili |
Art. 4. Valore della pratica |
Art. 5. Onorari massimi |
Art. 6. Maggiorazioni particolari |
Art. 7. Riduzioni particolari |
Art. 8. Emissione della parcella |
Art. 9. Parcelle periodiche |
Art. 10. Termine di pagamento delle parcelle |
Art. 11. Pluralità di professionisti |
Art. 12. Incarichi connessi di più clienti |
Art. 13. Incarico non giunto a compimento |
Art. 14. Incarico già iniziato da altri professionisti |
Art. 15. Definizione della pratica con il concorso del cliente o di terzi |
Art. 16. Applicazione analogica |
Art. 17. Spese generali di studio |
Art. 18. Spese di viaggio e di soggiorno |
Art. 19. Indennità |
Art. 20. Classificazione degli onorari |
Art. 21. Cumulabilità degli onorari graduali |
Art. 22. Onorari preconcordati |
Art. 23. Asseverazioni |
Art. 24. Modalità tecniche di determinazione degli onorari |
Art. 25. Norma di rinvio |
Art. 26. Altri onorari graduali |
Art. 27. Amministrazione di aziende e funzioni di rappresentante comune |
Art. 28. Amministrazione di patrimoni e di beni |
Art. 29. Custodia e conservazione di beni e di aziende |
Art. 30. Liquidazione di aziende |
Art. 31. Perizie, valutazioni e pareri |
Art. 32. Revisioni contabili |
Art. 33. Impianto e tenuta di contabilità |
Art. 34. Bilancio |
Art. 35. Bilanci tecnici |
Art. 36. Regolamento e liquidazione di avarie |
Art. 37. Funzioni di sindaco |
Art. 38. Funzione di revisore in enti pubblici |
Art. 39. Arbitrati |
Art. 40. Costituzioni di enti sociali e variazioni di capitale sociale |
Art. 41. Trasformazioni, fusioni, scissioni e concentrazioni |
Art. 42. Assistenza societaria continuativa e generica |
Art. 43. Componimenti amichevoli |
Art. 44. Assistenza in procedure concorsuali |
Art. 45. Consulenza contrattuale |
Art. 46. Disposizioni generali |
Art. 47. Assistenza tributaria |
Art. 48. Rappresentanza tributaria |
Art. 49. Consulenza tributaria |
Art. 50. Sistemazioni tra eredi |
Art. 51. Sistemazioni patrimoniali |
Art. 52. Sistemazioni tra familiari |
Art. 53. Consulenza economico - finanziaria |
Art. 54. Consulenze aziendali particolari |
Art. 55. Consulenza aziendale continuativa e generica |
Art. 56. Disposizioni transitorie |
Art. 57. Abrogazioni ed entrata in vigore |
§ 59.6.23 - D.M. 2 settembre 2010, n. 169.
Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
(G.U. 15 ottobre 2010, n. 242)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 29, comma 1, lett. n), del decreto legislativo, 28 giugno 2005, n. 139, che attribuisce al Ministro della giustizia l'adozione, su proposta del Consiglio nazionale, delle tariffe degli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
Visto il comma 3 dell'articolo 17, della
Esaminata la proposta di tariffa professionale formulata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili trasmessa al Ministro della giustizia il 4 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. n), del
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 2 luglio 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata
Adotta
il seguente regolamento:
Titolo I
NORME GENERALI
Art. 1. Contenuto della tariffa - Definizioni
1. La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, al fine di garantire la qualità della prestazione, nel rispetto dell'importanza dell'opera e del decoro della professione.
2. Ai fini della presente tariffa il termine «professionista» indica sia il dottore commercialista, sia il ragioniere commercialista, sia l'esperto contabile.
Art. 2. Classificazione dei compensi
1. Oltre al rimborso delle anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, al professionista, in relazione a ciascuna pratica svolta, spettano i compensi per:
a) rimborsi di spese, di cui al titolo II;
b) indennità, di cui al titolo III;
c) onorari, di cui al titolo IV.
2. I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono cumulabili in ogni caso tra di loro e, se non è prevista un'espressa deroga, con gli onorari.
Art. 3. Criteri per la determinazione dei compensi applicabili
1. I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono determinati in misura fissa, salvo quelli previsti dal quarto comma dell'articolo 18 e dalla lettera d) dell'articolo 19.
2. Per la concreta determinazione degli onorari previsti dalla presente tariffa, si deve far riferimento alla natura, alle caratteristiche, alla durata ed al valore della pratica. Si deve inoltre tenere conto del risultato economico conseguito, nonchè dei vantaggi anche non patrimoniali derivati al cliente.
Art. 4. Valore della pratica
1. Per stabilire il valore della pratica ai fini della determinazione degli onorari, si fa riferimento ai parametri indicati nei singoli articoli della presente tariffa.
2. Ove il valore della pratica non sia determinato o determinabile, si assume a riferimento il valore massimo del terzo scaglione di cui all'articolo 26.
3. Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti, con riferimento al valore della pratica, di cui agli articoli 26, 31, 45, 47, 48 e 50 della presente tariffa, gli onorari dovuti possono essere determinati con parere del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, su istanza documentata del cliente o del professionista, sulla base di criteri e misure di equità che tengano conto della gravità della sperequazione, nonchè dell'entità dell'impegno professionale, e comunque nei limiti dei massimi previsti dai citati articoli 26, 31, 45, 47, 48 e 50. Il cliente è convocato per essere sentito in sede di rilascio del parere di liquidazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera i), del
4. Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti con riferimento al valore della pratica, può essere richiesto, concordemente dalle parti, l'intervento del Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h) del
Art. 5. Onorari massimi
1. Quando la presente tariffa non prevede onorari minimi e massimi, per la concreta applicazione dei criteri stabiliti nell'articolo 3, gli onorari massimi si determinano applicando una maggiorazione del 50% agli onorari indicati.
Art. 6. Maggiorazioni particolari
1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, a tutti gli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%.
2. Per le prestazioni compiute in condizioni di urgenza agli onorari può essere applicata una maggiorazione non superiore al 50%.
3. Le maggiorazioni contemplate nel presente articolo non sono cumulabili fra loro.
Art. 7. Riduzioni particolari
1. Il professionista esercente la professione in un comune il cui numero di abitanti sia inferiore a 200.000 può applicare agli onorari una riduzione non superiore al 15%.
2. Il professionista iscritto all'albo da meno di cinque anni può applicare agli onorari una riduzione non superiore al 30%.
Art. 8. Emissione della parcella
1. Fatta eccezione per il caso degli acconti previsti dall'articolo 2234 del codice civile e per il caso previsto al successivo articolo 9, la parcella, o l'avviso di parcella, può essere emessa a partire dal momento della conclusione della pratica.
Art. 9. Parcelle periodiche
1. Quando l'incarico è di durata indeterminata, o comunque superiore ad un anno, il professionista, relativamente alle prestazioni continuative, può presentare al cliente la parcella per il lavoro svolto alla fine di ogni trimestre.
Art. 10. Termine di pagamento delle parcelle
1. Trascorsi tre mesi dall'emissione della parcella o dell'avviso di parcella senza che sia stata contestata la congruità dei compensi addebitati, in caso di mancato integrale pagamento, alla parte non pagata si applicano gli interessi di mora al tasso legale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno in sede giurisdizionale o transattiva.
