| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 58. Lavoro | 
| Capitolo: | 58.6 disciplina generale | 
| Data: | 09/02/1963 | 
| Numero: | 66 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. | 
§ 58.6.50 - Legge 9 febbraio 1963, n. 66.
Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni.
(G.U. 19 febbraio 1963, n. 48).
[La donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge.
L'arruolamento della donna nelle forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari.]
     La 
[1] Articolo abrogato dall'art. 57 del 
[2] Articolo abrogato dall'art. 1 del