§ 59.2.16 - Legge 11 novembre 1971, n. 1093.
Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria e definitiva all'esercizio delle professioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.2 albi professionali
Data:11/11/1971
Numero:1093


Sommario
Art. 1.      Ai laureati e diplomati in possesso di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione, ai quali si applicano i disposti degli articoli 7, 8 e 9 della legge 8 [...]
Art. 2.      Gli ordini professionali sono autorizzati ad esigere, da ciascuno di coloro ai quali verrà rilasciato il diploma di abilitazione definitiva in forza delle norme [...]
Art. 3.      Il termine previsto dall'art. 3 della legge 15 aprile 1965, n. 448, per la concessione dell'abilitazione definitiva a coloro che siano in possesso del certificato di [...]
Art. 4.      Ai fini indicati dai precedenti articoli 1 e 3, il termine per la presentazione delle domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio delle [...]


§ 59.2.16 - Legge 11 novembre 1971, n. 1093.

Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria e definitiva all'esercizio delle professioni.

(G.U. 22 dicembre 1971, n. 322)

 

 

     Art. 1.

     Ai laureati e diplomati in possesso di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione, ai quali si applicano i disposti degli articoli 7, 8 e 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni e integrazioni, è rilasciata la definitiva abilitazione su richiesta degli ordini professionali presso i quali sono iscritti gli interessati, d'intesa con questi ultimi.

     La richiesta di cui al precedente comma, da presentare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sarà corredata di attestato comprovante la regolare iscrizione dei sopra indicati laureati e diplomati al rispettivo albo professionale, nonché di idonei documenti, che gli ordini inviteranno gli interessati a produrre, al fine di certificare che la professione di cui all'abilitazione provvisoria è stata ed è da questi ultimi esercitata.

     Per l'ulteriore accertamento dei titoli e per le modalità di rilascio del diploma, si applicano le disposizioni di cui ai medesimi articoli 8 e 9 della citata legge n. 1378 del 1956.

 

          Art. 2.

     Gli ordini professionali sono autorizzati ad esigere, da ciascuno di coloro ai quali verrà rilasciato il diploma di abilitazione definitiva in forza delle norme stabilite dall'articolo precedente, il corrispettivo individuale degli oneri sostenuti dagli ordini stessi in applicazione delle norme anzidette.

 

          Art. 3.

     Il termine previsto dall'art. 3 della legge 15 aprile 1965, n. 448, per la concessione dell'abilitazione definitiva a coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di perito forestale e di abilitazione provvisoria nelle discipline statistiche, è prorogato sino al compimento di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 4.

     Ai fini indicati dai precedenti articoli 1 e 3, il termine per la presentazione delle domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio delle professioni, ai sensi della legge 23 dicembre 1957, n. 1300, prorogato con leggi 15 aprile 1965, n. 448, e 17 ottobre 1967, n. 975, è ulteriormente prorogato, anche per i periti forestali e i laureati in discipline statistiche, sino al compimento di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.