Art. 11. Pluralità di professionisti
1. Quando la pratica è stata svolta da più professionisti, riuniti in collegio non obbligatorio a seguito di espressa richiesta o autorizzazione da parte del cliente, gli onorari globali dovuti al collegio, fermi restando i rimborsi di spese e le indennità spettanti a ciascun membro, sono quelli dovuti ad un professionista con l'aumento del 40% per ciascun membro del collegio, salvo i casi espressamente regolati in modo diverso dalla presente tariffa.
2. Quando un incarico è affidato a più professionisti iscritti ad albi professionali diversi, anche se appartenenti alla stessa associazione professionale, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, ai compensi per l'opera individualmente prestata secondo la tariffa della rispettiva categoria professionale.
Art. 12. Incarichi connessi di più clienti
1. Quando il professionista riceve da più clienti incarichi tra loro connessi, agli onorari determinati con i criteri e le norme della presente tariffa può essere applicata una riduzione non superiore al 40% nei confronti di ciascun cliente, salvo diversa specifica disposizione della presente tariffa.
Art. 13. Incarico non giunto a compimento
1. Quando l'incarico iniziato non possa, per qualsiasi ragione, essere portato a compimento, il professionista ha diritto ai compensi corrispondenti alle prestazioni svolte sino al momento della loro cessazione, tenuto anche conto del risultato utile che dalle stesse possa essere derivato al cliente.
Art. 14. Incarico già iniziato da altri professionisti
1. Per l'incarico già iniziato da altri professionisti, al professionista spettano i compensi corrispondenti all'opera prestata, tenuto conto anche dell'eventuale lavoro preparatorio svolto per una nuova o diversa impostazione dell'incarico.
Art. 15. Definizione della pratica con il concorso del cliente o di terzi
1. Qualora si pervenga alla definizione della pratica, oltre che con l'opera del professionista, anche con il concorso effettivo del cliente o di terzi, al professionista, oltre ai rimborsi di spese, alle indennità ed agli onorari graduali, se dovuti, spettano gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa per le prestazioni svolte, applicando una riduzione compresa tra il 10% ed il 30%.
2. Nel caso in cui il cliente abbia svolto direttamente la pratica, al professionista, incaricato di assisterlo e di consigliarlo, oltre ai rimborsi di spese, alle indennità ed agli onorari graduali, se dovuti, spettano gli onorari specifici relativi alla pratica, applicando una riduzione compresa tra il 20% ed il 50%.
Art. 16. Applicazione analogica
1. Quando gli onorari non possono essere determinati secondo un'espressa disposizione della presente tariffa, si ha riguardo alle disposizioni della stessa o di altre tariffe professionali che regolano casi simili o materie analoghe.
2. L'applicazione per analogia di disposizioni di altre tariffe professionali è limitata alle prestazioni previste o permesse dall'ordinamento professionale per le quali la presente tariffa non preveda onorari specifici determinati analiticamente.
Titolo II
RIMBORSI DI SPESE
Art. 17. Spese generali di studio
1. Al professionista è dovuto un compenso forfettario a fronte delle spese generali di studio in ragione del 12,5 % dell'importo degli onorari spettanti per le prestazioni svolte, con un massimo di euro 2.500,00 per parcella.
Art. 18. Spese di viaggio e di soggiorno
1. Al professionista, che per l'adempimento dell'incarico si rechi fuori dalla sede dello studio, spetta un compenso per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
2. Le spese di viaggio sono determinate in misura pari:
a) al costo del biglietto di prima classe in caso di trasporto ferroviario;
b) al costo del biglietto di business class in caso di tratte intercontinentali e al costo del biglietto della economy class in caso di tratte nazionali e continentali del trasporto aereo;
c) al costo chilometrico risultante dalle tariffe ACI del mezzo privato utilizzato.
3. Le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate in misura pari alla tariffa d'albergo a quattro stelle.
4. E' inoltre dovuta una maggiorazione non superiore al 30% dei compensi per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno non contemplate al comma 2 del presente articolo.
Titolo III
INDENNITA'
Art. 19. Indennità
1. Al professionista spettano le seguenti indennità:
a) per l'assenza dallo studio, di cui sia dimostrata la necessità:
1) del professionista: € 77,48 per ora o frazione di ora, € 619,76 per l'intera giornata;
2) dei collaboratori e sostituti del professionista: € 27,12 per ora o frazione di ora, € 209,16 per l'intera giornata;
b) per la rubricazione e la formazione dei fascicoli: € 77,48;
c) per la predisposizione, su richiesta del cliente, di copie di documenti di lavoro dichiarate conformi all'originale: € 3,87 per ogni facciata;
d) per la domiciliazione del cliente presso lo studio, esclusa la domiciliazione ai fini del contenzioso tributario: da € 23,24 a € 154,94 mensili;
e) per il deposito presso lo studio di libri, documenti, plichi, valori e simili: l'ammontare delle indennità è definita nella misura concordata con il cliente.
Titolo IV
ONORARI
Capo I
Principi generali
Art. 20. Classificazione degli onorari
1. Gli onorari si distinguono in:
a) onorari specifici: determinati unitariamente in relazione all'esecuzione dell'incarico;
b) onorari graduali: determinati con riferimento al costo delle singole prestazioni svolte per l'adempimento dell'incarico.
Art. 21. Cumulabilità degli onorari graduali
1. Gli onorari graduali di cui all'articolo 26 sono cumulabili con gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa salvo quando il cumulo sia espressamente escluso nelle correlative norme tariffarie.
2. Peraltro, in caso di cumulo, gli onorari graduali applicabili non possono essere superiori a quelli previsti per il terzo scaglione, fatta salva, ove ne sia il caso, la maggiorazione prevista nella nota in calce alla tabella dell'articolo 26.
Art. 22. Onorari preconcordati
1. In alternativa agli onorari di cui all'articolo 20, è ammesso preconcordare gli onorari.
2. Nella determinazione degli onorari preconcordati si deve avere sempre riguardo ai criteri di cui all'articolo 3.
3. Salvo diversi accordi tra le parti, gli onorari preconcordati comprendono i rimborsi per le spese generali di studio e non sono cumulabili con le indennità di cui all'articolo 19.
Art. 23. Asseverazioni
1. Al professionista al quale sia richiesta, dalla legge o dal cliente, l'asseverazione di perizie, atti o documenti, spetta una maggiorazione del 10% da applicare agli onorari specifici relativi alla pratica svolta. La maggiorazione qui prevista non si applica alle relazioni di stima di cui all'articolo 31, comma 2, lettera d).
Art. 24. Modalità tecniche di determinazione degli onorari
1. Gli onorari sono determinati in misura fissa, o con riferimento a parametri costituiti da valori o da altre entità numeriche.
2. Qualora il professionista preconcordi l'applicazione di onorari a tempo, questi sono determinati in base alle ore o frazioni di ora impiegate per lo svolgimento della pratica anche da collaboratori e sostituti, per i quali devono essere determinati compensi orari differenziati, in misura non inferiore a quella di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), dell'articolo 19.
Capo II
Onorari graduali
Art. 25. Norma di rinvio
1. Gli onorari graduali per le prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria, a causa della loro peculiarità, sono determinati congiuntamente agli onorari specifici, nei successivi articoli 47 e 48.
Art. 26. Altri onorari graduali
1. Per ciascuna delle specifiche prestazioni svolte per l'adempimento di incarichi, che non siano di assistenza e rappresentanza tributaria o per i quali non siano espressamente esclusi, al professionista spettano gli onorari graduali di cui alla tabella 1 che fa parte integrante del presente regolamento.
