Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.6 disciplina generale |
Data: | 19/11/1999 |
Numero: | 528 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. 1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 494 del 1996, sono apportate le seguenti modifiche |
Art. 4. 1. |
Art. 5. 1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, sono apportate le seguenti modifiche |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. 1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. |
Art. 12. |
Art. 13. 1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 494 del 1996 sono apportate le seguenti modifiche |
Art. 14. |
Art. 15. |
Art. 16. |
Art. 17. |
Art. 18. |
Art. 19. |
Art. 20. |
Art. 21. 1. |
Art. 22. 1. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996, e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza, sono [...] |
Art. 23. 1. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la [...] |
Art. 24. 1. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 494 del 1996 è abrogato |
Art. 25. 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nei casi in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non si sia conclusa la fase di [...] |
Art. 26. 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore tre mesi dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 58.6.97 - D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili.
(G.U. 18 gennaio 2000, n. 13).
1. All'articolo 3 del
a) - d) [3];
e) [4];
f) [5].
1. [6].
2. Il decreto di cui all'articolo 4, comma 3, del
1. All'articolo 5 del
a) [7];
b) [8];
c) i commi 2 e 3 sono soppressi.
1. All'articolo 9 del
a) [11];
b) [12];
c) [13].
1. All'articolo 14 del
a) [18];
b) il comma 2 è soppresso.
1. [26].
2. [27].
1. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del
1. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 26 del
a) i lavori edili o di ingegneria civile al coordinamento dei quali sono abilitati i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del
b) i livelli di formazione e qualificazione dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione di cui al
1. L'articolo 15 del
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nei casi in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non si sia conclusa la fase di progettazione.
2. Nelle ipotesi in cui l'incarico di progettazione esecutiva sia stato affidato prima del 24 marzo 1997 e sia stata conclusa la fase di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la normativa vigente al momento dell'affidamento dell'incarico.
3. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 la fase di progettazione si intende conclusa:
a) nel caso di appalti pubblici, con l'approvazione del progetto esecutivo;
b) in tutti gli altri casi, con la presentazione, alle autorità competenti per il controllo dei lavori edili o di ingegneria civile, delle prescritte istanze per l'esecuzione dei lavori; nel caso di lavori di manutenzione, alla data dell'atto di affidamento dei lavori stessi.
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore tre mesi dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Aggiunge le lettere e bis) e e ter) al comma 3, art. 1 del
[2] Modifica il comma 1, art. 2 del
[3] Sostituiscono i commi 1, 2, 3 e 4, art. 3 del
[4] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 3 del
[5] Sostituisce il comma 8, art. 3 del
[6] Sostituisce i commi 1 e 3, art. 4 del
[7] Sostituisce le lettere a), b), d), e) e f), comma 1, art. 5 del
[8] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 5 del
[9] Sostituisce l'art. 6 del
[10] Sostituisce l'alinea del comma 1, art. 8 del
[11] Sostituisce l'alinea del comma 1, art. 9 del
[12] Aggiunge la lettera c bis) al comma 1, art. 9 del
[13] Sostituisce il comma 2, art. 9 del
[14] Sostituisce le lettere a) e c), comma 1 e il comma 2, art. 10 del
[15] Sostituisce il comma 1, art. 11 del
[16] Sostituisce l'art. 12 del
[17] Sostituisce l'art. 13 del
[18] Sostituisce il comma 1, art. 14 del
[19] Sostituisce il comma 2, art. 16 del
[20] Sostituisce i commi 1 e 2, art. 17 del
[21] Sostituisce l'art. 20 del
[22] Sostituisce la lettera a), comma 2, art. 21 del
[23] Sostituisce l'art. 22 del
[24] Sostituisce l'art. 23 del
[25] Inserisce l'art. 23 bis nel
[26] Sostituisce l'allegato I del
[27] Modifica il punto 4, allegato II del