2. Se si tratta di prestazioni riferibili a contratti o a valutazioni, il valore della pratica è determinato in misura pari al valore del contratto come definito dall'articolo 45 o al valore del bene valutato; in ogni altro caso, se si tratta di prestazioni rese a imprese o società o enti, il valore della pratica è determinato in misura pari al valore maggiore tra il patrimonio netto e il capitale sociale, mentre, se si tratta di prestazioni rese a privati, il valore della pratica è determinato in misura pari a quella fissata per il terzo scaglione.
Capo III
Onorari specifici
Sezione I
Amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni
Art. 27. Amministrazione di aziende e funzioni di rappresentante comune
1. Gli onorari per l'amministrazione di aziende, intesa quale effettivo e personale compimento dei normali atti di gestione dell'impresa, e per l'incarico di rappresentante comune degli obbligazionisti o di rappresentante comune di categorie di strumenti finanziari devono essere preconcordati nel rispetto dei criteri generali di cui agli articoli che precedono.
2. Gli onorari per altre eventuali prestazioni rese a favore dell'azienda nel periodo in cui il professionista ha l'incarico di amministrare la medesima sono determinati applicando una riduzione compresa tra il 10% ed il 50%.
3. Gli onorari previsti dal presente articolo si applicano anche nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2386 del codice civile.
Art. 28. Amministrazione di patrimoni e di beni
1. Per l'amministrazione ordinaria dei beni la cui gestione sia produttiva di redditi, quali immobili civili e industriali condotti in locazione, fondi rustici e aziende concesse in affitto, valori mobiliari e beni mobili, gli onorari annui sono determinati secondo i seguenti criteri:
a) immobili civili ed industriali concessi in locazione:
1) un compenso, fisso per ogni locatario, di € 38,73;
2) una quota dei proventi lordi così determinata: fino a € 7.746,86: il 5%; per il di più: il 4%;
b) fondi rustici affittati: gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 30%;
c) aziende concesse in affitto: gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 50%;
d) beni mobili ed altri valori mobiliari: una quota dei proventi lordi determinata in misura pari al 3%.
2. In tutti i casi in cui i beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non producano redditi monetari, ed in particolare nel caso che siano usati direttamente da parte dei proprietari, i compensi fissi sono determinati in funzione del numero dei proprietari e i compensi variabili sono determinati con riferimento ai proventi lordi teorici determinati in misura pari al 5% del valore patrimoniale dei beni.
3. Qualora sia affidata al professionista, nel quadro dell'amministrazione dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano essi locati, affittati o usati direttamente dal proprietario, anche la cura dell'esecuzione di spese straordinarie, allo stesso spetta un ulteriore compenso pari al 5% dell'ammontare delle spese straordinarie sostenute.
4. Le prestazioni per la formazione dei contratti di locazione o di affitto non sono comprese nell'amministrazione ordinaria dei beni.
Art. 29. Custodia e conservazione di beni e di aziende
1. Oltre agli onorari previsti negli articoli di questa sezione, al professionista spettano, per la custodia e conservazione delle aziende o dei beni, i seguenti onorari annui determinati in misura compresa tra lo 0,2% e lo 0,3% del valore dei beni o, se trattasi di aziende, sull'attivo lordo risultante dalla situazione patrimoniale.
2. Per le frazioni di anno i suddetti onorari sono proporzionalmente ridotti.
3. In caso di sequestro, gli onorari suddetti sono determinati con una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%.
4. Onorario annuo minimo € 154,94.
Art. 30. Liquidazione di aziende
1. Per la liquidazione di aziende individuali e collettive, compresi in essa la valutazione della azienda, la redazione di inventari e di bilanci straordinari, il realizzo delle attività, l'estinzione delle passività ed il conseguente riparto agli aventi diritto, al professionista spettano i seguenti onorari:
qualora il professionista assuma la carica di liquidatore, ai sensi degli articoli 2275, 2309, 2487 del codice civile:
a) con riferimento alle attività realizzate un compenso così determinato:
fino a € 77.468,54 il 5%;
per il di più fino a € 387.342,68 il 4%;
per il di più fino a € 774.685,35 il 3%;
per il di più fino a € 3.873.426,75 il 2%;
per il di più oltre € 3.873.426,75 l'1%;
b) un compenso pari allo 0,75% delle passività definitivamente accertate.
Onorario minimo € 2.324,06;
qualora l'incarico, pur con gli stessi contenuti, consista nell'assistenza al liquidatore o all'imprenditore nella fase della cessazione, agli onorari di cui alle precedenti lettere a) e b) è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50%.
Onorario minimo € 1.549,37.
2. Nel caso di assegnazione di beni in natura ai soci o di apporto in altre società od aziende, agli onorari di cui sopra è applicata una riduzione compresa tra il 5% ed il 20%.
3. I predetti onorari si applicano anche per la liquidazione dei beni ceduti ai creditori ai sensi dell'articolo 1977 del codice civile.
4. Gli onorari come sopra stabiliti non comprendono quelli spettanti per la consulenza contrattuale e per tutte le altre prestazioni professionali specificamente contemplate in altri articoli della presente tariffa, eventualmente svolte, purchè non direttamente finalizzate alla liquidazione dell'attivo o all'estinzione delle passività, come previsto al comma 1. Inoltre, qualora la liquidazione richieda la gestione temporanea di beni, i suddetti onorari sono cumulabili con quelli di cui agli articoli della presente sezione ridotti del 20%.
Sezione II
Perizie e valutazioni
Art. 31. Perizie, valutazioni e pareri
1. Per le perizie, per i motivati pareri e per le consulenze tecniche di parte, anche avanti autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, enti, arbitri e periti, gli onorari sono determinati come segue, in base al valore della pratica:
fino a € 77.468,53 il 6%;
per il di più fino a € 387.342,67 il 4%;
per il di più fino a € 774.685,35 il 2%
per il di più fino a € 3.873.426,75 l'1%;
per il di più oltre € 3.873.426,75 lo 0,5%.
Onorario minimo € 774,69.
2. Per la valutazione di singoli beni, di diritti, di aziende o rami di azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e relazioni di stima previste dalla legge, gli onorari sono determinati come segue: a) valutazione di singoli beni e diritti:
Sull'ammontare dei valori:
fino a € 77.468,53 l'1,50%;
per il di più fino a € 387.342,67 l'1%;
per il di più fino a € 774.685,35 lo 0,5%;
per il di più fino a € 3.873.426,75 lo 0,2%;
per il di più fino a € 7.746.853,48 lo 0,1%;
per il di più oltre € 7.746.853,48 lo 0,05%.
Onorario minimo € 581,01; b) valutazione di aziende, rami di azienda e patrimoni:
sull'ammontare complessivo delle attività e delle passività, che non siano poste rettificative dell'attivo:
fino a € 387.342,67 l'1%;
per il di più fino a € 1.549.370,70 lo 0,5%;
per il di più fino a € 3.873.426, 75 lo 0,25%;
per il di più fino a € 15.493.706,97 lo 0,1%;
per il di più fino a € 38.734.267,42 lo 0,05%;
per il di più oltre € 38.734.267,42 lo 0,025%.
Onorario minimo € 1.936,71.
Qualora per procedere alla valutazione si debba preliminarmente procedere alla individuazione dei beni, dei diritti e delle passività che concorrono a formare, insieme con l'eventuale avviamento, le aziende o i complessi di beni oggetto di valutazione, agli onorari è applicata una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%; c) valutazione di partecipazioni sociali non quotate:
si applicano gli onorari di cui alla lettera b) con riferimento alle quote percentuali sottoposte a valutazione. d) relazioni di stima di cui agli articoli 2343, 2343-bis, 2465, 2473 e 2501-sexies del codice civile o relazioni richieste da altre disposizioni di legge.
Si applicano, a seconda dei casi, gli onorari di cui alle lettere a), b) e c) con separato riferimento, per le relazioni di congruità del rapporto di cambio di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile, a ciascuna delle situazioni patrimoniali utilizzate a tal fine. Con riferimento alla relazione di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile, qualora il professionista non redige l'attestazione richiesta dal quarto comma dell'articolo 2501-bis del codice civile, si applica una riduzione del 20%. Qualora invece il professionista redige esclusivamente l'attestazione richiesta dall'articolo 2501-bis, si applica un onorario determinato ai sensi della lettera b), ridotto del 30% fino al massimo del 50% sull'ammontare del debito residuo contratto per acquisire il controllo.
3. Agli onorari previsti nei precedenti commi 1 e 2 è applicata una riduzione compresa tra il 30% ed il 50% se le prestazioni effettuate rientrano in altre più ampie previste da altri articoli della presente tariffa.
4. Agli onorari di cui alla lettera d) è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 60% se le relazioni di stima sono relative ad aziende, rami di azienda o patrimoni configurati in situazioni contabili fornite dal cliente determinate sulla base di rilevazioni contabili regolarmente tenute e redatte secondo i criteri previsti dal codice civile.
Sezione III
Lavori contabili e bilanci
Art. 32. Revisioni contabili
1. Gli onorari per le ispezioni e le revisioni amministrative e contabili, per il riordino di contabilità, per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci, previsti dalla legge o eseguiti su richiesta del cliente, dell'autorità giudiziaria o amministrativa, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonchè per l'accertamento della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche sono determinati in base al tempo impiegato dal professionista e dai suoi collaboratori, secondo quanto stabilito dall'articolo 24.
2. Per lo svolgimento della funzione di revisione legale sulle società, prevista dall'articolo 2409-bis e seguenti del codice civile, gli onorari, determinati per l'intera durata dell'incarico e deliberati dall'assemblea, saranno calcolati in funzione del tempo impiegato, come previsto al primo comma.
Art. 33. Impianto e tenuta di contabilità
1. Per l'organizzazione e l'impianto di contabilità e per altri adempimenti contabili o amministrativi connessi richiesti dalla legge, competono onorari determinati in base al tempo impiegato, secondo quanto stabilito dall'articolo 24 tenuto conto delle difficoltà, complessità ed importanza dell'incarico.
2. Per gli incarichi di tenuta di contabilità, compreso il controllo formale delle imputazioni di prima nota, qualora non siano stati preconcordati, al professionista competono i seguenti onorari: Contabilità ordinaria.
In alternativa:
a) per ciascuna rilevazione che comporti un addebito ed un accredito sul libro giornale: da € 2,33 a € 4,65;
per le rilevazioni che comportino più di un addebito ed un accredito, per ciascun importo addebitato o accreditato sul libro giornale: da € 1,16 a € 2,72;
b) fino a 500 rilevazioni contabili annue: da € 1.394,43 a € 3.098,75;
da 501 a 2.000 rilevazioni contabili annue: da € 3.098,75 a € 6.972,17;
oltre le 2.000 rilevazioni contabili annue un aumento sul compenso precedente da € 154,94 a € 271,14 ogni 100 rilevazioni.
Ai fini degli onorari di cui alla presente lettera b) si definisce rilevazione contabile ogni registrazione che comporti un massimo di quattro addebiti e/o accrediti sul libro giornale;
c) un compenso determinato in percentuale sul volume d'affari realizzato nel periodo, calcolato come segue su base annuale:
fino a € 232.405,61 tra l'1,5% ed il 2,5%;
per il di più fino a € 464.811,21 tra lo 0,75% e l'1,5%;
per il di più fino a € 929.622,42 tra lo 0,25% e lo 0,75%;
per il di più fino a € 3.873.426,75 tra lo 0,075% e lo 0,25%;
per il di più oltre € 3.873.426,75 tra lo 0,025% e lo 0,075%.
Agli onorari di cui alle lettere a), b) e c) è applicata una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50% nel caso in cui il professionista debba rilevare i dati, oltre che dalla prima nota, anche da documenti forniti dal cliente. Contabilità semplificata.
Fino a 100 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da € 929,63 a € 1.394,43;
da 101 a 300 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da € 1.239,50 a € 2.324,06;
da 301 a 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da € 1.859,25 a € 3.098,75;
oltre le 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede un aumento sul compenso precedente da € 232,41 a € 387,35 ogni 100 fatture e/o rilevazioni.
3. Per la compilazione, su richiesta del cliente, di significative situazioni contabili periodiche, competono onorari determinati in misura compresa tra € 154,93 e € 464,80 per ciascuna situazione contabile per ogni tipo di contabilità.
4. Per i rendiconti periodici richiesti da imprese controllanti, che comportano la rielaborazione di dati aziendali non fondate soltanto su elementi contabili e l'elaborazione di statistiche aziendali, competono gli onorari da € 200,00 a € 1.000,00.
Art. 34. Bilancio
1. Gli onorari per la formazione del bilancio, redatto a norma di legge e accompagnato da una relazione tecnica illustrativa, che contenga tutti gli elementi necessari per la redazione degli altri documenti accompagnatori previsti da disposizioni legislative o regolamentari, sono determinati nel modo seguente:
a) sul totale delle attività, al lordo delle poste rettificative, nonchè delle partite di giro e conti d'ordine, al netto delle perdite:
fino a € 193.671,33 lo 0,5%;
per il di più fino a € 387.342,67 lo 0,25%;
per il di più fino a € 774.685,35 lo 0,125%;
per il di più fino a € 1.936.713,37 lo 0,075%;
per il di più fino a € 3.873.426,75 lo 0,04%;
per il di più fino a € 7.746.853,48 lo 0,025%;
per il di più fino a € 19.367.133,72 lo 0,0125%;
per il di più fino a € 38.734.267,42 lo 0,006%;
per il di più oltre € 38.734.267,42 lo 0,005%;
b) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi:
fino a € 774.685,35 lo 0,15%;
per il di più fino a € 1.936.713,37 lo 0,075%;
per il di più fino a € 3.873.426,75 lo 0,04%;
per il di più fino a € 7.746.853,48 lo 0,02%;
per il di più fino a € 19.367.133,72 lo 0,0125%;
per il di più fino a € 38.734.267,42 lo 0,0075%;
per il di più oltre € 38.734.267,42 lo 0,005%.
Onorario minimo € 774,69.
2. Agli onorari previsti nel comma 1 è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50% se la formazione del bilancio riguarda società, enti od imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali.
3. Qualora nelle prestazioni svolte non sia compresa la relazione tecnica illustrativa, agli onorari è applicata una riduzione compresa tra il 10% ed il 30%.
4. Gli onorari previsti dal presente articolo sono applicabili anche alla formazione del bilancio consolidato. Se la formazione del bilancio consolidato viene eseguita unitamente alla formazione del bilancio di esercizio, potrà essere applicata una riduzione compresa fra il 20% ed il 50%.
5. Ai predetti onorari è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50% se la formazione del bilancio rientra in altre più ampie prestazioni previste da altri articoli della presente tariffa.
Art. 35. Bilanci tecnici
1. Gli onorari per la formazione di bilanci tecnici, con il calcolo di riserve matematiche, sono determinati a norma dell'articolo 34 maggiorati fino al doppio in relazione al tempo impiegato e con opportuno riguardo alle disposizioni dell'articolo 3 della presente tariffa.
Sezione IV
Avarie
Art. 36. Regolamento e liquidazione di avarie
1. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spettano i seguenti onorari a percentuale calcolati per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa:
fino a € 7.746,85 dal 6% all'8%;
per il di più fino a € 38.734,26 dal 4% al 6%;
per il di più fino a € 154.937,07 dal 2% al 4%;
per il di più fino a € 387.342,67 dall'1% al 2,5%;
per il di più fino a € 1.549.370,70 dallo 0,5% all'1%;
per il di più oltre € 1.549.370,70 lo 0,25%.
Onorario minimo € 232,41.
2. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spettano i seguenti onorari a percentuale calcolati per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata:
fino a € 7.746,85 dal 4% al 6%;
per il di più fino a € 23.240,56 dal 2% al 4%;
per il di più fino a € 77.468,53 dal 1% al 2%;
per il di più fino a € 387.342,67 dallo 0,5% all'1%;
per il di più oltre € 387.342,67 lo 0,25%.
Onorario minimo € 154,94.
Sezione V
Funzione di sindaco o di revisore
Art. 37. Funzioni di sindaco
1. Al professionista che svolge le funzioni di sindaco di società, oltre ai compensi per i rimborsi di spese di cui al titolo II, spettano onorari specifici per:
a) le attività di cui agli articoli 2403, primo comma, e 2404 del codice civile;
b) la redazione della relazione al bilancio dell'esercizio precedente, di cui all'articolo 2429 del codice civile, oltre che per il rilascio di valutazioni, pareri o relazioni poste dalla legge a carico del sindaco di società;
c) la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea, che non porti all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio annuale di esercizio, e del comitato esecutivo, nonchè per la partecipazione a ciascuna riunione del collegio sindacale, ad eccezione di quelle indette per le riunioni periodiche, finalizzata al controllo delle operazioni sociali straordinarie, all'esame delle denunzie ai sensi dell'articolo 2408 del codice civile o comunque richiesta da un componente l'organo amministrativo, o da altri organi della società, o da altri enti o autorità.
2. L'onorario di cui alla lettera a) del comma 1 è commisurato sull'ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito lordi risultanti dal conto economico dell'esercizio in cui sono svolte le riunioni periodiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, a quelli dell'esercizio precedente. Ad ogni valore dei componenti positivi di reddito lordi corrisponde un solo onorario di riferimento, determinato, ad eccezione del primo scaglione, in relazione alla posizione dei componenti positivi di reddito lordi all'interno dello scaglione, come segue:
fino a € 258.228,44: € 929,63;
da € 258.228,45 a € 2.582.284,49: da € 929,64 a € 1.859,25;
da € 2.582.284,50 a € 25.822.844,94: da € 1.859,26 a € 3.718,49;
oltre € 25.822.844,94: € 3.718,49 più un aumento di € 799,99 per ogni € 10.000.000,00 o frazione di € 10.000.000,00.
L'onorario è sempre relativo ad un esercizio sociale. Nel caso di maggiore o minore durata dell'esercizio sociale o di nomina in corso d'esercizio, l'onorario è determinato in funzione del tempo di permanenza nella carica.
3. L'onorario di cui alla lettera b) del comma 1 è commisurato al maggiore ammontare tra l'importo complessivo del patrimonio netto, non comprensivo del risultato d'esercizio, risultante dallo stato patrimoniale del bilancio, e l'importo del capitale sociale sottoscritto. Ad ogni valore di patrimonio netto, o di capitale sociale sottoscritto, corrisponde un solo onorario di riferimento determinato in relazione alla posizione del patrimonio netto, o del capitale sociale sottoscritto, all'interno dello scaglione, come segue:
da € 10.000,00 a € 119.999,99: da € 774,69 a € 1.162,04;
da € 120.000,00 a € 516.456,89: da € 1.162,05 a € 1.936,71;
da € 516.456,90 a € 2.582.284,49: da € 1.936,72 a € 3.098,75;
da € 2.582.284,50 a € 10.329.137,97: da € 3.098,76 a € 4.648,11;
da € 10.329.137,98 e oltre: € 4.648,12 più un aumento di € 774,69 ogni € 5.164.568,99 o frazione di 5.164.568,99.
Qualora si tratti di società la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili di proprietà o al solo godimento di redditi patrimoniali, gli onorari previsti in questo comma sono ridotti del 50%. Analoga riduzione è applicata, qualora la situazione lo giustifichi, nel caso in cui la società si trovi in stato di liquidazione, o in procedura concorsuale, o comunque non svolga alcuna attività. L'onorario di cui alla lettera b) del comma 1, relativo ai bilanci straordinari, ed eventualmente al bilancio consolidato, è determinato nella misura sopra identificata, ridotto dal 10% fino al 50%. In ogni caso, l'onorario di cui alla lettera b) non può superare l'importo di € 60.000,00.
4. L'onorario di cui alla lettera c) del comma 1 è pari agli onorari graduali massimi previsti alla lettera e), punto I, della tabella contenuta nell'articolo 26 con il valore della pratica determinato in misura pari al capitale sociale sottoscritto della società. Per la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea che porti all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio annuale di esercizio, spettano gli onorari graduali massimi previsti alla lettera e), punto I, della tabella contenuta nell'articolo 26 e il valore della pratica è determinato in misura pari al capitale sociale sottoscritto della società.
5. Qualora il professionista abbia la carica di presidente del collegio i compensi di cui ai commi 2 e 3 sono maggiorati del 50%.
6. Gli onorari specifici di cui ai commi 2 e 3 non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'articolo 26.
7. Gli onorari del presente articolo sono aumentati fino ad un massimo del 100% in tutti quei casi in cui il collegio sindacale è chiamato a svolgere specifici nuovi adempimenti in forza di norme di legge entrate in vigore successivamente all'approvazione della presente tariffa, oppure quando ulteriori adempimenti siano richiesti da altri organi della società, da altri enti od autorità, o derivino dalla struttura organizzativa della stessa società.
8. Gli onorari del presente articolo si applicano anche per il professionista che ricopra la carica di revisore, o sindaco, di enti privati e di consorzi.
9. Le indennità previste dall'articolo 19 sono cumulabili solo se relative ad assenza dallo studio per trasferte al di fuori del comune dove è ubicato lo studio stesso.
10. Per qualsiasi ulteriore adempimento posto a carico del Presidente o dei componenti del collegio saranno applicati gli onorari previsti dalla tabella 1 prevista dall'articolo 26 e dalle tabelle 2 e 3, allegate al presente decreto.
11. Al professionista designato a comporre il consiglio di sorveglianza nel sistema di amministrazione dualistico, per le attività di cui alla lettera c) dell'articolo 2409 terdecies del codice civile spettano gli onorari determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.
Art. 38. Funzione di revisore in enti pubblici
1. Al professionista, revisore in enti pubblici, per i quali non sia prevista un'apposita tariffa, spettano gli onorari previsti all'articolo precedente per i sindaci di società, commisurati rispettivamente:
a) alle entrate degli enti anzichè ai componenti positivi di reddito;
b) al fondo di dotazione anzichè al patrimonio netto;
c) al fondo di dotazione anzichè al capitale sociale.
2. Qualora l'incarico comporti particolari difficoltà, o nel caso di unico revisore, agli onorari massimi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 37 può essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%.
Sezione VI
Arbitrati
Art. 39. Arbitrati
1. Gli onorari spettanti al professionista investito della funzione di unico arbitro sono determinati con riferimento al valore più elevato delle richieste di tutte le parti, o al valore dei beni, dei patrimoni o degli affari cui si riferisce l'arbitrato, alla complessità e rilevanza, anche non patrimoniale, della questione sottoposta ed al possibile danno che potrebbe derivare alle parti in mancanza di una definizione arbitrale della contestazione.
2. In considerazione della ampia articolazione dei riferimenti, gli onorari devono essere preconcordati con le parti in contestazione, ai sensi dell'articolo 22 della presente tariffa. In mancanza di accordo, gli onorari saranno determinati applicando le aliquote massime previste dall'articolo 36, comma 1, al valore delle richieste delle parti od al valore dei beni, dei patrimoni e degli affari cui si riferisce l'arbitrato.
3. I suddetti onorari sono dovuti a condizione che sia emesso un lodo definitivo o che si raggiunga un accordo tra le parti. In caso contrario devono essere congruamente ridotti.
4. Se il professionista fa parte di un collegio arbitrale, l'onorario di cui al secondo comma è dovuto a ciascun componente del collegio e viene aumentato del 20% se riveste la carica di presidente del collegio arbitrale, mentre viene diminuito del 10% se riveste la qualifica di componente.
Sezione VII
Operazioni societarie
Art. 40. Costituzioni di enti sociali e variazioni di capitale sociale
1. Per tutte le prestazioni dirette alla costituzione ed alle variazioni nel capitale di società o di associazioni di qualsiasi tipo, fatta esclusione di ogni eventuale prestazione inerente la raccolta di capitali, al professionista competono onorari determinati, con riferimento all'importo complessivo delle somme, dei beni e dei diritti dai soci o dagli associati apportati, o da apportare secondo il programma deliberato, sotto qualsiasi forma a titolo di capitale o di finanziamento eventualmente anche in esercizi sociali successivi, secondo i seguenti scaglioni:
fino a € 154.937,07 dal 2% al 4%;
per il di più fino a € 774.685,35 dall'1% al 2%;
per il di più fino a € 3.873.426,75 dallo 0,5% all'1%;
per il di più fino a € 15.493.706,97 dallo 0,25% allo 0,5%;
per il di più oltre € 15.493.706,97 dallo 0,1% allo 0,25%.
Onorario minimo € 774,69.
2. Per l'elaborazione di patti societari o parasociali, oltre agli onorari previsti dal primo comma, possono applicarsi gli onorari previsti dall'articolo 45.
3. Se trattasi di società cooperative a mutualità prevalente o di enti senza scopo di lucro, agli onorari come sopra determinati è applicata una riduzione compresa tra il 10% ed il 30% fatto salvo l'onorario minimo.
4. Per la costituzione di consorzi e di altri enti consimili gli onorari sono determinati in misura discrezionale avendo riguardo, ove possibile, ai criteri di cui sopra e sempre con opportuno riferimento alle disposizioni dell'articolo 3 della presente tariffa.
5. Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'articolo 26, salvo quanto previsto al secondo comma.
Art. 41. Trasformazioni, fusioni, scissioni e concentrazioni
1. Per le prestazioni concernenti la trasformazione di società da un tipo ad un altro tipo sono dovuti al professionista gli onorari di cui alla lettera a) dell'articolo 34 con una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50% a seconda della molteplicità e dell'importanza delle suddette prestazioni.
2. Per le prestazioni occorrenti per la fusione o la scissione di società o per le concentrazioni di aziende o di rami aziendali, al professionista competono onorari determinati, con riferimento all'ammontare dell'attivo lordo della società da scindere o risultante dalle situazioni patrimoniali redatte ai sensi dell'articolo 2501-quater del codice civile o calcolate ai fini del concambio delle società incorporate o di tutte le società che partecipano alla fusione in qualsiasi forma venga realizzata, ovvero del ramo aziendale oggetto della concentrazione, secondo i seguenti scaglioni:
fino a 774.685,35 dallo 0,5% al 3%;
per il di più fino a € 3.873.426,75 dallo 0,25% all'1,5%;
per il di più fino a € 15.493.706,97 dallo 0,125% allo 0,75%;
per il di più oltre € 15.493.706,97 dallo 0,05% allo 0,30%.
Onorario minimo € 774,69.
3. Gli onorari specifici previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'articolo 26.
Art. 42. Assistenza societaria continuativa e generica
1. Per l'assistenza societaria continuativa e generica diretta ad assicurare il completo e regolare adempimento delle pratiche e formalità non inerenti la gestione vera e propria della società e con esclusione quindi delle prestazioni previste al seguente articolo 55, al professionista competono onorari che devono essere preconcordati con il cliente, avuto riguardo alla durata, al complesso delle prestazioni inerenti detta assistenza, nonchè alla natura e all'importanza della società.
2. I suddetti onorari non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'articolo 26.
3. Se l'onorario non è preconcordato, si applicano gli onorari a tempo come previsto dal secondo comma dell'articolo 24.
Sezione VIII
Componimenti amichevoli
Art. 43. Componimenti amichevoli
1. Al professionista, per le prestazioni svolte ed in relazione al risultato raggiunto, per il concordato stragiudiziale, la cessione dei beni e in genere tutte le sistemazioni liberatorie del debitore, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente tariffa, sono dovuti i seguenti onorari:
a) un compenso fisso di € 11,63 per ciascun creditore;
b) con riferimento al passivo definitivamente accertato, un compenso così determinato:
fino a € 387.342,67 dal 3% al 4%;
per il di più fino a € 774.685,35 dal 2% al 3%;
per il di più fino a € 3.873.426,75 dall'1,5% al 2%;
per il di più fino a € 7.746.853,48 dall'1% all'1,5%;
per il di più oltre € 7.746.853,48 dallo 0,5% all'1%.
2. Se provvede anche al realizzo delle attività, al professionista competono, altresì, gli onorari previsti all'articolo 30, lettera a), della presente tariffa, applicando ad essi una riduzione del 50%.
3. Competono, altresì, gli onorari relativi ad altre diverse specifiche prestazioni eventualmente svolte.
4. Se il componimento amichevole è limitato ad ottenere una dilazione nei pagamenti, fermo restando il compenso fisso di cui alla lettera a) del comma 1, ai compensi di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 è applicata una riduzione compresa tra il 40% e l'80%, avuto riguardo alle difficoltà incontrate ed alla durata della moratoria.
5. Gli onorari sin qui previsti nel presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'articolo 26.
6. Per ogni altra forma di componimento amichevole, non riconducibile ad altre forme previste nella presente tariffa, si applica l'onorario di cui all'articolo 39.
7. Se il componimento amichevole non riesce, al professionista, salvi in ogni caso gli onorari spettanti per le altre prestazioni svolte, competono il compenso fisso previsto alla lettera a) del comma 1 e gli onorari graduali di cui all'articolo 26 della presente tariffa; in ogni caso l'ammontare complessivo di detti onorari non deve essere superiore alla metà degli onorari che sarebbero spettati se il componimento amichevole fosse pervenuto a buon fine.
8. Onorario minimo € 1.549,37.
Sezione IX
Procedure concorsuali
Art. 44. Assistenza in procedure concorsuali
1. Per le prestazioni svolte per l'assistenza del debitore, che non rientrino in quelle previste dall'articolo 43 e che siano effettuate nel periodo preconcorsuale oppure nel corso delle diverse procedure concorsuali, gli onorari spettanti al professionista sono determinati come segue:
a) nel caso in cui dette procedure si concludano con esito concordatario o comunque favorevole, competono gli onorari stabiliti dall'articolo 43 applicando ad essi una riduzione compresa tra il 30% ed il 40% per il concordato preventivo. Per le procedure di amministrazione controllata non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applica una riduzione compresa tra il 40% ed il 50%;
b) nel caso in cui dette procedure non vengano concluse con esito concordatario o comunque favorevole, competono gli onorari stabiliti dall'articolo 43 applicando ad essi una riduzione compresa tra il 50% ed il 70%. Tale quantificazione non può essere inferiore a quella ottenuta con l'applicazione degli onorari graduali di cui all'articolo 26.
2. Per le prestazioni svolte per l'assistenza del debitore nella proposizione della procedura fallimentare competono gli onorari previsti dall'articolo 43 applicando una riduzione compresa tra il 60% e l'80%; tale quantificazione non può mai essere inferiore a quella ottenuta con l'applicazione degli onorari graduali di cui all'articolo 26.
3. Qualora il fallito venga assistito per la proposizione di concordato fallimentare con l'intervento di un garante, competono gli onorari di cui all'articolo 43 applicando una riduzione compresa tra il 40% e il 50%; qualora il concordato fallimentare venga proposto con l'intervento di un assuntore, competono gli onorari di cui all'articolo 43 con una riduzione compresa tra il 30% ed il 40%.
4. Le prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono da riguardarsi nel loro aspetto unitario e comprendono tutte le fasi della pratica, dall'esame e studio della situazione aziendale alla ammissione alla procedura.
5. Per esito concordatario o favorevole deve intendersi l'avvenuta omologa del concordato fallimentare o l'approvazione da parte dei creditori della proposta di ammissione alla procedura di concordato preventivo, oppure del decreto che dispone la amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ovvero, in generale, la conclusione positiva della procedura adottata. Eventuali circostanze successive che dovessero comportare risoluzioni o revoche delle procedure sono ininfluenti per la determinazione degli onorari relativi all'incarico già favorevolmente concluso.
6. Il succedersi di diverse procedure concorsuali comporta l'applicazione degli onorari per ciascuna di esse. Per le procedure successive a quella originaria, già ammessa con esito favorevole, sono applicabili gli onorari di cui al presente articolo con l'applicazione di un'ulteriore riduzione compresa tra il 30% ed il 50%.
7. Gli onorari previsti nel presente articolo sono in ogni caso cumulabili con quelli di altre prestazioni specificamente previste dalla presente tariffa, ma non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'articolo 26.
8. Nel caso in cui l'assistenza del debitore abbia avuto per oggetto soltanto l'espletamento di singole fasi della pratica gli onorari si determinano in base all'articolo 26 ovvero ad altri articoli della presente tariffa, che specificamente prevedano le prestazioni svolte.
Sezione X
Consulenza contrattuale
Art. 45. Consulenza contrattuale
1. Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione di contratti, anche transattivi, e nella redazione di atti, di scritture private, di preliminari, di contratti di aggregazione anche temporanea di imprese, e per ogni altra prestazione in materia contrattuale relativa all'acquisto, alla vendita o alla permuta di aziende, di quote di partecipazione, di azioni, di patrimoni, di singoli beni, nonchè al recesso ed esclusione di soci, al professionista, tenuto conto dell'attività prestata, spettano onorari determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni:
fino a € 77.468,53 dal 2% al 5%;
per il di più fino a € 387.342,67 dall'1,25% al 3%;
per il di più fino a € 1.549.370,70 dallo 0,75% al 2%;
per il di più fino a € 3.873.426,75 dallo 0,4% all'1,25%;
per il di più oltre € 3.873.426,75 dallo 0,2% allo 0,75%.
2. Per la consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipulazione degli altri contratti nominati nel titolo terzo del libro quarto del codice civile, gli onorari sono determinati, con riferimento al valore della pratica, secondo i seguenti scaglioni:
fino a € 38.734,26 dall'1% al 6%;
per il di più fino a € 193.671,33 dallo 0,75% al 4%;
per il di più fino a € 774.685,35 dallo 0,5% al 3%;
per il di più fino a € 3.873.426,75 dallo 0,25% all'1,25%;
per il di più oltre € 3.873.426,75 dallo 0,15% all'1%.
3. Il valore della pratica è, in generale, costituito dall'ammontare dei corrispettivi pattuiti, maggiorato dell'importo degli eventuali debiti e passività accollate dal cessionario.
4. Per i contratti aventi ad oggetto prestazioni periodiche o continuative di durata ultra annuale, il valore della pratica è determinato in funzione dei corrispettivi previsti o stimati per il primo anno, aumentati fino al doppio.
5. Per i contratti di mutuo, compresi i finanziamenti ed i contributi a fondo perduto, il valore della pratica è costituito dal capitale mutuato o erogato.
6. Per i contratti innominati il valore della pratica è determinato con riferimento al contratto nominato analogicamente più simile.
7. Onorario minimo € 232,41.
Sezione XI
Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria
Art. 46. Disposizioni generali
1. E' definita assistenza tributaria la predisposizione su richiesta e nell'interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedano particolare elaborazione.
2. E' definito rappresentanza tributaria l'intervento personale quale mandatario del cliente presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, ed in qualunque altra sede, in relazione a verifiche fiscali.
3. E' definita consulenza tributaria la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata in sede di analisi della legislazione, della giurisprudenza e delle interpretazioni dottrinarie e dell'amministrazione finanziaria di problemi specifici, in sede di assistenza tributaria ed in sede di scelta dei comportamenti e delle difese più opportuni in relazione alla imposizione fiscale, anche in sede contenziosa.
4. Per l'assistenza tributaria al professionista competono, in via cumulativa, onorari specifici e graduali, come precisati nell'articolo 47.
5. Per la rappresentanza tributaria al professionista competono onorari graduali, come precisati nell'articolo 48.
6. La disposizione dell'articolo 23, in materia di autenticazione di firme, non si applica alla autenticazione delle firme sui mandati di rappresentanza tributaria.
7. Per la consulenza tributaria al professionista, oltre agli onorari graduali di cui all'articolo 26, competono onorari specifici, come precisati nell'articolo 49.
8. Sia gli onorari per l'assistenza sia quelli per la rappresentanza tributaria sono cumulabili con gli onorari per la consulenza tributaria e con ogni altro onorario spettante per le altre eventuali diverse prestazioni.
Art. 47. Assistenza tributaria
1. Gli onorari specifici sono determinati in funzione della complessità dell'atto o documento predisposto come risulta dalla tabella 2 allegata al presente regolamento.
2. Gli onorari graduali, da cumulare con i suddetti onorari specifici, sono determinati in funzione del valore della pratica come risulta dalla tabella 3 allegata al presente regolamento.
3. Il valore della pratica è determinato:
a) per le dichiarazioni dei redditi propri: in base all'importo complessivo delle entrate lorde, dei ricavi e/o profitti che concorrono alla determinazione dei redditi o delle perdite dichiarate;
b) per le dichiarazioni dei redditi di terzi: in base all'importo complessivo delle ritenute operate;
c) per le dichiarazioni IVA: in base alla sommatoria dei valori imponibili, non imponibili ed esenti;
d) per le dichiarazioni di successione, le dichiarazioni fiscali di ogni altra natura, le domande di contributi o di agevolazioni: in base al valore dichiarato dei beni, dei contributi o delle agevolazioni richiesti;
e) per le certificazioni tributarie: in base ai valori determinati in conformità alle lettere che precedono;
f) per i ricorsi, appelli, memorie alle commissioni tributarie: in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso;
g) per le comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziari: in analogia con i criteri previsti per gli atti sopra elencati.
4. Per la concreta determinazione degli onorari graduali si ha riguardo al concreto posizionamento all'interno degli scaglioni del valore della pratica ma anche, in particolar modo per i ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie, alla complessità e originalità di diritto o di merito della questione trattata.
Art. 48. Rappresentanza tributaria
1. Gli onorari graduali sono determinati in funzione del tempo impiegato e del valore della pratica come risulta dalla tabella 4 allegata al presente regolamento. I suddetti onorari sono stabiliti per ora o frazione di ora; gli onorari per i tempi di trasferimento, occorrenti per l'intervento, sono determinati applicando il compenso minimo per non più di quattro ore.
2. Il valore della pratica è determinato in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti o dei quali è richiesto il rimborso. In mancanza il valore della pratica è determinato in relazione all'importo delle imposte che potrebbero essere accertate.
Art. 49. Consulenza tributaria
1. Al professionista per la consulenza tributaria, oltre agli onorari indicati ai precedenti articoli per le eventuali prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria, competono onorari determinati tra l'1% ed il 5% del valore della pratica secondo i principi indicati alla lettera f) del comma 3, dell'articolo 47, avendo riguardo sia all'importanza e complessità della questione esaminata, sia ancora a tutti i possibili riflessi connessi ed ai criteri di cui all'articolo 3.
2. Nella determinazione dell'onorario, particolare considerazione deve essere posta alla risoluzione di questioni di diritto, specie quando esse si concludano con esito favorevole per il cliente.
Sezione XII
Sistemazione di interessi
Art. 50. Sistemazioni tra eredi
1. Per le prestazioni inerenti alla esecuzione di disposizioni testamentarie, all'accertamento dell'asse ereditario, ai progetti di divisione e di assegnazione di beni, alla lottizzazione dell'asse ereditario, all'assegnazione di beni, alla determinazione e sistemazione di diritti di usufrutto con o senza affrancazione, alla sistemazione di questioni tra eredi o presunti tali, spettano onorari determinati, a seconda dell'attività prestata, tenuto conto anche del numero degli eredi, dei legatari e degli usufruttuari, in misura compresa tra lo 0,50% ed il 3% del totale della massa attiva ereditaria.
Onorario minimo € 1.549,37.
2. Per l'incarico di curatore dell'eredità giacente si applica l'onorario di cui al primo comma.
3. Gli onorari come sopra stabiliti non comprendono quelli spettanti per la consulenza contrattuale e per tutte le altre prestazioni professionali specificamente contemplate in altri articoli della presente tariffa, eventualmente svolte, purchè non direttamente finalizzate allo svolgimento dell'incarico ricevuto.
4. Per le prestazioni relative alla denuncia di successione e liquidazione della relativa imposta si applicano gli onorari di cui alla sezione XI della presente tariffa.
5. Sono altresì cumulabili gli onorari previsti agli articoli 27, 28 e 30 della presente tariffa per le prestazioni eventualmente svolte, quali in detti articoli singolarmente previste.
6. Allorquando il professionista assiste un coerede, un legatario od un usufruttuario, gli onorari sono determinati con i criteri sopra esposti in relazione all'ammontare della quota di spettanza del cliente.
7. Gli onorari specifici previsti dal presente articolo non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'articolo 26.
Art. 51. Sistemazioni patrimoniali
1. Gli onorari relativi alle sistemazioni patrimoniali, alle divisioni ed assegnazioni di patrimoni e di beni, alla compilazione dei relativi progetti e piani di liquidazione, sono commisurati all'ammontare complessivo delle attività accertate con applicazione delle percentuali e dei criteri previsti nell'articolo 50, ovvero delle passività se superiori.
Art. 52. Sistemazioni tra familiari
1. Per le sistemazioni di interessi tra familiari, allorquando non soccorra l'applicazione, anche analogica, di altra specifica voce della presente tariffa, gli onorari sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 51.
Sezione XIII
Consulenze e assistenze varie
Art. 53. Consulenza economico - finanziaria
1. Al professionista spettano onorari determinati tra lo 0,50% ed il 2% del valore dei capitali oggetto di ciascuna delle prestazioni, tenendo conto del tempo impiegato e delle specifiche prestazioni relative alla struttura finanziaria delle aziende, quali per esempio:
a) studi relativi al rapporto tra il capitale proprio e di terzi;
b) studi relativi alla scelta delle diverse forme tecniche di finanziamento: mutui, prestiti obbligazionari, altri titoli o forme di finanziamento o di partecipazione, debiti bancari, leasing, factoring, etc.;
c) studi e adempimenti per la collocazione di titoli sul mercato, predisposizione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono suggerimenti in materia di investimento;
d) attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di predisposizione dei business plan per l'accesso a finanziamenti;
e) ogni altra prestazione di carattere economico-finanziario.
Art. 54. Consulenze aziendali particolari
1. Per le diagnosi aziendali (analisi di bilanci; indici e flussi; analisi del profilo strategico; diagnosi organizzative); per le diagnosi sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative anche in materia tributaria; per gli impianti di sistemi direzionali (calcolo dei costi di prodotto; calcoli di convenienza di breve termine; analisi della redditività dei prodotti; scelta del tipo: acquistare o produrre, etc.; razionalizzazione di metodi o procedure organizzative; assistenza nelle scelte relative alla configurazione di nuovi sistemi di elaborazione elettronica); per gli impianti per la programmazione ed il controllo economico-finanziario delle aziende (bilanci di previsione economici, finanziari e degli investimenti); per la valutazione della convenienza economico-finanziaria ad effettuare investimenti, ristrutturazioni degli assetti societari, aziendali, organizzativi o produttivi; per l'attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali; per il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese; per la redazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati; per la predisposizione dei rendiconti degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti; per l'assistenza ed ogni altra prestazione in materia di lavoro e per ogni altra consulenza particolare; al professionista competono onorari determinati tra lo 0,50% ed il 2% del valore di ciascuna delle pratiche qui elencate, stabilito a norma dell'articolo 4, con opportuno riguardo alla natura ed alla importanza dell'azienda, nonchè ai criteri indicati all'articolo 3 della presente tariffa.
2. Sono cumulabili gli onorari per le prestazioni accessorie eventualmente occorse per l'espletamento della pratica.
Art. 55. Consulenza aziendale continuativa e generica
1. Per la consulenza aziendale continuativa e generica al professionista competono onorari che devono essere preconcordati con il cliente, avuto riguardo alla durata ed al contenuto delle prestazioni, nonchè alla natura ed all'importanza dell'azienda.
Titolo V
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 56. Disposizioni transitorie
1. Per le prestazioni in corso al momento dell'entrata in vigore della presente tariffa i compensi sono determinati:
a) per gli onorari specifici secondo le norme previste nella presente tariffa;
b) per gli onorari graduali, per i rimborsi di spese di cui al titolo II e per le indennità di cui al titolo III, secondo le norme previste dalla tariffa in vigore nel momento in cui si è verificato il presupposto per la loro applicabilità.
Art. 57. Abrogazioni ed entrata in vigore
1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento e salvo quanto previsto dall'articolo 56, sono abrogati:
a) il
b) il
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 15, foglio n. 187